COMUNICATO
Statuto comunale - Testi modificati degli artt. 6, 10bis e 18
Art. 6
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di
Regolamento, da uno o piu' componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei spazi e strutture
nonche' supporti amministrativi sufficienti per l'esplicamento delle
loro funzioni.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal
Regolamento.
Art. 10 bis
Durata
1. Il Presidente eletto dura in carica per un periodo pari alla
durata della legislatura.
2. Soppresso.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni
saranno assunte dal Consigliere anziano.
Art. 18
Composizione della Giunta comunale
1. La Giunta comunale e composta dal Sindaco che la presiede e da
numero dieci Assessori.
2. Possono essere Assessori i cittadini in possesso dei requisiti di
eleggibilita' alla carica di Consigliere.
3. Si applicano alla carica di Assessore le cause di incompatibilita'
stabilite dalla legge per i Consiglieri nonche' quelle
specificatamente previste dall'art. 25 della Legge 81/93.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore
non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato
Assessore.