LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
Art. 2
1. Le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 2, nonche' le funzioni
previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 4 del DM 25 novembre
1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 6 del DM n.
418 del 1998, le attivita' di controllo di cui al comma 1 dell'art. 2
nonche' lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle funzioni di
cui al comma 1 dell'art. 3 e l'attivita' istruttoria necessaria ai
fini della corretta applicazione delle sanzioni e del contenzioso
possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Automobile Club
d'Italia.
3. La Giunta regionale e' autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere
apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei
seguenti principi:
a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente
sostenuti in relazione alle tipologie di attivita' affidate, secondo
quanto disposto dalla convenzione;
b) validita' della convenzione dall'1 gennaio 1999 e non oltre il 31
dicembre 2001;
c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprieta'
della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto
della disciplina di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 3 del DM 25 novembre 1998, n. 418,
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 3 - Accertamento, recupero, rimborsi
1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse
automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti
dalle Regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli
ordinamenti regionali.
omissis".
2) Il testo dell'art. 4 del DM 25 novembre 1998, n. 418, citato alla
nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 4 - Applicazione delle sanzioni e contenzioso
1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle Regioni in materia
di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano
applicazione i DLgs 18 dicembre 1997, n. 471, DLgs 18 dicembre 1997,
n. 472 e DLgs 18 dicembre 1997, n. 473.
2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al Presidente della Giunta
regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.".
Comma 2
3) Il testo del comma 9 dell'art. 6 del DM 25 novembre 1998, n. 418,
citato alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 6 - Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel
periodo transitorio
omissis
9. Le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1(1), nonche' le
funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3 (2), e all'articolo 4
(3), possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre
2001, essere affidate dalle singole Regioni, a mezzo convenzioni, al
Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti
e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore
generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
sono approvati i modelli di versamento e le modalita' di
utilizzazione degli stessi (1).
omissis".
4) La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 concerne Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.