COMUNE DI FORLI'

COMUNICATO

Statuto comunale - Testi modificati degli artt. 6, 10bis e 18

Art. 6                                                                          
Gruppi consiliari                                                               
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di                
Regolamento, da uno o piu' componenti.                                          
2. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei spazi e strutture                
nonche' supporti amministrativi sufficienti per l'esplicamento delle            
loro funzioni.                                                                  
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal               
Regolamento.                                                                    
Art. 10 bis                                                                     
Durata                                                                          
1. Il Presidente eletto dura in carica per un periodo pari alla                 
durata della legislatura.                                                       
2. Soppresso.                                                                   
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni                  
saranno assunte dal Consigliere anziano.                                        
Art. 18                                                                         
Composizione della Giunta comunale                                              
1. La Giunta comunale e composta dal Sindaco che la presiede e da               
numero dieci Assessori.                                                         
2. Possono essere Assessori i cittadini in possesso dei requisiti di            
eleggibilita' alla carica di Consigliere.                                       
3. Si applicano alla carica di Assessore le cause di incompatibilita'           
stabilite dalla legge per i Consiglieri nonche' quelle                          
specificatamente previste dall'art. 25 della Legge 81/93.                       
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore           
non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato                   
Assessore.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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