LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Art. 19
1. Per le finalita' di cui all'art. 1 della L.R. 9 luglio 1997, n. 21
"Finanziamenti di quota parte dei disavanzi delle aziende sanitarie
regionali relativi agli anni 1996 e precedenti" e con le modalita'
d'intervento ivi previste, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata,
a norma di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 11 febbraio 1997,
n. 21, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio, mutui o
prestiti con istituti di credito, da assumere in deroga alle
limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per un
importo complessivo di Lire 400.000.000.000 (Euro 206.582.759,64).
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 15 anni.
3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione
dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87698 e 88698 del bilancio
di previsione per l'esercizio 1999 e per tutta la durata dei mutui.
La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento
e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui alla
presente legge, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 42.000.000.000 (Euro 21.691.189,62) a partire
dall'esercizio finanziario 1999 e fino all'esercizio finanziario
2013.
7. Esso fara' carico ai Capitoli 87698 e 88698, distinti per quota
interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di
previsione a decorrere dal 1999.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazioni mutui, le operazioni
finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge
di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
NOTE ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. 9 luglio 1997, n. 21, e' il
seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. Al fine di assicurare al sistema sanitario regionale una quota di
risorse finanziarie indispensabili a non compromettere lo svolgimento
delle attivita' e a consentire la regolare continuita'
nell'erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la Regione
Emilia-Romagna interviene mediante la corresponsione di finanziamenti
straordinari a parziale copertura dei disavanzi relativi agli anni
1994 e precedenti nonche' per gli anni 1995 e 1996.".
2) Il testo dell'art. 2 del DL 13 dicembre 1996, n. 630, concernente
Finanziamento dei disavanzi delle Aziende Unita' sanitarie locali al
31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996,
convertito con Legge 11 febbraio 1997, n. 21, e' il seguente:
"Art. 2
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono
autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci,
mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga
alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare
la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente
del Servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonche' per il
ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996.".
Comma 9
3) Il testo dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla
nota all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.