REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

          Art. 3                                                                
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per             
gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello             
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua                        
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 26 aprile 1999  VASCO ERRANI                                           
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
NOTE ALLE NOTE                                                                  
(1) Il testo del comma 1 dell'art. 2 del DM n. 418 del 1998, e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Controllo, riscossione e versamenti                                   
1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono              
effettuati direttamente dalle Regioni, anche ricorrendo all'istituito           
dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse              
secondo le modalita' e le procedure di evidenza pubblica previste               
dalla normativa comunitaria e nazionale in terna di appalti e di                
servizi.                                                                        
omissis".                                                                       
(2) Il testo del comma 1 dell'art. 3 del DM n. 418 del 1998 e'                  
riportato alla nota 1) all'art. 2.                                              
Il testo del comma 3 dell'art. 3 del DM n. 418 del 1998 e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Accertamento, recupero, rimborsi                                      
omissis                                                                         
3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in             
materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle              
previste dall'articolo 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39. Il                    
Ministero delle finanze provvede all'aggiornamento in via telematica            
e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui            
all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.".            
(3) Il testo dell'art. 4 del DM n. 418 del 1998 e' riportato alla               
nota 2) all'art. 2.                                                             
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2601 del 30 dicembre 1998; oggetto consiliare n. 4772 (VI                    
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 3 febbraio 1999;                           
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 287 in data 12 febbraio 1999;                                        
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione" in sede referente.                                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/II.3 del             
10 febbraio 1999, con relazione scritta del consigliere Ielo;                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 marzo 1999,             
atto  n.158/99;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 557/4.1.27/C.G. del           
19 aprile 1999.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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