REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

          Art. 16                                                               
1. A norma dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive            
modificazioni la Giunta regionale e' autorizzata a disporre la                  
rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di               
natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di                      
accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo                   
rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a                   
condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di             
Lire 20.000 (Euro 10,33).                                                       
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla              
nota all'art. 6, e' il seguente:                                                
"Art. 54 - Rinuncia alla riscossione di entrare regionali di modesta            
entita'                                                                         
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta             
regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione           
vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo           
delle operazioni  di accertamento, riscossione e versamento di ogni             
singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della                  
medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato              
annualmente  dalla stessa legge.                                                
E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie  dovute alla             
Regione per violazioni di leggi tributarie, quando le stesse siano di           
importo non superiore a Lire 20.000.                                            
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto  mediante decreti            
cumulativi del Presidente della Giunta regionale, senza onere alcuno            
per i debitori.".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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