REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO I                                                                    
    DISPOSIZIONI GENERALI                                                       
          Art. 2                                                                
Definizioni                                                                     
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:                
a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed            
indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei,                  
singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o             
privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi           
naturali e umani;                                                               
b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare,                    
disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto deve                
essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;                            
c) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal Titolo III,                 
finalizzata alla espressione, da parte dell'autorita' competente,               
della valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla successiva           
lettera f);                                                                     
d) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico                
degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11;                    
e) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare                
facoltativa, disciplinata dall'art. 12, volta a definire, in                    
contraddittorio tra autorita' competente e proponente, le                       
informazioni che devono essere fornite nel SIA;                                 
f) valutazione di impatto ambientale (VIA): determinazione                      
dell'autorita' competente, disciplinata dall'art. 16, in ordine                 
all'impatto ambientale del progetto;                                            
g) proponente: il committente o l'autorita' proponente, cioe'                   
rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le                
iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure                 
disciplinate dalla presente legge;                                              
h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o                   
esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o                    
interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse           
naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per                
progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si               
intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art.            
16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed           
integrazioni;                                                                   
i) autorita' competente: l'amministrazione che effettua le procedure            
disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'art. 5;                         
j) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio e' interessato                
dalla realizzazione del progetto nonche' dai connessi impatti                   
ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o           
interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi                   
correlati;                                                                      
k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono                  
ricompresi i comuni interessati;                                                
l) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a                 
rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri,                
nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla                       
realizzazione del progetto;                                                     
m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in                   
particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai             
sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati                
esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla             
realizzazione del progetto ed operanti nella regione;                           
n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse                
inerente alla realizzazione del progetto;                                       
o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o                   
designata dalla autorita' competente per curare l'espletamento delle            
attivita' connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure              
disciplinate dalla presente legge;                                              
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il           
quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e              
B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente                
legge.                                                                          
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della Legge 11 febbraio             
1994, n. 109 concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 16 - Attivita' di progettazione                                           
omissis                                                                         
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e           
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle           
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione                   
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata             
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche             
con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilita'                   
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili                
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in                 
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per                   
l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche,                   
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.                             
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da                   
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,              
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto                      
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del                 
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso                  
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le             
scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali                 
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio           
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle                   
opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle              
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli              
per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini            
preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle                         
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e           
degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi                   
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in             
un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,              
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,              
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un            
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e              
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.                    
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto                    
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il            
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di               
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile             
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il           
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli                
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici            
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,           
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal            
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'            
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi             
precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di                    
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino                
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e            
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il            
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano             
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini           
e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.             
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349,                     
concernente Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in                  
materia di danno ambientale, e' il seguente:                                    
"Art. 13                                                                        
1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e             
quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto           
del Ministro dell'Ambiente sulla base delle finalita' programmatiche            
e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto,                  
nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna,            
previo parere del Consiglio nazionale per l'Ambiente da esprimere               
entro novanta giorni dalla richiesta.                                           
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione             
del Consiglio nazionale per l'Ambiente, le terne di cui al precedente           
art. 12, comma 1, lett. e), effettua, entro trenta giorni                       
dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione           
delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in                
almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma             
1, e ne informa il Parlamento.".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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