DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 515
Conclusioni di istruttoria sullo stabilimento della ditta L'Emilgas Srl sito in Bologna, Via Quarto di Sopra n. 1, ai sensi del DPR 175/88 e L.R. 13/91
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175;
vista la L.R. del 30 maggio 1991, n. 13;
visto il DLgs del 19 settembre 1994, n. 626;
visto il decreto del Ministro dell'Interno 13 ottobre 1994;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 9 luglio 1996;
vista la Legge 19 maggio 1997, n. 137;
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998;
tenuto conto:
- della circolare 22 luglio 1996, n. 2646/SIAR (Ministero
dell'Ambiente);
- della circolare 7 agosto 1996, n. 2875 (Ministero dell'Ambiente);
- della direttiva 96/82/CE ed in particolare dell'allegato III;
visti:
- il rapporto di sicurezza presentato dalla ditta L'Emilgas Srl, per
lo stabilimento sito in Bologna, Via Quarto di Sopra n. 1, e
ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del citato DPR
175/88;
- le note di aggiornamento del rapporto di sicurezza;
- le integrazioni e precisazioni fornite in data 23 aprile 1997, a
seguito della richiesta formulata dall'Assessorato alla Sanita' di
questa Regione;
- la relazione conclusiva di istruttoria dell'Agenzia regionale per
la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna;
- la richiesta di realizzazione di ulteriori misure di sicurezza
formulata dall'ARPA con nota prot. 660/RS/mi del 7 agosto 1998;
- le osservazioni della ditta - in merito alla richiesta sopra
indicata - pervenute all'ARPA in data 30 settembre 1998;
- l'estratto del verbale della riunione - del Gruppo di lavoro
regionale alto rischio - tenutosi presso la Direzione generale ARPA
in data 13 ottobre 1998;
premesso che il Responsabile delle attivita' industriali, gestite
nello stabilimento di Bologna di proprieta' della ditta L'Emilgas
Srl, di seguito denominato "fabbricante", e' tenuto al rispetto delle
misure generali di tutela previste dall'art. 3 del DLgs 626/94 e deve
provvedere, ai sensi dell'art. 3 del DPR 175/88, all'adozione di
tutti gli opportuni strumenti tecnici ed organizzativi atti a ridurre
la possibilita' che accadano incidenti rilevanti e comunque a ridurne
le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
considerato:
- che le zone, nelle quali e' ipotizzabile un elevato rischio di
danni alle persone ed alle cose, si estendono anche all'esterno dello
stabilimento;
- che in tali aree esterne allo stabilimento sono presenti
insediamenti sia civili che industriali, la Via San Donato,
infrastruttura viaria fortemente trafficata, e la Via Quarto di
Sopra;
- che risulta problematica una efficace pianificazione
dell'emergenza, data la brevita' dei tempi di allarme ipotizzabile;
- la necessita' che il fabbricante provveda ad attuare, al piu'
presto, le modifiche impiantistiche ritenute necessarie al fine di
diminuire l'entita' del rischio presente;
- la necessita' di informazione, addestramento ed equipaggiamento di
coloro che lavorano in sito, nonche' quella di consultazione e
partecipazione di tutto il personale in merito alle questioni
riguardanti la sicurezza;preso atto:
- di quanto dichiarato dal fabbricante, nella nota del 29 settembre
1998 e pervenuta all'ARPA il 30 settembre 1998, circa le misure di
sicurezza gia' realizzate o di imminente realizzazione;
- di quanto proposto dal fabbricante, con la nota sopra indicata, di
procedere ad un adeguamento complessivo dello stabilimento in breve
tempo - intenzione, questa, riconfermata nell'incontro tenutosi il 29
settembre 1998, presso l'ARPA;
fermo restando che l'attivita' industriale esercitata nello
stabilimento deve comunque essere in regola con la vigente normativa
di sicurezza ed igiene del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela
della popolazione e dell'ambiente;
visto l'art. 4, comma 4, della L.R. 30 maggio 1991, n. 13;
visto l'art. 3 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita', Francesco Taroni, in merito alla legittimita' del presente
atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n.
