LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 239
Abrogazione di norme delle Leggi regionali
n. 27 del 1985 e n. 51 del 1992
1. Sono abrogati gli articoli 1, 16 e 27 della L.R. 12 dicembre 1985,
n. 27, recante "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione
Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali".
2. E' abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, recante
"Partecipazione della Regione alle spese per il funzionamento per
l'esercizio delle deleghe".
NOTE ALL'ART. 239
Rubrica
1) La L.R. 12 dicembre 1985, n. 27 concerne Norme per l'accesso agli
impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di
incarichi regionali.
2) La L.R. 28 dicembre 1992, n. 51 concerne Partecipazione della
Regione alle spese di funzionamento per l'esercizio delle deleghe.
Comma 1
3) Il testo degli artt. 1, 16 e 27 della L.R. n. 27 del 1985, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 61 St. e dei principi
contenuti nella Legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente la normativa
quadro sul pubblico impiego, disciplina i procedimenti di
costituzione del rapporto di pubblico impiego regionale, le modalita'
per l'accesso alle qualifiche funzionali del ruolo regionale.
2. Disciplina altresi' i procedimenti per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di
incarichi per prestazioni d'opera intellettuale.
3. La Regione adotta i necessari provvedimenti normativi in
conformita' alle intese raggiunte con le organizzazioni sindacali per
quelle materie per le quali la vigente legislazione prevede una
disciplina in base ad accordi sindacali in attuazione dell'art. 3
della Legge 29 marzo 1983, n. 93 e alle norme regionali di
recepimento degli accordi sindacali nazionali.
4. Per le altre materie non comprese nella disciplina in base ad
accordi, ma che rivestono rilevante interesse per il funzionamento
delle strutture organizzative regionali, la Giunta regionale
promuove i necessari confronti con le organizzazioni sindacali.".
"Art. 16 - Semplificazione delle procedure concorsuali
I commi 1, 2 e 3 di questo articolo sono stati abrogati dall'art. 53
della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
4. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario in base alla
legislazione vigente sull'avviamento al lavoro e nel rispetto della
normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita'
al pubblico impiego, puo' aver luogo per il reclutamento del
personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive
(test attitudinale e/o prova pratica).
5. Alle prove selettive di cui al precedente comma e' ammesso il
personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei
posti in sede di pubblico concorso.".
"Art. 27 - Formazione degli operatori della pubblica Amministrazione
1. La Giunta regionale, anche d'intesa con gli Enti locali
interessati, nel quadro delle iniziative per la qualificazione del
pubblico impiego nelle strutture organizzative della Regione e degli
Enti locali, puo' provvedere, direttamente o tramite convenzione con
Universita', Istituzioni scientifiche, scuole di perfezionamento o
altri enti o Istituzioni scientifiche, scuole di perfezionamento e
altri enti o istituti specializzati ad effettuare appositi corsi per
la formazione degli operatoti della pubblica Amministrazione.
2. A tale fine possono essere istituite anche tramite convenzioni con
gli Enti locali interessati per la ripartizione delle relative spese,
borse di studio da assegnare agli allievi dei corsi non appartenenti
al ruolo regionale o a quello degli Enti locali.
3. Il numero delle borse di studio non puo' essere superiore alla
meta' dei posti che si prevede si rendano disponibili nel ruolo
regionale o in quelli degli Enti locali convenzionati alla data di
conclusione del corso.
4. Ai corsi con borsa di studio si e' ammessi mediante pubblico
concorso per titoli ed esame-colloquio da espletarsi secondo le
modalita' di cui alla presente legge.
5. I corsi con borsa di studio hanno durata massima di dodici mesi;
l'ammontare della borsa non puo' superare il 70 per cento dello
stipendio iniziale spettante agli impiegati regionali appartenenti
alla settima qualifica funzionale.
6. Gli allievi chiamati a frequentare i corsi sono sottoposti a
vincolo disciplinare; essi possono essere allontanati dai corsi e
privati della borsa di studio con atto della Giunta regionale su
motivata richiesta del responsabile del Servizio Formazione del
pubblico impiego.
6 bis. Il bando relativo all'effettuazione del corso-concorso puo'
prevedere l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente
articolo a candidati non appartenenti agli organici regionali.".
Comma 2
4) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 51 del 1992, citata alla nota
2) del presente articolo, era il seguente:
"Art. 3 - Spese per il personale
1. Le somme ripartite ai sensi dell'art. 2 sono decurtate del
quaranta per cento delle spese sostenute dalla Regione per il
personale regionale che essa abbia messo a disposizione degli Enti
locali per l'esercizio delle deleghe.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal primo gennaio
1993.".