REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 2420

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'ISEA per la gestione dei finanziamenti di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 20

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione                
Emilia-Romagna all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA";                                                  
visto, in particolare, l'art. 2 di detta legge che autorizza la                 
Regione a sostenere l'attivita' dell'Istituto attraverso la                     
concessione di finanziamenti per il raggiungimento  delle finalita'             
statutarie;                                                                     
preso atto che la concessione di detti finanziamenti  deve essere               
disciplinata da apposita convenzione i cui contenuti sono                       
specificatamente indicati nel comma 3 del citato art. 2 della L.R.              
20/98;                                                                          
ritenuto, per quanto concerne il primo anno di attuazione della legge           
ed in riferimento a quanto previsto dalla lettera c) del predetto               
art. 2, comma 3, di dover destinare integralmente il finanziamento di           
cui al presente atto allo svolgimento da parte dell'ISEA di                     
interventi creditizi in favore delle aziende agricole;                          
vista la L.R. n. 36 del 6 novembre 1998 "Assestamento del Bilancio di           
previsione della Regione Emilia-Romagna  per l'esercizio finanziario            
1998 e del Bilancio pluriennale 1998-2000 a norma dell'art. 37 della            
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo                        
provvedimento  generale di variazione" che quantifica in Lire                   
100.000.000 l'entita' del finanziamento concedibile  per l'esercizio            
1998 a carico del Capitolo 18063 "Contributi per il finanziamento               
dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino                          
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento  delle finalita'             
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)" CNI;                            
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la            
semplificazione dei  procedimenti relativi al rilascio delle                    
comunicazioni e delle informazioni  antimafia" ed in particolare                
l'art. 1, comma 2, lettera e);                                                  
ritenuto di dover provvedere in attuazione della L.R. 20/98 piu'                
volte citata e di assumere, ricorrendo le condizioni di cui all'art.            
57, comma 2, della L.R. 31/77 e successive modificazioni, il relativo           
impegno di spesa;                                                               
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e  n.1396              
del 31 luglio 1998, esecutive;                                                  
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Territorio e Ambiente rurale dott. Rocco Bagnato in merito alla                 
regolarita' tecnica della presente  deliberazione ai sensi dell'art.            
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                      
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura             
dott. Dario Manghi in merito alla legittimita'  della presente                  
deliberazione ai sensi del medesimo articolo di legge e della citata            
deliberazione 2541/95;                                                          
dato atto, altresi', del parere favorevole di regolarita' contabile             
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott.               
Gianni Mantovani, ai sensi dei predetti articolo di legge e                     
deliberazione;                                                                  
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di porre in attuazione l'art. 2 della L.R. 3 luglio 1998,  n.20              
concedendo all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino                
centro-settentrionale - ISEA, con sede in Bologna, un finanziamento             
di Lire 100.000.000 da utilizzare per le iniziative e con le                    
modalita' previste nella convenzione di cui al successivo punto 2;              
2) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione                 
quale parte integrante e sostanziale,  la convenzione che disciplina            
l'utilizzo da parte dell'ISEA del finanziamento concesso, dando atto            
che alla sua sottoscrizione provvedera', per la Regione, il                     
Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente rurale in attuazione            
della normativa regionale vigente;                                              
3) di stabilire, in riferimento a quanto previsto dalla lettera c)              
del predetto art. 2, comma 3, che il finanziamento di cui al presente           
atto sia interamente destinato allo svolgimento da parte dell'ISEA              
di interventi creditizi in favore delle aziende agricole;                       
4) di impegnare la spesa complessiva di Lire 100.000.000 registrata             
al n. 6108 di impegno sul Capitolo 18063 "Contributi per il                     
finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino            
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'              
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)" CNI del Bilancio per            
l'esercizio finanziario 1998 che e' stato dotato della necessaria               
disponibilita' con la legge di assestamento  citata in premessa;                
5) di stabilire che alla liquidazione in unica soluzione e                      
all'emissione della richiesta del titolo di pagamento relativo al               
finanziamento di cui al precedente punto 1), provvedera' con atto               
formale il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente rurale ai            
sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77 cosi' come sostituiti                
dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2 e 5.3 della                
deliberazione 2541/95 ad  avvenuta sottoscrizione della convenzione;            
6) di dare atto che, a norma di quanto previsto al comma quarto                 
dell'art. 2 della L.R. 20/98, la presente deliberazione sara'                   
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
ALLEGATO                                                                        
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna                                          
e Istituto per lo sviluppo economico                                            
dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA                                     
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione                
Emilia-Romagna all'Istituto per lo sviluppo economico  dell'Appennino           
centro-settentrionale - ISEA" ed in particolare l'art. 2;                       
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52            
- codice fiscale 80062590379 - rappresentata dal dott. . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . Responsabile del Servizio Territorio e                
Ambiente rurale, domiciliato per le sue funzioni presso la Regione              
che interviene nel presente atto per dare attuazione alla                       
deliberazione di Giunta n. . . . . . del . . . . . . .                          
