REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO IX                                                                   
    ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                                  
          Art. 239                                                              
Abrogazione di norme delle Leggi regionali                                      
n. 27 del 1985 e n. 51 del 1992                                                 
1. Sono abrogati gli articoli 1, 16 e 27 della L.R. 12 dicembre 1985,           
n. 27, recante "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione                 
Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali".                   
2. E' abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, recante             
"Partecipazione della Regione alle spese per il funzionamento per               
l'esercizio delle deleghe".                                                     
NOTE ALL'ART. 239                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 12 dicembre 1985, n. 27 concerne Norme per l'accesso agli            
impieghi della Regione  Emilia-Romagna e per il conferimento di                 
incarichi regionali.                                                            
2) La L.R. 28 dicembre 1992, n. 51 concerne Partecipazione della                
Regione alle spese di funzionamento per l'esercizio delle deleghe.              
Comma 1                                                                         
3) Il testo degli artt. 1, 16 e 27 della L.R. n. 27 del 1985, citata            
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. La presente legge, in attuazione  dell'art. 61 St. e dei principi            
contenuti nella Legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente la normativa            
quadro sul pubblico impiego, disciplina i procedimenti di                       
costituzione del rapporto di pubblico impiego regionale, le modalita'           
per l'accesso  alle qualifiche funzionali del ruolo regionale.                  
2. Disciplina altresi' i procedimenti per la costituzione  di                   
rapporti di lavoro a tempo determinato  e per il conferimento di                
incarichi per prestazioni d'opera intellettuale.                                
3. La Regione adotta i necessari provvedimenti  normativi in                    
conformita' alle intese raggiunte con le organizzazioni sindacali per           
quelle materie per le quali la vigente legislazione prevede una                 
disciplina in base ad accordi sindacali in attuazione  dell'art. 3              
della Legge 29 marzo 1983, n. 93 e alle norme regionali di                      
recepimento degli accordi sindacali nazionali.                                  
4. Per le altre materie non comprese nella disciplina  in base ad               
accordi, ma che rivestono rilevante interesse per il funzionamento              
delle strutture organizzative regionali, la Giunta regionale                    
promuove i necessari confronti con le organizzazioni  sindacali.".              
"Art. 16 - Semplificazione delle procedure concorsuali                          
I commi 1, 2 e 3 di questo articolo sono stati abrogati dall'art. 53            
della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.                                                
4. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario  in base alla               
legislazione vigente sull'avviamento  al lavoro e nel rispetto della            
normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita'             
al pubblico impiego, puo' aver luogo per il reclutamento del                    
personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive            
(test attitudinale e/o prova pratica).                                          
5. Alle prove selettive di cui al precedente comma e' ammesso il                
personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei              
posti in sede di pubblico concorso.".                                           
"Art. 27 - Formazione degli operatori della pubblica Amministrazione            
1. La Giunta regionale, anche d'intesa con gli Enti locali                      
interessati, nel quadro delle iniziative per la qualificazione del              
pubblico impiego nelle strutture organizzative della Regione e degli            
Enti locali, puo' provvedere, direttamente o tramite convenzione con            
Universita', Istituzioni scientifiche, scuole di perfezionamento o              
altri enti o Istituzioni scientifiche, scuole di perfezionamento e              
altri enti o istituti specializzati  ad effettuare appositi corsi per           
la formazione degli operatoti della pubblica Amministrazione.                   
2. A tale fine possono essere istituite anche tramite convenzioni con           
gli Enti locali interessati per la ripartizione delle relative spese,           
borse di studio da assegnare agli allievi dei corsi non appartenenti            
al ruolo regionale o a quello degli Enti locali.                                
3. Il numero delle borse di studio non puo' essere  superiore alla              
meta' dei posti che si prevede si rendano disponibili nel ruolo                 
regionale o in quelli degli Enti locali convenzionati alla data di              
conclusione  del corso.                                                         
4. Ai corsi con borsa di studio si e' ammessi mediante pubblico                 
concorso per titoli ed esame-colloquio  da espletarsi secondo le                
modalita' di cui alla presente legge.                                           
5. I corsi con borsa di studio hanno durata massima di dodici mesi;             
l'ammontare della borsa non puo' superare il 70 per cento dello                 
stipendio iniziale spettante agli impiegati regionali appartenenti              
alla settima qualifica funzionale.                                              
6. Gli allievi chiamati a frequentare i corsi sono  sottoposti a                
vincolo disciplinare; essi possono essere allontanati dai corsi e               
privati della borsa di studio con atto della Giunta regionale su                
motivata richiesta del responsabile del Servizio Formazione del                 
pubblico impiego.                                                               
6 bis. Il bando relativo all'effettuazione del corso-concorso puo'              
prevedere l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente               
articolo a candidati  non appartenenti agli organici regionali.".               
Comma 2                                                                         
4) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 51 del 1992, citata alla nota             
2) del presente articolo, era il seguente:                                      
"Art. 3 - Spese per il personale                                                
1. Le somme ripartite ai sensi dell'art. 2 sono decurtate del                   
quaranta per cento delle spese sostenute dalla Regione per il                   
personale regionale che essa abbia messo a disposizione degli Enti              
locali per l'esercizio delle deleghe.                                           
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal primo gennaio            
1993.".                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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