LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 238
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo VI della L.R. 30
maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al
comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del
medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che
all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per
l'esercizio di funzioni delegate, presso le Amministrazioni
destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica
integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti
adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione,
a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della
propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.
2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresi' agli
oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.
3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino
all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro
per il quadriennio 1998-2001.
4. Per il personale regionale di cui al comma 1 dell'art. 24 della
L.R. 30 maggio 1997, n. 15 l'indennita' di cui all'art. 27 della
medesima legge tiene luogo di quella di cui al comma 5 dell'art. 8 ed
e' calcolata in forma attualizzata.
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto
1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte
le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni
banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2. Dette
graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza
anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1
dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.
6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come
sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza
del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale
riduzione delle rispettive dotazioni organiche.
NOTE ALL'ART. 238
Comma 1
1) Il Titolo VI della L.R. n. 15 del 1997, citata alla nota 3)
all'art. 178, concerne Trasferimento del personale e dei beni.
Comma 3
2) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 44 del 1984, citata alla nota
1) all'art. 234, e' riportato alla nota 5) all'art. 234.
Comma 4
3) Il testo del comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 15 del 1997,
citata alla nota 3) all'art. 178, e' il seguente:
"Art. 24 - Comando funzionale e sperimentazione organizzativa
1. Al fine di determinare l'integrazione fra le strutture della
Regione e delle Province e l'ottimale organizzazione dei servizi
territoriali rivolti all'utenza, il personale assegnato ai Servizi
provinciali Agricoltura e' posto in comando funzionale presso le
corrispondenti Province. Detto personale, fino al trasferimento di
cui all'art. 25, permane nell'organico regionale.
omissis".
4) Il testo dell'art. 27 della L.R. n. 15 del 1997, citata alla nota
3) all'art. 178, e' il seguente:
"Art. 27 - Spese per il personale trasferito
1. Gli oneri relativi al personale trasferito ai sensi dell'art. 25
sono rimborsati dalla Regione fino alla data in cui detto personale
e' impegnato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente
legge, fatta salva l'applicazione del sistema dinamico di cui al
comma 2 del medesimo art. 25.
2. La contrattazione decentrata della Regione, con riferimento al
salario accessorio, definisce il monte risorse disponibili con
modalita' omogenee rispetto al complesso dei personale regionale.".
Comma 5
5) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994, citata
alla nota 5) all'art. 235, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 4 - Approvazione della graduatoria
omissis
2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di
quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano
inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli
messi a concorso.
omissis".
6) Il testo del comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994,
citata alla nota 5) all'art. 235, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 44 - Dotazione organica e strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione
della propria dotazione organica e delle strutture organizzative,
nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo
conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e
funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal
conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di
attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti
amministrativi.
omissis".
Comma 6
7) Il testo dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, citata alla nota
5) all'art. 235, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 44 - Dotazione organica e strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione
della propria dotazione organica e delle strutture organizzative,
nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo
conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e
funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal
conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di
attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti
amministrativi.
2. La struttura organizzativa della Regione e' costituita nel
rispetto dei seguenti limiti:
a) il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a 15;
b) il numero dei servizi non puo' essere superiore a 78;
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di
livello dirigenziale non puo' essere superiore a 240.
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica
della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche
complessive.
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti
all'attuazione della Legge n. 59 del 1997, la Giunta regionale puo'
derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della
soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un
risparmio del 50% del costo relativo alle indennita' di posizione
corrispondenti ai posti soppressi.".