REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
    TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                            
          Art.  1 - Finalita'                                                   
          Art.  2 - Definizioni                                                 
          Art.  3 - Informazione e partecipazione                               
          Art.  4 - Ambito di applicazione                                      
          Art.  5 - Autorita' competenti                                        
          Art.  6 - Sportello unico per le attivita' produttive                 
          Art.  7 - Opere pubbliche                                             
          Art.  8 - Direttive                                                   
     TITOLO II - PROCEDURA DI VERIFICA                                          
     (SCREENING)                                                                
          Art.  9 - Verifica (screening)                                        
          Art.  10 - Esiti della procedura                                      
     TITOLO III - PROCEDURA DI Via                                              
          Art.  11 - Studio di impatto ambientale (SIA)                         
          Art.  12 - Definizione dei contenuti del SIA (scoping)                
          Art.  13 - Presentazione della domanda                                
          Art.  14 - Deposito e pubblicizzazione                                
          Art.  15 - Partecipazione                                             
          Art.  16 - Valutazione di impatto ambientale (VIA)                    
          Art.  17 - Effetti della valutazione di impatto ambientale            
(VIA)                                                                           
          Art.  18 - Conferenza di servizi                                      
     TITOLO IV - PROCEDURE DI                                                   
     VIA INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI                                        
          Art.  19 - Procedure per progetti con impatti ambientali              
interregionali                                                                  
          Art.  20 - Partecipazione della Regione alla procedura di             
cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349                                
          Art.  21 - Procedure per progetti con impatti ambientali              
transfrontalieri                                                                
     TITOLO V - MONITORAGGIO E CONTROLLI                                        
          Art.  22 - Monitoraggio                                               
          Art.  23 - Controllo sostitutivo                                      
          Art.  24 - Vigilanza e sanzioni                                       
     TITOLO VI - DISPOSIZIONI                                                   
     COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                                               
          Art.  25 - Informazione e sistema informativo                         
          Art.  26 - Relazione sull'attuazione delle procedure in               
materia di impatto ambientale                                                   
          Art.  27 - Formazione culturale e aggiornamento                       
professionale                                                                   
          Art.  28 - Spese istruttorie                                          
          Art.  29 - Norma finanziaria                                          
          Art.  30 - Disposizioni abrogative ed interpretative                  
          Art.  31 - Modifiche degli allegati                                   
          Art.  32 - Decorrenza dell'efficacia                                  
Allegato A.1 Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                      
Allegato A.2 Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                      
Allegato A.3 Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                      
Allegato B.1 Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere             
b) e c)                                                                         
Allegato B.2 Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere             
b) e c)                                                                         
Allegato B.3 Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere             
b) e c)                                                                         
Allegato C   Contenuti del SIA relativo a progetti di cui                       
all'articolo 11, comma 1                                                        
Allegato D   Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui            
all'articolo 10                                                                 
    TITOLO I                                                                    
    DISPOSIZIONI GENERALI                                                       
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva                     
85/337/CEE e del DPR 12 aprile 1996, stabilisce con la presente legge           
le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.                 
2. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e             
migliorare la salute e la qualita' della vita, mantenere la varieta'            
delle specie, conservare la capacita' di riproduzione degli                     
ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo                
sostenibile. A tal fine per i progetti individuati negli Allegati A1,           
A2, A3, B1, B2 e B3 sono valutati gli effetti diretti ed indiretti              
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque,                    
sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul                   
patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti                 
fattori.                                                                        
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di             
prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o                   
interventi, di identificare e valutare le possibili alternative,                
compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per           
minimizzare o eliminare gli impatti negativi.                                   
4. Nel perseguire tali finalita' la Regione garantisce e promuove               
l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti                
previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la                 
semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative,             
anche attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive.                
5. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di              
impatto ambientale ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, sono                
esercitate con le modalita' stabilite dalla presente legge.                     
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concerne Direttiva del           
Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di                 
determinati progetti pubblici e privati.                                        
2) Il DPR 12 aprile 1996 concerne Atto di indirizzo e coordinamento             
per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994,           
n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto           
ambientale.                                                                     
Comma 5                                                                         
3) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 concerne Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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