LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Art. 21
1. A norma dell'art. 42 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modificazioni la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con
proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le
conseguenti variazioni di bilancio.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
Il testo dell'art. 42 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla
nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 42 - Anticipazioni di cassa
All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui
all'art. 10, comma 4, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, per
fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria
deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le
conseguenti variazioni di bilancio.".