COMUNE DI MESOLA (FERRARA)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 18 marzo 1999, n. 101

Espropriazione per pubblica utilita' per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Mesola - Determinazione indennita' provvisoria

LA GIUNTA COMUNALE                                                              
(omissis)  delibera:                                                            
1) l'indennita' da corrispondere ai sensi dell'art. 5 bis della Legge           
359/92, agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili in           
comune di Mesola per la realizzazione di: ampliamento cimitero di               
Mesola, e' indicata come di seguito:                                            
- Verza Giusto Sebastiano e Maria Luisa, proprietari per 3/9 ciascuno           
partita catastale 11349, foglio 35, mappale 39, superficie mq. 2750,            
superficie da espropriare 1450, indennita' di cui all'art. 16, Legge            
865/71, Lire 2.030.000.                                                         
- Beccari Radames (defunto)                                                     
partita catastale 7357, foglio 35, mappale 41, superficie mq. 3000,             
superficie da espropriare 2460, indennita' di cui all'art. 16, Legge            
865/71, Lire 7.872.000.                                                         
Qualora si verificasse la cessione volontaria al conduttore del fondo           
sara' indennizzato 3 volte il valore dell'indennita' mentre ai non              
conduttori sara' indennizzato un ulteriore 50% del valore di                    
indennizzo;                                                                     
2) che non risulta l'esistenza di fittavoli, coloni o compartecipanti           
che coltivano il terreno espropriando da almeno un anno prima della             
data del deposito di cui al comma 1 dell'art. 10 della richiamata               
Legge 865/71, in possesso di titolo idoneo; l'ammontare                         
dell'indennita' e' fissato in misura uguale ai valori agricoli medi             
determinati per l'anno in corso dalla competente Commissione                    
provinciale Espropri corrispondenti al tipo di coltivazione                     
effettivamente praticato;                                                       
3) il presente provvedimento sara' notificato a cura del Dirigente (o           
responsabile del procedimento) agli espropriandi, nelle forme                   
previste per la notificazione degli atti processuali civili.                    
I proprietari espropriandi entro 30 giorni dalla notifica del                   
presente possono comunicare all'espropriante se intendono accettare             
l'indennita' con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si             
intende rifiutata.                                                              
Il pagamento delle indennita' accettate dovra' avvenire entro 60                
giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo di che,            
in difetto, sono dovuti gli interessi pari a queli del tasso                    
ufficiale di sconto;4) il soggetto espropriando puo' convenire la               
cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento                      
espropriativo e comunque prima dell'emissione del provvedimento di              
esproprio degli immobili. In tal caso non verra' applicata la                   
riduzione del 40% sull'indennita' spettante ai sensi dell'art. 5 bis            
della Legge 359/92;                                                             
5) ai sensi dell'art. 16 del DLgs 504/92, l'indennita' accettata o              
convenuta non puo' essere superiore al valore indicato nell'ultima              
dichiarazone o denuncia presentata dall'espropriando ai fini                    
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Qualora           
il valore dichiarato risulti superiore all'indennita' come sopra                
determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella           
risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennita', sara'             
rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'Ente espropriante              
per un periodo massimo di cinque anni;                                          
6) all'atto della corresponsione dell'indennita', anche in caso di              
cessione volontaria, non sara' operata la ritenuta del 20% in quanto            
le aree oggetto di esproprio non ricadono all'interno delle zone                
omogenee di tipo A, B, C, D di cui al DM 1444/68, ai sensi dell'art.            
11 della Legge 413/91 come risulta dal certificato di destinazione              
urbanistica allegato sub;                                                       
7) il presente provvedimento, sara' pubblicato per estratto, nel                
Bollettino Ufficiale della Regione, nel Foglio degli annunzi legali             
della Provincia.                                                                
IL SINDACO                                                                      
Carlo Guidi                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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