DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999, n. 453
Nuovi criteri e modalita' per la concessione di contributi ad enti ed associazioni per attivita' a favore di immigrati (art. 17, L.R. 14/90)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali a favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione",
all'art. 17 prevede la concessione di contributi a sostegno di
attivita' ed iniziative di enti, associazioni e istituzioni a favore
degli emigrati emiliano romagnoli, degli immigrati e dei loro
familiari;
- ai sensi del citato art. 17, i soggetti destinatari di tali
contributi sono enti pubblici, associazioni, organizzazioni ed
istituzioni private senza fini di lucro che abbiano una sede
permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque
anni con carattere di continuita' e specificita' a favore degli
immigrati;
- per le associazioni di immigrati extracomunitari si prescinde dal
requisito di operativita' da almeno 5 anni;
- con delibera di Giunta 2586/92 erano state approvate direttive per
la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni per interventi
ed attivita' in favore di immigrati ed emigrati;
considerato che, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17
della L.R. 14/90, la definizione delle modalita' di presentazione
delle domande e dei criteri per la concessione dei contributi sono
demandate alla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale;
visto:
- la Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2244 del 30 novembre 1998
"Approvazione del progetto di legge ôNorme per l'inserimento sociale
dei cittadini stranieri immigrati'", proposta al Consiglio
Regionale, con cui si intende procedere alla modifica della
legislazione regionale in materia;
ritenuto opportuno, in attesa dell'approvazione di una nuova
normativa regionale in materia d'immigrazione, modificare in via
transitoria per l'anno 1999, le modalita' ed i criteri previsti dalla
citata delibera di Giunta 2586/92 relativamente alla concessione dei
contributi di cui all'art. 17 della L.R. 14/90, indicando piu'
specificamente i soggetti ed i settori d'iniziativa da sostenere in
via prioritaria;
acquisito il parere della Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione, espresso dal Comitato esecutivo in data 1 aprile
1999;
visto il parere favorevole della Commissione consiliare "Sicurezza
sociale", espresso in data 31 marzo 1999;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Politiche sociali, dr. Francesco Cossentino, in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera di Giunta 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale, dr.
Celeste Franco Giannotti, in merito alla regolarita' tecnica della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.
41/92 e della delibera di Giunta 2541/95;
vista la legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire che le domande di contributi di cui all'art. 17 della
L.R. 14/90 per le attivita' a favore degli immigrati dovranno essere
presentate secondo le modalita' descritte nell'allegato A, facente
parte integrante del presente atto deliberativo, al Servizio
Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale della Regione
Emilia-Romagna entro il 30 giugno 1999;
2) di applicare le suddette modalita' per il solo anno 1999, per le
motivazioni espresse in premessa ed in attesa dell'approvazione di
una nuova normativa regionale in materia di immigrazione;
3) di considerare conseguentemente non piu' vigente quanto disposto
dalla delibera di Giunta 2586/92 in materia di contributi a favore di
iniziative per cittadini stranieri immigrati;
4) di stabilire che la Giunta regionale, con proprio atto
deliberativo, provvedera' ad individuare i soggetti a cui concedere i
contributi, secondo le priorita' e le modalita' indicate nel presente
atto;
5) di concedere i contributi suddetti secondo l'ordine di priorita'
sottoelencato, privilegiando, in caso di parita' degli altri
requisiti, le associazioni con un maggior numero di immigrati
aderenti ed una piu' estesa diffusione territoriale in
Emilia-Romagna:
a) iniziative promosse congiuntamente da piu'
associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri, o da piu'
associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri ed italiani, o in
collaborazione con istituzioni pubbliche;
b) associazioni/organizzazioni promosse e composte da cittadini
stranieri immigrati, provenienti da paesi a limitato sviluppo
socio-economico;
c) associazioni/organizzazioni (operanti da almeno cinque anni),
promosse e composte da cittadini stranieri ed italiani;
d) organizzazioni non governative impegnate in progetti di
cooperazione allo sviluppo, di rientro nei paesi d'origine, di
integrazione dei cittadini stranieri nella realta' italiana o in
iniziative volte a favorire la crescita di una cultura di
cooperazione e solidarieta' internazionale;
6) di stabilire inoltre che per il 1999 le richieste di contributi
saranno ammesse solamente per iniziative finalizzate all'integrazione
socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati, nei settori
seguenti, indicati in ordine di priorita':
a) attivita' a favore di donne e bambini/e immigrati;
b) valorizzazione, promozione, diffusione delle culture e delle
lingue d'origine e alfabetizzazione nei confronti degli adulti;
c) attivita' sportive (promozione/partecipazione a tornei, gare,
campionati, corsi ed acquisto delle attrezzature necessarie);
d) attivita' informative rivolte principalmente a cittadini stranieri
(produzione di periodici a stampa, uso di spazi in altri mezzi di
comunicazione);
7) di prevedere che a parita' di condizioni saranno considerati
prioritari i programmi di attivita' che interessano il maggior numero
di persone;
8) di stabilire che per il 1999 il contributo massimo concedibile ad
ogni singolo soggetto e' di Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) e
che l'erogazione del finanziamento sara' subordinata alla
presentazione (entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell'avvenuta assegnazione) di una dichiarazione di avvio o
realizzazione dell'iniziativa proposta, unitamente all'invio alla
Regione della documentazione contabile attestante una spesa minima
gia' sostenuta o fatturata o comunque addebitata al soggetto
richiedente pari almeno al 75% di quella prevista;
9) di dare atto che, accertato il rispetto delle procedure di cui al
punto precedente, il responsabile del Servizio Politiche per
l'accoglienza e integrazione sociale provvedera' alla liquidazione
dei contributi oggetto del presente provvedimento;
10) di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'intera
documentazione richiesta, il Direttore generale alle Politiche
Sociali potra' disporre la revoca del contributo concesso;
11) di stabilire che i soggetti assegnatari dei contributi dovranno
far pervenire al competente Servizio regionale, entro sei mesi
dall'avvenuta erogazione, la documentazione attestante l'attuazione
delle iniziative finanziate ed una sintesi della rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute;
12) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Modalita' di presentazione delle domande di contributi per interventi
ed attivita' in favore degli immigrati e delle loro famiglie (art.
17, L.R. 14/90) (valevoli per l'anno 1999)
Scadenza: 30 giugno 1999.
Destinatari: enti pubblici, associazioni, organizzazioni ed
istituzioni private senza fine di lucro, operanti da almeno 5 anni;
associazioni di cittadini stranieri immigrati.
Presentazione: le domande vanno presentate o inviate entro il
30/6/1999 al Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione
sociale della Regione Emilia-Romagna, Via A. Moro n.38, 40127
Bologna, ed alla Amministrazione provinciale in cui ha sede
l'associazione/organizzazione richiedente.
Documentazione: alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- programma delle attivita' da realizzare nel 1999, precisando date e
luoghi di svolgimento;
- descrizione delle iniziative, delle loro finalita' e dei
destinatari a cui si rivolgono;
- schema dettagliato delle spese previste o gia' sostenute nel 1999;
- indicazione delle modalita' con cui si prevede di coprire i costi,
precisando se sono stati richiesti o ricevuti finanziamenti da altre
pubbliche istituzioni;
- statuto dell'associazione/organizzazione/ente che richiede il
contributo;
- una relazione che riassuma l'attivita' svolta nell'ultimo
quinquennio (o in un periodo piu' breve per quanto riguarda le
associazioni di immigrati extracomunitari).
La mancanza della suddetta documentazione puo' essere motivo di non
accoglimento della richiesta di finanziamento.