LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Art. 16
1. A norma dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modificazioni la Giunta regionale e' autorizzata a disporre la
rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di
natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di
accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo
rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a
condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di
Lire 20.000 (Euro 10,33).
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
Il testo dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla
nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 54 - Rinuncia alla riscossione di entrare regionali di modesta
entita'
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta
regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione
vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo
delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni
singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della
medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato
annualmente dalla stessa legge.
E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla
Regione per violazioni di leggi tributarie, quando le stesse siano di
importo non superiore a Lire 20.000.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti
cumulativi del Presidente della Giunta regionale, senza onere alcuno
per i debitori.".