DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 2420
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'ISEA per la gestione dei finanziamenti di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 20
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA";
visto, in particolare, l'art. 2 di detta legge che autorizza la
Regione a sostenere l'attivita' dell'Istituto attraverso la
concessione di finanziamenti per il raggiungimento delle finalita'
statutarie;
preso atto che la concessione di detti finanziamenti deve essere
disciplinata da apposita convenzione i cui contenuti sono
specificatamente indicati nel comma 3 del citato art. 2 della L.R.
20/98;
ritenuto, per quanto concerne il primo anno di attuazione della legge
ed in riferimento a quanto previsto dalla lettera c) del predetto
art. 2, comma 3, di dover destinare integralmente il finanziamento di
cui al presente atto allo svolgimento da parte dell'ISEA di
interventi creditizi in favore delle aziende agricole;
vista la L.R. n. 36 del 6 novembre 1998 "Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
1998 e del Bilancio pluriennale 1998-2000 a norma dell'art. 37 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo
provvedimento generale di variazione" che quantifica in Lire
100.000.000 l'entita' del finanziamento concedibile per l'esercizio
1998 a carico del Capitolo 18063 "Contributi per il finanziamento
dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)" CNI;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia" ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera e);
ritenuto di dover provvedere in attuazione della L.R. 20/98 piu'
volte citata e di assumere, ricorrendo le condizioni di cui all'art.
57, comma 2, della L.R. 31/77 e successive modificazioni, il relativo
impegno di spesa;
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.1396
del 31 luglio 1998, esecutive;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente rurale dott. Rocco Bagnato in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Agricoltura
dott. Dario Manghi in merito alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi del medesimo articolo di legge e della citata
deliberazione 2541/95;
dato atto, altresi', del parere favorevole di regolarita' contabile
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott.
Gianni Mantovani, ai sensi dei predetti articolo di legge e
deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di porre in attuazione l'art. 2 della L.R. 3 luglio 1998, n.20
concedendo all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA, con sede in Bologna, un finanziamento
di Lire 100.000.000 da utilizzare per le iniziative e con le
modalita' previste nella convenzione di cui al successivo punto 2;
2) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, la convenzione che disciplina
l'utilizzo da parte dell'ISEA del finanziamento concesso, dando atto
che alla sua sottoscrizione provvedera', per la Regione, il
Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente rurale in attuazione
della normativa regionale vigente;
3) di stabilire, in riferimento a quanto previsto dalla lettera c)
del predetto art. 2, comma 3, che il finanziamento di cui al presente
atto sia interamente destinato allo svolgimento da parte dell'ISEA
di interventi creditizi in favore delle aziende agricole;
4) di impegnare la spesa complessiva di Lire 100.000.000 registrata
al n. 6108 di impegno sul Capitolo 18063 "Contributi per il
finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)" CNI del Bilancio per
l'esercizio finanziario 1998 che e' stato dotato della necessaria
disponibilita' con la legge di assestamento citata in premessa;
5) di stabilire che alla liquidazione in unica soluzione e
all'emissione della richiesta del titolo di pagamento relativo al
finanziamento di cui al precedente punto 1), provvedera' con atto
formale il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente rurale ai
sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77 cosi' come sostituiti
dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2 e 5.3 della
deliberazione 2541/95 ad avvenuta sottoscrizione della convenzione;
6) di dare atto che, a norma di quanto previsto al comma quarto
dell'art. 2 della L.R. 20/98, la presente deliberazione sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna
e Istituto per lo sviluppo economico
dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA" ed in particolare l'art. 2;
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52
- codice fiscale 80062590379 - rappresentata dal dott. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . Responsabile del Servizio Territorio e
Ambiente rurale, domiciliato per le sue funzioni presso la Regione
che interviene nel presente atto per dare attuazione alla
deliberazione di Giunta n. . . . . . del . . . . . . .
l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA con sede in Bologna, Via Marchesana
n.12 - codice fiscale 80014150371, partita IVA 03369800374 -
rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che
interviene nel presente atto nella sua qualita' di Presidente (come
dai poteri previsti all'art. 9 dello Statuto)
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna eroghera' all'Istituto per lo sviluppo
economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA (di seguito
denominato ISEA), ad avvenuta sottoscrizione della presente
convenzione, un finanziamento di Lire 100.000.000 finalizzato
all'attuazione di interventi per lo sviluppo del settore agricolo
nelle aree appenniniche poste in Comunita' montane della regione, con
particolare riferimento al settore agrituristico.
L'ISEA dovra' destinare l'intero finanziamento ad interventi
creditizi a favore di aziende agricole e non potra' utilizzare
nessun importo per attivita' dirette.