l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino                             
centro-settentrionale - ISEA con sede in Bologna, Via Marchesana                
n.12 - codice fiscale 80014150371, partita IVA 03369800374 -                    
rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che              
interviene nel presente atto nella sua qualita' di Presidente (come             
dai poteri previsti all'art. 9 dello Statuto)                                   
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
La Regione Emilia-Romagna eroghera' all'Istituto per lo sviluppo                
economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA (di seguito               
denominato ISEA), ad avvenuta sottoscrizione  della presente                    
convenzione, un finanziamento di Lire 100.000.000 finalizzato                   
all'attuazione di interventi per lo sviluppo del settore agricolo               
nelle aree appenniniche poste in Comunita' montane della regione, con           
particolare riferimento  al settore agrituristico.                              
L'ISEA dovra' destinare l'intero finanziamento ad interventi                    
creditizi a favore di aziende agricole e non potra' utilizzare                  
nessun importo per attivita' dirette.                                           
Art. 2                                                                          
Il finanziamento di cui al precedente articolo 1 verra' utilizzato              
dall'ISEA per la concessione di contributi in conto interessi, da               
corrispondersi in forma attualizzata, su prestiti richiesti da                  
aziende agricole per la realizzazione degli interventi di seguito               
descritti, compatibili con il mercato comune europeo ai sensi degli             
articoli 92 e 93 del Trattato, e nel rispetto delle normative                   
regionali, statali e comunitarie:                                               
a) ristrutturazione, adeguamento o miglioramento igienico-sanitario             
di fabbricati di abitazione rurale e annessi servizi non destinati ad           
attivita' economiche;                                                           
b) interventi nel settore agrituristico: ristrutturazione,                      
miglioramento e recupero delle strutture aziendali e relative                   
pertinenze obsolete, al fine della conservazione;                               
c) interventi di conservazione e miglioramento al patrimonio                    
agricolo (fabbricati, stalle, magazzini, ecc.) di importanza storica,           
culturale, architettonica, paesaggistica  e ambientale o comunque               
tipico del territorio emiliano-romagnolo, esclusa l'acquisizione di             
scorte vive o morte.                                                            
Art. 3                                                                          
L'ISEA potra' concedere i contributi di cui al precedente articolo 2            
a persone fisiche o giuridiche che abbiano la specifica qualifica di            
imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile.                   
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella "PMI"                   
(piccola e media impresa) cosi' come definita dalla disciplina                  
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e               
medie imprese.                                                                  
I beneficiari non dovranno aver ricevuto nell'ultimo triennio  e si             
dovranno impegnare a non richiedere, per i tre anni successivi alla             
data di concessione del prestito, premi, contributi o finanziamenti             
da parte della Unione Europea, dello Stato, della Regione o di altri            
enti pubblici che sommati a quelli ricevuti superino i 100.000 ECU.             
