LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Art. 18
1. Per il miglioramento del trasporto pubblico locale la Regione e'
autorizzata, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 18
giugno 1998, n. 194, a contrarre mutui per complessive Lire
53.500.000.000 (Euro 27.630.444,10), da assumere in deroga alle
limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del cinque
per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 14 anni.
3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione
dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87725 e 88725 del Bilancio
di previsione per l'esercizio 1999 e per tutta la durata dei mutui.
La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento
e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 5.446.012.000 (Euro 2.812.630,47) a partire
dall'esercizio finanziario 1999 e fino all'esercizio finanziario
2012.
7. Esso fara' carico ai Capitoli 87725 e 88725, distinti per quota
interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di
previsione a decorrere dal 1999 e sara' finanziato con quota parte
del contributo statale previsto, a tal fine, dall'art. 2 della Legge
18 giugno 1998, n. 194 e nell'ambito del riparto previsto, a favore
della Regione Emilia-Romagna, dal decreto del Ministero dei Trasporti
e della Navigazione n. 3636 del 19 novembre 1998.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge
di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 della Legge 18 giugno 1998, n. 194,
concernente Interventi nel settore dei trasporti, e' il seguente:
"Art. 2 - Interventi nel settore del trasporto pubblico locale
1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei
trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei
disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996,
dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle Regioni
a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con un contributo
quindicennale pari a Lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a Lire 160
miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sara' ripartito:
a) per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale e'
stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1
del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive
modificazioni; b) per il restante 50 per cento, tra le Regioni a
statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera
a) conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento;
la ripartizione di tale quota sara' effettuata tra le Regioni aventi
titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento
dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le
attribuzioni di cui alla lettera a). Il concorso dello Stato opera
anche nei confronti delle Regioni e degli Enti locali che hanno gia'
dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente
comma.
2. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della
percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei
disavanzi relativi al triennio 1994-1996, e' utilizzato dalle Regioni
interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche
per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del DLgs 19
novembre 1997, n. 422 le ferrovie in gestione commissariale
governativa, affidate alla societa' Ferrovie dello Stato SpA dalla
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e le aziende esercenti servizi ad
impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono
autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre
operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per
capitali ed interessi, complessivamente determinati dai limiti di
impegno quindicennali a carico dello Stato per Lire 70 miliardi per
l'anno 1999 e Lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il
Ministero dei Trasporti e della Navigazione provvede ad erogare
direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le
relative quote di ammortamento.
4. Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2 della Legge 23
dicembre 1996, n. 662, puo' essere anticipato per le gestioni
commissariali governative gia' ristrutturate ai sensi dello stesso
articolo 2. Gli accordi di programma di cui al richiamato comma 7
prevederanno anche il trasferimento alle Regioni interessate delle
risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative
anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate con decreto
del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
5. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto
pubblico locale, le Regioni a statuto ordinario sono autorizzate a
contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per
provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto
pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonche'
all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione
elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole
pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone,
terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di
persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di
Lire 20 miliardi per l'anno 1997, di Lire 146 miliardi per l'anno
1998 e di Lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire
con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica.
6. Le Regioni devono utilizzare una quota non inferiore al cinque per
cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per
finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e
a basso impatto ambientale. Gli autobus da acquistare devono essere
rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 98/C 17/01 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C. 17 del 20 gennaio
1998.
7. Le Regioni possono utilizzare una quota non superiore al cinque
per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per
finanziare l'acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e
sviluppare il trasporto pubblico locale.
8. Ai fini del risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11
del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, con i criteri di cui all'articolo
11 della Legge 10 aprile 1981, n. 151, la Gestione governativa per la
navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda o, in mancanza, le
Regioni territorialmente competenti e la Provincia autonoma di Trento
sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare
altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per
capitali e interessi complessivamente determinati dai limiti di
impegno quindicennale a carico dello Stato per Lire 2 miliardi per
l'anno 1998, 3 miliardi per l'anno 1999 e 20 miliardi per l'anno
2000. Ai fini del miglioramento del livello tecnico-ambientale del
servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno, la
Regione Lombardia e la Provincia di Perugia sono autorizzate ad
effettuare le medesime operazioni nei limiti di impegno, a carico
dello Stato, per l'anno 2000 rispettivamente di lire un miliardo per
il lago d'Iseo e lire 1,5 miliardi per il lago Trasimeno. Gli
interventi di cui al presente comma sono realizzati dagli attuali
enti di gestione o, in mancanza, dalle Regioni territorialmente
competenti e dalla Provincia autonoma di Trento. Le Regioni,
nell'esercizio dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto
lacuali, adottano le proprie decisioni sentiti gli Enti locali
territorialmente interessati.
9. All'articolo 1, comma 163, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
al primo periodo, le parole: "relativi agli esercizi 1995 e 1996"
sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1995, 1996 e
1997".
10. Al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione
dello svolgimento delle Universiadi, la Regione Sicilia e'
autorizzata a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie per
l'acquisto di autobus con un contributo quindicennale a carico dello
Stato di lire un miliardo dall'anno 1998.
11. All'articolo 29-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "a fronte della rottamazione" sono
inserite le seguenti: "o della restituzione della targa e del
documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di
fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o
unilaterali di cooperazione o solidarieta' internazionale";
b) al comma 2, le parole: "e che consegnino" sono sostituite dalle
seguenti: "e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o
consegnino".
12. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano
pluriennale di attuazione approvato dal Ministro dei Trasporti con
decreto n. 729(50)380 del 26 giugno 1992, concernente il sistema
idroviario padano-veneto, di cui all'articolo 3 della Legge 29
novembre 1990, n. 380, e' autorizzata la spesa di Lire 20 miliardi
per l'anno 1997 e di Lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999.".
Comma 7
2) Il testo dell'art. 2 della Legge 18 giugno 1998, n. 194, citata
alla nota 1) al presente articolo, e' riportato alla nota 1) al
presente articolo.
Comma 9
3) Il testo dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla
nota all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.