Art. 2
Il finanziamento di cui al precedente articolo 1 verra' utilizzato
dall'ISEA per la concessione di contributi in conto interessi, da
corrispondersi in forma attualizzata, su prestiti richiesti da
aziende agricole per la realizzazione degli interventi di seguito
descritti, compatibili con il mercato comune europeo ai sensi degli
articoli 92 e 93 del Trattato, e nel rispetto delle normative
regionali, statali e comunitarie:
a) ristrutturazione, adeguamento o miglioramento igienico-sanitario
di fabbricati di abitazione rurale e annessi servizi non destinati ad
attivita' economiche;
b) interventi nel settore agrituristico: ristrutturazione,
miglioramento e recupero delle strutture aziendali e relative
pertinenze obsolete, al fine della conservazione;
c) interventi di conservazione e miglioramento al patrimonio
agricolo (fabbricati, stalle, magazzini, ecc.) di importanza storica,
culturale, architettonica, paesaggistica e ambientale o comunque
tipico del territorio emiliano-romagnolo, esclusa l'acquisizione di
scorte vive o morte.
Art. 3
L'ISEA potra' concedere i contributi di cui al precedente articolo 2
a persone fisiche o giuridiche che abbiano la specifica qualifica di
imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile.
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella "PMI"
(piccola e media impresa) cosi' come definita dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese.
I beneficiari non dovranno aver ricevuto nell'ultimo triennio e si
dovranno impegnare a non richiedere, per i tre anni successivi alla
data di concessione del prestito, premi, contributi o finanziamenti
da parte della Unione Europea, dello Stato, della Regione o di altri
enti pubblici che sommati a quelli ricevuti superino i 100.000 ECU.
L'ISEA dovra' dare priorita' nell'assegnazione dei contributi ai
richiedenti iscritti nell'elenco regionale degli operatori
agroturistici di cui all'art. 12 della L.R. 26/94.
Art. 4
Le domande degli interessati dovranno pervenire all'ISEA tramite gli
sportelli bancari delle Aziende di credito associate all'ISEA e
saranno vagliate dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso che
adottera' le delibere conseguenti.
I prestiti da ammettere a contributo, ammortizzabili fino a cinque
anni, saranno concessi dalle predette Aziende di credito e dovranno
rispettare i seguenti limiti:
a) per gli interventi di cui all'articolo 2, punto a), fino ad un
massimo del 60% della spesa preventivata fermo restando il limite
massimo di prestito concedibile di Lire 30.000.000;
b) per gli interventi di cui all'articolo 2, punti b) e c), fino ad
un massimo del 60% della spesa preventivata fermo restando il limite
massimo di prestito concedibile di Lire 50.000.000.
Per l'istruttoria delle domande di contributo si rimanda, per quanto
non contemplato dalla presente convenzione, al Regolamento dell'ISEA
per l'applicazione della Legge 8/8/1985, n.417.
Art. 5
La quota di tasso di interesse da porre a carico del beneficiario
sara' uguale al TUS (tasso ufficiale di sconto) in vigore al momento
dell'incasso.
Il contributo sugli interessi, da corrispondersi in forma
attualizzata, sara' stabilito con decisione del Consiglio di
amministrazione dell'ISEA e dovra' essere contenuto nel limite
massimo di ulteriori 2 punti percentuali.
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, l'ISEA
provvedera' ad erogare i fondi disponibili con le modalita' previste
per il Fondo di cui alle Leggi 26/70 e 417/85.
Art. 6
Il finanziamento concesso dovra' essere impegnato dall'ISEA entro 12
mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
L'ISEA dovra' trasmettere entro il 31/12/1999 prospetti riepilogativi
relativi all'utilizzo del finanziamento, corredati da copia dei
verbali istruttori relativi alle domande inoltrate e delle delibere
di impegno assunte dal Comitato esecutivo.
Analogamente, entro il 31/12/2000, dovra' essere rendicontata la
situazione contabile delle somme effettivamente erogate. Eventuali
fondi non erogati entro 31/12/2000 dovranno essere restituiti alla
Regione Emilia-Romagna entro il 31/1/2001.
Art. 7
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile
e penale per qualsiasi evento dannoso derivante dall'utilizzo del
finanziamento di cui alla presente convenzione.
Art. 8
L'ISEA realizzera' un monitoraggio dei risultati ottenuti con il
finanziamento concesso. La relazione conclusiva sara' allegata alla
rendicontazione contabile finale di cui all'articolo 6 della
presente convenzione.
Art. 9
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione della
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai
sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice procedura civile ad
opera di un Collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna
delle parti e il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio
arbitrale, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli
stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei
due contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.
Art. 10
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico
dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA.
Bologna, . . . . . . .
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per L'ISTITUTO PER LO
IL RESPONSABILE DEL SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO TERRITORIO DELL'APPENNINO
E AMBIENTE RURALE CENTRO SETTENTRIONALE - ISEA
IL PRESIDENTE