LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Art. 12
1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie
di capitoli di spesa, 02720 e 02721, 02725 e 02726, 02730 e 02731,
04480 e 04485, 10615 e 10616, 13035 e 13036, 18007 e 18014, 18010 e
18011, 18168 e 18169, 18172 e 18173, 20078 e 20079, 20080 e 20081,
22150 e 22151, 25673 e 25674, 43100 e 43105, 43110 e 43115, 68232 e
68234, 68236 e 68238, 70543 e 70545, 72640 e 72641, 75120 e 75121,
75160 e 75161, 75210 e 75211, 75213 e 75214, 75300 e 75301, 75400 e
75402, 75404 e 75406, 75408 e 75410, 78100 e 78101, 78595 e 78596
ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso
oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto
alla classificazione economica di II grado - Acquisto di beni e
servizi, trasferimenti - e' autorizzato lo storno di fondi in via di
compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di
spesa, in deroga al disposto del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
citata alla nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 39 - Divieto di storni
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 31, 32, 33 e 32, comma
3, e' vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del
bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli
stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti
di cassa.
omissis".