LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del DM 25
novembre 1998 n. 418, la Regione Emilia-Romagna individua
l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n.
70, Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico
interesse, quale soggetto che, servendosi anche delle delegazioni
degli Automobile Club Provinciali, e' abilitato a ricevere, a
decorrere dall'1 gennaio 1999, i pagamenti della tassa
automobilistica regionale, con riferimento esclusivo ai contribuenti
residenti nella regione Emilia-Romagna, ad integrazione della
medesima attivita' gia' attribuita ad altri soggetti in forza della
normativa statale vigente, mantenendo la compatibilita' del servizio
con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a disciplinare, con apposita
convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) gratuita' del servizio nei confronti dei contribuenti;
b) erogazione di un compenso all'Automobile Club d'Italia
commisurato al rimborso dei costi effettivi;
c) individuazione dell'Automobile Club d'Italia quale garante nei
confronti della Regione per le attivita' prestate dalle citate
delegazioni degli Automobile Club Provinciali autorizzate alla
riscossione;
d) competenza della Regione a definire le modalita' di svolgimento
del servizio di riscossione.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del DM 25 novembre 1998, n. 418
concernente Regolamento recante norme per il trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse
automobilistiche non erariali, e' il seguente:
"Art. 2
omissis
4. Il pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere effettuato
anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi
statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali
che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive,
le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.
omissis".
2) La Legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente, alla Tabella IV, individua l'Automobile Club
d'Italia come "Ente preposto a servizi di pubblico interesse.".