LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed
indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei,
singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o
privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi
naturali e umani;
b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare,
disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto deve
essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;
c) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal Titolo III,
finalizzata alla espressione, da parte dell'autorita' competente,
della valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla successiva
lettera f);
d) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico
degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11;
e) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare
facoltativa, disciplinata dall'art. 12, volta a definire, in
contraddittorio tra autorita' competente e proponente, le
informazioni che devono essere fornite nel SIA;
f) valutazione di impatto ambientale (VIA): determinazione
dell'autorita' competente, disciplinata dall'art. 16, in ordine
all'impatto ambientale del progetto;
g) proponente: il committente o l'autorita' proponente, cioe'
rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le
iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure
disciplinate dalla presente legge;
h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o
esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o
interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse
naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per
progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si
intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art.
16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) autorita' competente: l'amministrazione che effettua le procedure
disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'art. 5;
j) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio e' interessato
dalla realizzazione del progetto nonche' dai connessi impatti
ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o
interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi
correlati;
k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono
ricompresi i comuni interessati;
l) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a
rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla
realizzazione del progetto;
m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in
particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai
sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati
esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla
realizzazione del progetto ed operanti nella regione;
n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse
inerente alla realizzazione del progetto;
o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o
designata dalla autorita' competente per curare l'espletamento delle
attivita' connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure
disciplinate dalla presente legge;
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il
quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente
legge.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della Legge 11 febbraio
1994, n. 109 concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici,
e' il seguente:
"Art. 16 - Attivita' di progettazione
omissis
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilita'
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per
l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli
per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini
preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in
un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini
e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
omissis".
2) Il testo dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349,
concernente Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in
materia di danno ambientale, e' il seguente:
"Art. 13
1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e
quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto
del Ministro dell'Ambiente sulla base delle finalita' programmatiche
e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto,
nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna,
previo parere del Consiglio nazionale per l'Ambiente da esprimere
entro novanta giorni dalla richiesta.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione
del Consiglio nazionale per l'Ambiente, le terne di cui al precedente
art. 12, comma 1, lett. e), effettua, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione
delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in
almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma
1, e ne informa il Parlamento.".