41 e della direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo
Tori - in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
decreta:
Art. 1
Il responsabile delle attivita' industriali, gestite nello
stabilimento di Bologna di proprieta' della ditta L'Emilgas Srl, di
seguito denominato "fabbricante", deve attuare entro il 28 febbraio
1999, quanto indicato al decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo
1998: "Modalita' con le quali i fabbricanti per le attivita' a
rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione,
all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in
situ".
Il fabbricante deve inoltre redigere e conservare idonea
documentazione, al fine di poter dimostrare di aver dato attuazione:
1) alle "disposizioni di esercizio", di cui al Titolo XIII
dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 13 ottobre 1994;
2) alle "procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento
delle attivita' di travaso di autobotti e ferrocisterne", di cui al
decreto del Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1998 (Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996);
3) alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo
1998.
Art. 2
Il fabbricante deve presentare un piano di adeguamento tecnologico
che, a modifiche ultimate, faccia rientrare il deposito in classe II
o migliorare, ai sensi dell'allegato al decreto del Ministro
dell'Ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996.
La presentazione del piano di intervento dovra' avvenire entro il 31
marzo 1999.
L'ultimazione dei lavori di adeguamento tecnologico dovra' avvenire
entro il 1999.
Art. 3
Il fabbricante deve provvedere a realizzare gli adeguamenti elencati
nell'allegato A del presente decreto, rispettando i tempi di
attuazione ivi indicati.
Il fabbricante puo' anche proporre la realizzazione di soluzioni
tecniche alternative a quelle indicate nel presente decreto a
condizione che motivi il raggiungimento oggettivo di un livello di
sicurezza equivalente.
Art. 4
Il piano di intervento di cui all'art. 2, nonche' i progetti delle
opere da realizzare in ottemperanza ai disposti del presente decreto,
si ritengono approvati quando l'ARPA abbia formalmente espresso, al
riguardo il proprio parere favorevole.
Art. 5
Gli scenari incidentali da considerare ai fini della predisposizione
del piano di emergenza esterno sono riportati nell'allegato B al
presente decreto.
Art. 6
I vincoli territoriali originati dallo stato di fatto dello
stabilimento della ditta L'Emilgas Srl, sono indicati nell'allegato C
al presente decreto.
Art. 7
Il Sindaco di Bologna deve:
- assicurare il rispetto dei vincoli territoriali indicati
nell'allegato C;
- attivare la Sezione provinciale ARPA di Bologna, per l'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 8 della L.R. 13/91.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA
ALLEGATO A
a) Misure da attuare immediatamente:
- i sifoni dei pozzetti fognari presenti nello stabilimento devono
essere costantemente provvisti di guardia idraulica;
- tutte le attrezzature ed utensili, presenti e comunemente
utilizzati delle zone di rispetto - definite al punto 4.5 del decreto
del Ministro dell'Interno del 13 ottobre 1994 e pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre
1994 - devono essere di tipo antiscintilla.
b) Misure da attuare entro il 1999:
- ottemperare al disposto dell'art. 2 del presente decreto;
- sifonare tutti i pozzetti di scolo e caditoie, presenti all'interno
dello stabilimento; i suddetti sifoni dovranno essere costantemente
provvisti di guardia idraulica;
- ricoprire il pavimento, in cemento, della zona stoccaggio bombole
piene, con materiale che assicuri che non si possano originare
scintille durante la movimentazione delle bombole;
- garantire la fornitura di energia elettrica per i sistemi di
sicurezza e per l'illuminazione di emergenza, in mancanza di energia
di rete;
- dare completa attuazione a quanto indicato nel decreto del Ministro
dell'Interno 13 ottobre 1994;
- installare sensori di concentrazione e barriere d'acqua in
corrispondenza dei varchi (presenti nel muro di recinzione del
deposito) che distano meno di 50 m dalla strada comunale di Quarto di
Sopra.
