REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del DM 25           
novembre 1998 n. 418, la Regione Emilia-Romagna individua                       
l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n.            
70, Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico                  
interesse, quale soggetto che, servendosi anche delle delegazioni               
degli Automobile Club Provinciali, e' abilitato a ricevere, a                   
decorrere dall'1 gennaio 1999, i pagamenti della tassa                          
automobilistica regionale, con riferimento esclusivo ai contribuenti            
residenti nella regione Emilia-Romagna, ad integrazione della                   
medesima attivita' gia' attribuita ad altri soggetti in forza della             
normativa statale vigente, mantenendo la compatibilita' del servizio            
con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.                          
2. La Giunta regionale e' autorizzata a disciplinare, con apposita              
convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto            
dei seguenti principi:                                                          
a) gratuita' del servizio nei confronti dei contribuenti;                       
b)  erogazione di un compenso all'Automobile Club d'Italia                      
commisurato al rimborso dei costi effettivi;                                    
c) individuazione dell'Automobile Club d'Italia quale garante nei               
confronti della Regione per le attivita' prestate dalle citate                  
delegazioni degli Automobile Club Provinciali autorizzate alla                  
riscossione;                                                                    
d) competenza della Regione a definire le modalita' di svolgimento              
del servizio di riscossione.                                                    
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del DM 25 novembre 1998, n. 418             
concernente Regolamento recante norme per il trasferimento alle                 
Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,           
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse              
automobilistiche non erariali, e' il seguente:                                  
"Art. 2                                                                         
omissis                                                                         
4. Il pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere effettuato             
anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi                  
statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali              
che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive,            
le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.                      
omissis".                                                                       
2) La Legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente Disposizioni sul                  
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del                  
personale dipendente, alla Tabella IV, individua l'Automobile Club              
d'Italia come "Ente preposto a servizi di pubblico interesse.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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