REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

          Art. 2                                                                
1. Le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 2, nonche' le funzioni              
previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 4 del DM 25 novembre               
1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.           
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 6 del DM n.              
418 del 1998, le attivita' di controllo di cui al comma 1 dell'art. 2           
nonche' lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle funzioni di           
cui al comma 1 dell'art. 3 e l'attivita' istruttoria necessaria ai              
fini della corretta applicazione delle sanzioni e del contenzioso               
possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Automobile Club               
d'Italia.                                                                       
3. La Giunta regionale e' autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere              
apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei            
seguenti principi:                                                              
a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente               
sostenuti in relazione alle tipologie di attivita' affidate, secondo            
quanto disposto dalla convenzione;                                              
b) validita' della convenzione dall'1 gennaio 1999 e non oltre il 31            
dicembre 2001;                                                                  
c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprieta'            
della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto               
della disciplina di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675.                    
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 3 del DM 25 novembre 1998, n. 418,            
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 3 - Accertamento, recupero, rimborsi                                      
1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse                         
automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti             
dalle Regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli                 
ordinamenti regionali.                                                          
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 4 del DM 25 novembre 1998, n. 418, citato alla            
nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                             
"Art. 4 - Applicazione delle sanzioni e contenzioso                             
1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle Regioni in materia           
di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano                
applicazione i DLgs 18 dicembre 1997, n. 471, DLgs 18 dicembre 1997,            
n. 472 e DLgs 18 dicembre 1997, n. 473.                                         
2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al Presidente della Giunta            
regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.".            
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 9 dell'art. 6 del DM 25 novembre 1998, n. 418,            
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 6 - Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel               
periodo transitorio                                                             
omissis                                                                         
9. Le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1(1), nonche' le                   
funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3 (2), e all'articolo 4             
(3), possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre                
2001, essere affidate dalle singole Regioni, a mezzo convenzioni, al            
Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti            
e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore             
generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze             
sono approvati i modelli di versamento e le modalita' di                        
utilizzazione degli stessi (1).                                                 
omissis".                                                                       
4) La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 concerne Tutela delle persone e            
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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