LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Art. 10
1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse
autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e
della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di
programmazione finanziaria, per ciascun esercizio, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio
atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli
appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti
stessi alle necessita' di realizzazione degli interventi comunitari,
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine e' altresi' autorizzata l'istituzione e la dotazione di
nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario provvedere
all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento,
esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino
accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui all'art. 14.
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere deliberate
dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce,
a norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modifiche.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 3
Il testo del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
citata alla nota all'art. 6, e' riportato alla nota all'art. 9.