REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 1998, n. 2286

Riconoscimento giuridico ed approvazione statuto "Fondazione don Mario Campidori - Simpatia e amicizia - ONLUS" di Bologna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza in            
data 4 agosto 1998, con cui il Presidente della "Fondazione don Mario           
Campidori - Simpatia e amicizia - ONLUS" avente sede in Bologna,                
costituita con atto del notaio dr. Claudio Viapiana rep. n. 18221,              
fasc. n. 4719 in data 14 luglio 1998, chiede che la Regione                     
Emilia-Romagna proceda al riconoscimento giuridico della fondazione             
stessa ai sensi dell'art. 12 del Codice civile;                                 
dato atto che la suindicata fondazione e' regolata dallo statuto                
facente parte integrante del surrichiamato atto costitutivo;                    
considerato che dalla documentazione prodotta unitamente alla                   
suddetta istanza, nonche' dalla documentazione integrativa                      
successivamente pervenuta risulta che:                                          
a) la fondazione in oggetto e' stata costituita per iniziativa della            
"Cooperativa simpatia e amicizia - Societa' cooperativa sociale a               
responsabilita' limitata" (a sua volta sorta per iniziativa del                 
movimento "Simpatia e amicizia", attivo dagli anni '70), che gestisce           
varie attivita' finalizzate all'integrazione di persone portatrici di           
handicap ed, in primo luogo, un complesso immobiliare sito in                   
Savigno, adibito a soggiorni temporanei che favoriscono la reciproca            
accoglienza e la condivisione da parte delle persone che ne                     
usufruiscono;                                                                   
b) scopo della fondazione e' la promozione umana e l'integrazione               
sociale delle persone portatrici di handicap mediante iniziative                
volte a favorire lo sviluppo della loro personalita' ed il loro                 
inserimento come soggetti attivi nel contesto sociale e familiare;              
c) la fondazione perseguira' detto scopo avvalendosi della dotazione            
inizialmente disposta a suo favore da parte della citata cooperativa            
con il suindicato atto costitutivo, nonche' del patrimonio                      
successivamente conferitole dalla stessa cooperativa con atto del               
notaio dr. Viapiana rep. n. 18571, fasc. n. 4823 in data 28 settembre           
1998, recante trasferimento gratuito di azienda a favore della                  
medesima fondazione; la consistenza della dotazione patrimoniale                
cosi' costituita (comprendente anche gli immobili di cui alla lett.             
a) e' stata valutata in circa Lire 8.530.000.000;                               
ritenuto di poter accogliere la richiesta di riconoscimento giuridico           
in esame, stanti le attivita' che la fondazione si propone di                   
svolgere e considerata l'indubbia adeguatezza del patrimonio                    
disponibile a tal fine;                                                         
ritenuta inoltre l'opportunita' di approvare la statuto allegato                
all'atto costitutivo della fondazione, apportandovi tuttavia le                 
seguenti modificazioni:                                                         
a) al primo comma dell'art. 1 le parole iniziali vengono cosi'                  
sostituite: "La fondazione denominata "Fondazione don Mario Campidori           
- Simpatia e amicizia - ONLUS"" e vengono eliminate le parole "quale            
ente non commerciale ed organizzazione non lucrativa di utilita'                
sociale";                                                                       
b) al termine del primo comma dell'art. 3 vengono aggiunte le parole            
"nonche' dai beni oggetto del trasferimento di azienda di cui                   
all'atto del notaio dr. Claudio Viapiana rep. n. 18571 fasc. n. 4823            
del 28 settembre 1998";                                                         
c) al primo comma, lett. a) dell'art. 5 vengono eliminate le parole             
"ed il Collegio dei revisori";                                                  
d) il testo del primo comma, lett. c) dell'art. 5 viene cosi'                   
sostituito: "approva il bilancio preventivo entro il mese di novembre           
dell'anno precedente ed il conto consuntivo (conto economico e stato            
patrimoniale al 31 dicembre) entro il mese di aprile dell'anno                  
successivo";                                                                    
e) al termine del primo comma dell'art. 6 vengono aggiunte le parole            
"e dura in carica un quinquennio a decorrere dalla data dell'atto               
stesso";                                                                        
f) al termine del primo comma dell'art. 8 vengono aggiunte le parole            
"e dura in carica un triennio a decorrere dalla data dell'atto                  
stesso";                                                                        
g) all'art. 10 viene aggiunto un ulteriore comma cosi' formulato: "In           
ogni caso, il patrimonio dovra' essere devoluto  ad un soggetto                 
giuridicamente riconosciuto, avente sede nella Diocesi di Bologna ed            
operante nel settore dell'assistenza sociale";                                  
dato atto che le modificazioni di cui sopra sono state concordate con           
il legale rappresentante della fondazione di cui trattasi, come                 
risulta dalla nota dell'Assessorato alle Politiche sociali, educative           
e  familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali               
prot. n. 44284/SOC del 29 ottobre 1998 e dalla nota della fondazione            
in data 2 novembre 1998;                                                        
dato atto che la Commissione consiliare Sicurezza sociale,                      
interpellata ai sensi dell'art. 3, III comma della L.R. 35/87, si e'            
espressa favorevolmente nella seduta dell'1 dicembre 1998;                      
visti gli artt. 14 del DPR 616/77, 12 del Codice civile, nonche' gli            
artt. 3 e 4 della succitata L.R. 35/87;                                         
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione            
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino in merito alla                       
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI             
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della            
Giunta regionale 2541/95;                                                       
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di attribuire personalita' giuridica di diritto privato ai sensi             
dell'art. 12 del Codice civile alla "Fondazione don Mario Campidori -           
Simpatia e amicizia - ONLUS", avente sede in Bologna, costituita con            
atto del notaio dr. Claudio Viapiana rep. n. 18221, fasc. n. 4719 in            
data 14 luglio 1998;                                                            
2) di approvare lo statuto della predetta fondazione nel testo di cui           
al citato atto notarile, con le modificazioni di cui in premessa, che           
qui si intendono integralmente riportate;                                       
3) di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata                 
integralmente nel Bollettino Ufficiale regionale.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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