LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE 1999-2001 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
Art. 8
1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto il
prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro
iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di
cui al comma 1 dell'art. 6, nonche' a nuovi capitoli di spesa, per le
finalita' e nei limiti di cui all'art. 33 della L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e successive modificazioni.
2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al
comma 1, iscritto in bilancio al Cap. 85200, sono presentate entro
quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la
convalida.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo dell'art. 33 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, citata alla
nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 33 - Fondo di riserva per spese impreviste
Nel bilancio di competenza e' iscritto un fondo di riserva per spese
impreviste.
Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo
e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero
in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese
dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di
imprescindibilita' e di improrogabilita', non prevedibili all'atto
dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli
stanziamenti del bilancio medesimo.
Le deliberazioni di cui al comma 2 debbono essere presentate al
Consiglio regionale per la convalida entro il termine di 15 giorni
dalla loro adozione.
L'ammontare del fondo di cui al presente articolo e' determinato in
misura non superiore allo 0,50 per cento del totale delle spese
effettive di cui al comma 1 del precedente art. 25.".