LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Art. 13
1. A norma del comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modificazioni, la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle
partite di giro numeri 91048, 91050, 91053, 91055, 91057, 91060,
91070, 91090, 91118, 91120, 91132, 91150, 91160, 91289, 91306,
91312, 91316, 91400, 91410 in corrispondenza con gli accertamenti
sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed
entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
Il testo del comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
citata alla nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 38 - Variazioni di bilancio
omissis
Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai
precedenti articoli 31, 32, 33 ed al successivo art. 42, deve essere
disposta od autorizzata con legge regionale.
omissis".