LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 7
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "REGGIO CHILDREN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE POTENZIALITA' DI TUTTI I BAMBINI"
Art. 4
Diritti societari
1. I diritti conseguenti alle quote di proprieta' della Regione
Emilia-Romagna e la rappresentanza della Regione stessa nel Consiglio
di amministrazione della Societa' a responsabilita' limitata "Reggio
Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei
diritti e delle potenzialita' di tutti i bambini" sono esercitati dal
Presidente della Giunta o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla
continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni
concernenti lo statuto della Societa' a responsabilita' limitata
"Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la
promozione dei diritti e delle potenzialita' di tutti i bambini".