L'ISEA dovra' dare priorita' nell'assegnazione dei contributi ai                
richiedenti iscritti nell'elenco regionale degli operatori                      
agroturistici di cui all'art. 12 della L.R. 26/94.                              
Art. 4                                                                          
Le domande degli interessati dovranno pervenire all'ISEA tramite gli            
sportelli bancari delle Aziende di credito associate all'ISEA e                 
saranno vagliate dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso che                
adottera' le delibere conseguenti.                                              
I prestiti da ammettere a contributo, ammortizzabili fino a cinque              
anni, saranno concessi dalle predette Aziende di credito e dovranno             
rispettare i seguenti limiti:                                                   
a) per gli interventi di cui all'articolo 2, punto a), fino ad un               
massimo del 60% della spesa preventivata fermo restando il limite               
massimo di prestito concedibile  di Lire 30.000.000;                            
b) per gli interventi di cui all'articolo 2, punti b) e c), fino ad             
un massimo del 60% della spesa preventivata  fermo restando il limite           
massimo di prestito concedibile di Lire 50.000.000.                             
Per l'istruttoria delle domande di contributo si rimanda, per quanto            
non contemplato dalla presente convenzione, al Regolamento dell'ISEA            
per l'applicazione della Legge 8/8/1985,  n.417.                                
Art. 5                                                                          
La quota di tasso di interesse da porre a carico del beneficiario               
sara' uguale al TUS (tasso ufficiale di sconto) in vigore al momento            
dell'incasso.                                                                   
Il contributo sugli interessi, da corrispondersi in forma                       
attualizzata, sara' stabilito con decisione del Consiglio di                    
amministrazione dell'ISEA e dovra' essere contenuto nel limite                  
massimo di ulteriori 2 punti percentuali.                                       
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, l'ISEA                     
provvedera' ad erogare i fondi disponibili con le modalita' previste            
per il Fondo di cui alle Leggi 26/70 e 417/85.                                  
Art. 6                                                                          
Il finanziamento concesso dovra' essere impegnato dall'ISEA entro 12            
mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.                   
L'ISEA dovra' trasmettere entro il 31/12/1999 prospetti riepilogativi           
relativi all'utilizzo del  finanziamento, corredati da copia dei                
verbali istruttori relativi alle domande inoltrate e delle delibere             
di impegno assunte dal Comitato esecutivo.                                      
Analogamente, entro il 31/12/2000, dovra' essere rendicontata la                
situazione contabile delle somme effettivamente erogate. Eventuali              
fondi non erogati entro 31/12/2000 dovranno essere restituiti alla              
Regione Emilia-Romagna entro il 31/1/2001.                                      
Art. 7                                                                          
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile           
e penale per qualsiasi evento dannoso derivante dall'utilizzo del               
finanziamento di cui alla presente convenzione.                                 
Art. 8                                                                          
L'ISEA realizzera' un monitoraggio dei risultati ottenuti con il                
finanziamento concesso. La relazione conclusiva sara' allegata alla             
rendicontazione contabile finale di  cui all'articolo 6 della                   
presente convenzione.                                                           
Art. 9                                                                          
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dalla presente convenzione.                                   
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo                    
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti                  
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione della               
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai               
sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice procedura civile ad              
opera di un Collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna             
delle parti e il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio                 
arbitrale, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli              
stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei              
due contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.                        
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.                               
Art. 10                                                                         
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico           
dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino                          
centro-settentrionale - ISEA.                                                   
Bologna, . . . . . . .                                                          
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per L'ISTITUTO PER LO                            
IL RESPONSABILE DEL  SVILUPPO ECONOMICO                                         
SERVIZIO TERRITORIO  DELL'APPENNINO                                             
E AMBIENTE RURALE  CENTRO SETTENTRIONALE - ISEA                                 
  IL PRESIDENTE                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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