REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 515

Conclusioni di istruttoria sullo stabilimento della ditta L'Emilgas Srl sito in Bologna, Via Quarto di Sopra n. 1, ai sensi del DPR 175/88 e L.R. 13/91

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il decreto del Presidente della Repubblica  17 maggio 1988, n.            
175;                                                                            
vista la L.R. del 30 maggio 1991, n. 13;                                        
visto il DLgs del 19 settembre 1994, n. 626;                                    
visto il decreto del Ministro dell'Interno 13 ottobre 1994;                     
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44;                                            
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996,                     
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;                   
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 15 maggio 1996,                     
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159             
del 9 luglio 1996;                                                              
vista la Legge 19 maggio 1997, n. 137;                                          
visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998;                      
tenuto conto:                                                                   
- della circolare 22 luglio 1996, n. 2646/SIAR (Ministero                       
dell'Ambiente);                                                                 
- della circolare 7 agosto 1996, n. 2875 (Ministero dell'Ambiente);             
- della direttiva 96/82/CE ed in particolare dell'allegato III;                 
visti:                                                                          
- il rapporto di sicurezza presentato dalla  ditta L'Emilgas Srl, per           
lo stabilimento sito in Bologna, Via Quarto di Sopra n. 1, e                    
ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del citato DPR                
175/88;                                                                         
- le note di aggiornamento del rapporto di sicurezza;                           
- le integrazioni e precisazioni fornite in data 23 aprile 1997, a              
seguito della richiesta  formulata dall'Assessorato alla Sanita' di             
questa Regione;                                                                 
- la relazione conclusiva di istruttoria dell'Agenzia regionale per             
la Prevenzione e l'Ambiente  (ARPA) dell'Emilia-Romagna;                        
- la richiesta di realizzazione di ulteriori misure di sicurezza                
formulata dall'ARPA con nota prot. 660/RS/mi del 7 agosto 1998;                 
- le osservazioni della ditta - in merito alla richiesta sopra                  
indicata - pervenute all'ARPA in data 30 settembre 1998;                        
- l'estratto del verbale della riunione - del Gruppo di lavoro                  
regionale alto rischio - tenutosi presso la Direzione generale ARPA             
in data 13 ottobre 1998;                                                        
premesso che il Responsabile delle attivita' industriali, gestite               
nello stabilimento di Bologna di proprieta' della ditta L'Emilgas               
Srl, di seguito denominato "fabbricante", e' tenuto al rispetto delle           
misure generali di tutela previste dall'art. 3 del DLgs 626/94 e deve           
provvedere, ai sensi dell'art. 3 del DPR 175/88, all'adozione di                
tutti gli opportuni strumenti tecnici ed organizzativi atti a ridurre           
la possibilita' che accadano incidenti rilevanti e comunque a ridurne           
le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;                                     
considerato:                                                                    
- che le zone, nelle quali e' ipotizzabile un elevato rischio di                
danni alle persone ed alle cose, si estendono anche all'esterno dello           
stabilimento;                                                                   
- che in tali aree esterne allo stabilimento sono presenti                      
insediamenti sia civili che industriali, la Via San Donato,                     
infrastruttura viaria fortemente trafficata, e la Via Quarto di                 
Sopra;                                                                          
- che risulta problematica una efficace pianificazione                          
dell'emergenza, data la brevita' dei tempi di allarme ipotizzabile;             
- la necessita' che il fabbricante provveda ad attuare, al piu'                 
presto, le modifiche impiantistiche  ritenute necessarie al fine di             
diminuire l'entita' del rischio presente;                                       
- la necessita' di informazione, addestramento ed equipaggiamento di            
coloro che lavorano in sito, nonche' quella di consultazione e                  
partecipazione di tutto il personale in merito alle questioni                   
riguardanti la sicurezza;preso atto:                                            
- di quanto dichiarato dal fabbricante, nella nota del 29 settembre             
1998 e pervenuta all'ARPA il 30 settembre 1998, circa le misure di              
sicurezza gia' realizzate o di imminente realizzazione;                         
- di quanto proposto dal fabbricante, con la nota sopra indicata, di            
procedere ad un adeguamento complessivo dello stabilimento in breve             
tempo - intenzione, questa, riconfermata nell'incontro tenutosi il 29           
settembre 1998, presso l'ARPA;                                                  
fermo restando che l'attivita' industriale esercitata nello                     
stabilimento deve comunque essere in regola con la vigente normativa            
di sicurezza ed igiene del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela           
della popolazione e dell'ambiente;                                              
visto l'art. 4, comma 4, della L.R. 30 maggio 1991, n. 13;                      
visto l'art. 3 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29;                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita', Francesco Taroni, in merito alla legittimita' del presente             
atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n.             
