DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 18 marzo 1999, n. 101
Espropriazione per pubblica utilita' per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Mesola - Determinazione indennita' provvisoria
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) delibera:
1) l'indennita' da corrispondere ai sensi dell'art. 5 bis della Legge
359/92, agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili in
comune di Mesola per la realizzazione di: ampliamento cimitero di
Mesola, e' indicata come di seguito:
- Verza Giusto Sebastiano e Maria Luisa, proprietari per 3/9 ciascuno
partita catastale 11349, foglio 35, mappale 39, superficie mq. 2750,
superficie da espropriare 1450, indennita' di cui all'art. 16, Legge
865/71, Lire 2.030.000.
- Beccari Radames (defunto)
partita catastale 7357, foglio 35, mappale 41, superficie mq. 3000,
superficie da espropriare 2460, indennita' di cui all'art. 16, Legge
865/71, Lire 7.872.000.
Qualora si verificasse la cessione volontaria al conduttore del fondo
sara' indennizzato 3 volte il valore dell'indennita' mentre ai non
conduttori sara' indennizzato un ulteriore 50% del valore di
indennizzo;
2) che non risulta l'esistenza di fittavoli, coloni o compartecipanti
che coltivano il terreno espropriando da almeno un anno prima della
data del deposito di cui al comma 1 dell'art. 10 della richiamata
Legge 865/71, in possesso di titolo idoneo; l'ammontare
dell'indennita' e' fissato in misura uguale ai valori agricoli medi
determinati per l'anno in corso dalla competente Commissione
provinciale Espropri corrispondenti al tipo di coltivazione
effettivamente praticato;
3) il presente provvedimento sara' notificato a cura del Dirigente (o
responsabile del procedimento) agli espropriandi, nelle forme
previste per la notificazione degli atti processuali civili.
I proprietari espropriandi entro 30 giorni dalla notifica del
presente possono comunicare all'espropriante se intendono accettare
l'indennita' con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si
intende rifiutata.
Il pagamento delle indennita' accettate dovra' avvenire entro 60
giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo di che,
in difetto, sono dovuti gli interessi pari a queli del tasso
ufficiale di sconto;4) il soggetto espropriando puo' convenire la
cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento
espropriativo e comunque prima dell'emissione del provvedimento di
esproprio degli immobili. In tal caso non verra' applicata la
riduzione del 40% sull'indennita' spettante ai sensi dell'art. 5 bis
della Legge 359/92;
5) ai sensi dell'art. 16 del DLgs 504/92, l'indennita' accettata o
convenuta non puo' essere superiore al valore indicato nell'ultima
dichiarazone o denuncia presentata dall'espropriando ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Qualora
il valore dichiarato risulti superiore all'indennita' come sopra
determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella
risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennita', sara'
rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'Ente espropriante
per un periodo massimo di cinque anni;
6) all'atto della corresponsione dell'indennita', anche in caso di
cessione volontaria, non sara' operata la ritenuta del 20% in quanto
le aree oggetto di esproprio non ricadono all'interno delle zone
omogenee di tipo A, B, C, D di cui al DM 1444/68, ai sensi dell'art.
11 della Legge 413/91 come risulta dal certificato di destinazione
urbanistica allegato sub;
7) il presente provvedimento, sara' pubblicato per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione, nel Foglio degli annunzi legali
della Provincia.
IL SINDACO
Carlo Guidi