LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Art. 17
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 1999 entro i limiti di cui al
comma 4 dell'art. 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 878.100.000.000
(Euro 453.500.803,09).
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 1999 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Lire 281.500.000.000 (Euro 145.382.617,09) gia' autorizzati dall'art.
17 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14 come modificato dall'art. 7 della
L.R. 6 novembre 1998, n. 36, a seguito della mancata stipulazione
degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 1998. Tale rinnovo di
autorizzazione fa riferimento, per quanto concerne le spese
d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla
dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 15 anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1999.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione
dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 119.395.621.134 (Euro 61.662.692,26) a partire
dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario
2014.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2000.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
citata alla nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 41 - Mutui e prestiti
omissis
Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese
d'investimento erogabili in capitale per il finanziamento di
ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese
finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di
spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,
comma 1, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte
del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata
dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di
bilancio di quell'esercizio.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 17 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14 concernente
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 1998 e Bilancio pluriennale 1998/2000, cosi' come
modificato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 1998, n. 36 concernente
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 1998 e del Bilancio pluriennale 1998/2000
a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modifiche - Primo provvedimento generale di variazione, e' il
seguente:
"Art. 17
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 1998 entro i limiti di cui al
quarto comma dell'articolo 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco
n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata,
a norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 691.000.000.000.
2. Soppresso.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 10%
annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 15 anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1998.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenza stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 110.052.910.825 a partire dall'esercizio
finanziario 1999 e fino all'esercizio finanziario 2013.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1999.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
avere una durata inferiore a quella auorizzata, i riflessi
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.".
Comma 10
3) Il testo dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla
nota all'art. 6, e' riportato alla nota allo stesso articolo.