REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

          Art. 8                                                                
1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto il            
prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro                  
iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di             
cui al comma 1 dell'art. 6, nonche' a nuovi capitoli di spesa, per le           
finalita' e nei limiti di cui all'art. 33 della L.R. 6 luglio 1977,             
n. 31 e successive modificazioni.                                               
2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al               
comma 1, iscritto in bilancio al Cap. 85200, sono presentate entro              
quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la               
convalida.                                                                      
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 33 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla              
nota all'art. 6, e' il seguente:                                                
"Art. 33 - Fondo di riserva per spese impreviste                                
Nel bilancio di competenza e' iscritto un fondo di riserva per spese            
impreviste.                                                                     
Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo           
e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero           
in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese                   
dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di                     
imprescindibilita' e di improrogabilita', non prevedibili all'atto              
dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli                
stanziamenti  del bilancio medesimo.                                            
Le deliberazioni di cui al comma 2 debbono essere presentate al                 
Consiglio regionale per la convalida entro il termine di 15 giorni              
dalla loro adozione.                                                            
L'ammontare del fondo di cui al presente articolo  e' determinato in            
misura non superiore allo 0,50 per cento del totale delle spese                 
effettive di cui al comma 1 del precedente art. 25.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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