REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

          Art. 10                                                               
1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse                     
autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e               
della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di              
programmazione finanziaria, per ciascun esercizio, la Giunta                    
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio              
atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli             
appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti                 
stessi alle necessita' di realizzazione degli interventi comunitari,            
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.                 
2. A tal fine e' altresi' autorizzata l'istituzione e la dotazione di           
nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario provvedere                          
all'integrazione della quota regionale  di cofinanziamento,                     
esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino            
accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui all'art. 14.                   
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere deliberate            
dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce,            
a norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e              
successive modifiche.                                                           
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,              
citata alla nota all'art. 6, e' riportato alla nota all'art. 9.                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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