41 e della direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;             
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo            
Tori - in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi           
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                 
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                        
decreta:                                                                        
Art. 1                                                                          
Il responsabile delle attivita' industriali, gestite nello                      
stabilimento di Bologna di proprieta' della ditta L'Emilgas Srl, di             
seguito denominato "fabbricante", deve attuare entro il 28 febbraio             
1999, quanto indicato al decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo            
1998: "Modalita' con le quali i fabbricanti per le attivita' a                  
rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione,               
all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in               
situ".                                                                          
Il fabbricante deve inoltre redigere e conservare idonea                        
documentazione, al fine di poter dimostrare di aver dato attuazione:            
1) alle "disposizioni di esercizio", di cui al Titolo XIII                      
dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 13 ottobre 1994;             
2) alle "procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento              
delle attivita' di travaso di autobotti e ferrocisterne", di cui al             
decreto del  Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1998 (Gazzetta                    
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996);                                            
3) alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo            
1998.                                                                           
Art. 2                                                                          
Il fabbricante deve presentare un piano di adeguamento tecnologico              
che, a modifiche ultimate, faccia rientrare il deposito in classe II            
o migliorare, ai sensi dell'allegato al decreto del Ministro                    
dell'Ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario              
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996.                               
La presentazione del piano di intervento dovra' avvenire entro il 31            
marzo 1999.                                                                     
L'ultimazione dei lavori di adeguamento tecnologico dovra' avvenire             
entro il 1999.                                                                  
Art. 3                                                                          
Il fabbricante deve provvedere a realizzare gli adeguamenti elencati            
nell'allegato A del presente decreto, rispettando i tempi di                    
attuazione ivi indicati.                                                        
Il fabbricante puo' anche proporre la realizzazione di soluzioni                
tecniche alternative a quelle indicate nel presente decreto a                   
condizione che motivi il raggiungimento oggettivo di un livello di              
sicurezza equivalente.                                                          
Art. 4                                                                          
Il piano di intervento di cui all'art. 2, nonche' i progetti delle              
opere da realizzare in ottemperanza ai disposti del presente decreto,           
si ritengono approvati quando l'ARPA abbia formalmente espresso, al             
riguardo il proprio parere favorevole.                                          
Art. 5                                                                          
Gli scenari incidentali da considerare ai fini della predisposizione            
del piano di emergenza esterno sono riportati nell'allegato B al                
presente decreto.                                                               
Art. 6                                                                          
I vincoli territoriali originati dallo stato di fatto dello                     
stabilimento della ditta L'Emilgas Srl, sono indicati nell'allegato C           
al presente decreto.                                                            
Art. 7                                                                          
Il Sindaco di Bologna deve:                                                     
- assicurare il rispetto dei vincoli territoriali indicati                      
nell'allegato C;                                                                
- attivare la Sezione provinciale ARPA di Bologna, per l'esercizio              
delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 8 della L.R. 13/91.                 
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               
ALLEGATO A                                                                      
a) Misure da attuare immediatamente:                                            
- i sifoni dei pozzetti fognari presenti nello stabilimento  devono             
essere costantemente provvisti di guardia idraulica;                            
- tutte le attrezzature ed utensili, presenti e comunemente                     
utilizzati delle zone di rispetto - definite al punto 4.5 del decreto           
del Ministro dell'Interno del 13 ottobre 1994 e pubblicato nel                  
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre            
1994 - devono essere di tipo antiscintilla.                                     
b) Misure da attuare entro il 1999:                                             
- ottemperare al disposto dell'art. 2 del presente decreto;                     
- sifonare tutti i pozzetti di scolo e caditoie, presenti all'interno           
dello stabilimento; i suddetti  sifoni dovranno essere costantemente            
provvisti di guardia idraulica;                                                 
- ricoprire il pavimento, in cemento, della zona stoccaggio  bombole            
piene, con materiale che assicuri che non si possano originare                  
scintille durante la movimentazione  delle bombole;                             
- garantire la fornitura di energia elettrica per i sistemi di                  
sicurezza e per l'illuminazione di emergenza,  in mancanza di energia           
di rete;                                                                        
- dare completa attuazione a quanto indicato nel decreto del Ministro           
dell'Interno 13 ottobre 1994;                                                   
- installare sensori di concentrazione e barriere d'acqua in                    
corrispondenza dei varchi (presenti nel muro di recinzione del                  
deposito) che distano meno di 50 m dalla strada comunale di Quarto di           
Sopra.                                                                          
I sensori, posizionati a circa 60 cm dal piano di campagna, quando              
avvertono una concentrazione pari al:                                           
- 25% del LEL, devono attivare una segnalazione locale sia acustica             
che luminosa;                                                                   
- 50% del LEL, devono attivare in automatico la barriera d'acqua, che           
deve schermare completamente il varco;                                          
- realizzare un sistema di gestione della sicurezza conforme alle               
indicazioni fornite nell'allegato III alla direttiva 96/82/CE.                  