I sensori, posizionati a circa 60 cm dal piano di campagna, quando
avvertono una concentrazione pari al:
- 25% del LEL, devono attivare una segnalazione locale sia acustica
che luminosa;
- 50% del LEL, devono attivare in automatico la barriera d'acqua, che
deve schermare completamente il varco;
- realizzare un sistema di gestione della sicurezza conforme alle
indicazioni fornite nell'allegato III alla direttiva 96/82/CE.
c) Misure da attuare entro il 30 giugno 2000:
- realizzare, se necessario, una barriera (mediante muri taglia-fuoco
e/o muri d'acqua) in grado di impedire che una nube di GPL, con
concentrazione pari al limite inferiore di infiammabilita' possa
superare la distanza di 100 m dal muro di recinzione del deposito. La
dimensione della nube dovra' essere valutata alla luce della massima
perdita ipotizzabile dopo la realizzazione degli adeguamenti
prescritti e nelle condizioni atmosferiche piu' conservative
(indagare anche il caso di nebbia persistente).
Le valutazioni e le soluzioni previste dovranno essere sottoposte al
parere dell'ARPA.
ALLEGATO B
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCENARI DI RIFERIMENTO CON CONSEGUENZE
ESTERNE ALLO STABILIMENTO
Scenario Distanza di Evento incidentale pianificazione (m)
Zona I Zona II
Rottura catastrofica del serbatoio da 100 mc Fire-ball * 88 230
Collasso del serbatoio con rilascio istantaneo di tuttoil
contenuto di GPL UVCE 200 530
Rottura del serbatoio con rilascio continuo di tuttoil contenuto
di GPL Flash - Fire 350 530
* I missili ed i frammenti originati da Bleve hanno elevata
probabilita' di ricaduta nell'area compresa tra i 100 ed i 250 m, con
possibilita' di ricaduta balistica dei pezzi fino a 1600 m.
Nota
Nella seconda colonna le Zone I e II si riferiscono alla definizione
data nelle "Linee guida della Protezione civile per la pianificazione
di emergenza esterna":
- Zona I e' di sicuro impatto, elevata letalita' anche per le persone
mediamente sane;
- Zona II e' quella di possibili danni, anche gravi ed irreversibili,
per persone mediamente sane che non intraprendano le corrette misure
di autoprotezione.
ALLEGATO C
VINCOLI TERRITORIALI
Premessa
La presenza del deposito dei GPL, nelle reali condizioni attualmente
riscontrabili, impone vincoli edificatori e di utilizzo del
territorio circostante molto gravosi (v. appendice IV dell'allegato
al decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio
1996).
Tali vincoli permangono fino al completo adeguamento del deposito,
previsto entro il 1999.
Ultimato l'adeguamento si procedera' alla ridefinizione dei vincoli
territoriali.
Vincoli
Considerando come origine il centro dell'area sulla quale si trovano
i 3 serbatoi e spaziando a 360 gradi, i vincoli territoriali sono
cosi' determinati:
a) fino a 350 metri non puo' essere consentita alcuna edificazione di
civile abitazione e/o di strutture nelle quali sia prevedibile
l'ordinaria presenza di gruppi di persone;
b) da 350 a 530 metri sono considerati compatibili: - gli
insediamenti industriali, artigianali ed agricoli (a condizione che
non vi siano grossi depositi di materiali combustibili e/o
infiammabili); - strutture nelle quali sia prevedibile l'ordinaria
presenza di gruppi di persone; - civili abitazioni per le quali
l'indice reale di edificazione sia inferiore a 0,5 mc/mq;
c) da 530 a 1200 metri oltre, quanto indicato al precedente punto b)
sono considerati compatibili: 1) zone abitate per le quali l'indice
reale di edificazione sia minore di 1,5 mc/mq; 2) locali di pubblico
spettacolo all'aperto ad affollamento medio/basso (fino a 500 persone
presenti); 3) scuole medie superiori ed istituti scolastici in
genere; 4) mercati stabili all'aperto ad affollamento medio/basso
(fino a 500 persone presenti); 5) locali di pubblico spettacolo al
chiuso; 6) centri commerciali al coperto aventi superficie ed
esposizione e vendita fino 1000 mq; 7) stazioni ferroviarie con un
movimento passeggeri compreso tra 100 e 1000 persone/giorno;
d) oltre i 1200 m non si prevedono vincoli.