c) Misure da attuare entro il 30 giugno 2000:                                   
- realizzare, se necessario, una barriera (mediante muri taglia-fuoco           
e/o muri d'acqua) in grado di impedire che una nube di GPL, con                 
concentrazione pari al limite inferiore di infiammabilita' possa                
superare la distanza di 100 m dal muro di recinzione del deposito. La           
dimensione della nube dovra' essere valutata alla luce della massima            
perdita ipotizzabile dopo la realizzazione degli adeguamenti                    
prescritti e nelle condizioni atmosferiche piu' conservative                    
(indagare anche il caso di nebbia persistente).                                 
Le valutazioni e le soluzioni previste dovranno essere sottoposte al            
parere dell'ARPA.                                                               
ALLEGATO B                                                                      
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI SCENARI DI RIFERIMENTO CON CONSEGUENZE                
ESTERNE ALLO STABILIMENTO                                                       
Scenario  Distanza di   Evento  incidentale  pianificazione (m)                 
  Zona I  Zona II                                                               
Rottura catastrofica del   serbatoio da 100 mc  Fire-ball *   88  230           
Collasso del serbatoio con   rilascio istantaneo di tuttoil                  
contenuto di GPL  UVCE  200  530                                                
Rottura del serbatoio con   rilascio continuo di tuttoil contenuto           
di GPL  Flash - Fire  350  530                                                  
* I missili ed i frammenti originati da Bleve hanno elevata                     
probabilita' di ricaduta nell'area compresa tra i 100 ed i 250 m, con           
possibilita' di ricaduta balistica dei pezzi fino a 1600 m.                     
Nota                                                                            
Nella seconda colonna le Zone I e II si riferiscono alla definizione            
data nelle "Linee guida della Protezione civile per la pianificazione           
di emergenza esterna":                                                          
- Zona I e' di sicuro impatto, elevata letalita' anche per le persone           
mediamente sane;                                                                
- Zona II e' quella di possibili danni, anche gravi ed irreversibili,           
per persone mediamente sane che non intraprendano le corrette misure            
di autoprotezione.                                                              
ALLEGATO C                                                                      
VINCOLI TERRITORIALI                                                            
Premessa                                                                        
La presenza del deposito dei GPL, nelle reali condizioni attualmente            
riscontrabili, impone vincoli edificatori e di utilizzo del                     
territorio circostante molto gravosi (v. appendice IV dell'allegato             
al decreto del Ministro dell'Ambiente  15 maggio 1996, pubblicato nel           
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.159 del 9 luglio               
1996).                                                                          
Tali vincoli permangono fino al completo adeguamento del deposito,              
previsto entro il 1999.                                                         
Ultimato l'adeguamento si procedera' alla ridefinizione dei vincoli             
territoriali.                                                                   
Vincoli                                                                         
Considerando come origine il centro dell'area sulla quale si trovano            
i 3 serbatoi e spaziando a 360 gradi, i vincoli territoriali sono               
cosi' determinati:                                                              
a) fino a 350 metri non puo' essere consentita alcuna edificazione di           
civile abitazione e/o di strutture nelle quali sia prevedibile                  
l'ordinaria presenza di gruppi di persone;                                      
b) da 350 a 530 metri sono considerati compatibili: - gli                       
insediamenti industriali, artigianali ed agricoli (a condizione che             
non vi siano grossi depositi di materiali combustibili e/o                      
infiammabili); - strutture nelle quali sia prevedibile l'ordinaria              
presenza di gruppi di persone; - civili abitazioni per le quali                 
l'indice reale di edificazione sia inferiore a 0,5 mc/mq;                       
c) da 530 a 1200 metri oltre, quanto indicato al precedente  punto b)           
sono considerati compatibili: 1) zone abitate per le quali l'indice             
reale di edificazione sia minore di 1,5 mc/mq; 2) locali di pubblico            
spettacolo all'aperto ad affollamento medio/basso (fino a 500 persone           
presenti); 3) scuole medie superiori ed istituti scolastici in                  
genere; 4) mercati stabili all'aperto ad affollamento medio/basso               
(fino a 500 persone presenti); 5) locali di pubblico spettacolo al              
chiuso; 6) centri commerciali al coperto aventi superficie ed                   
esposizione e vendita fino 1000 mq; 7) stazioni ferroviarie con un              
movimento passeggeri compreso tra 100 e 1000 persone/giorno;                    
d) oltre i 1200 m non si prevedono vincoli.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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