REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO IX                                                                   
    ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                                  
          Art. 238                                                              
Disposizioni transitorie                                                        
1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo VI della L.R. 30                
maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al           
comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del            
medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che                   
all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per             
l'esercizio di funzioni delegate, presso le Amministrazioni                     
destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica             
integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti                  
adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione,            
a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della               
propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.                       
2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresi' agli           
oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.                       
3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino                    
all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro              
per il quadriennio 1998-2001.                                                   
4. Per il personale regionale di cui al comma 1 dell'art. 24 della              
L.R. 30 maggio 1997, n. 15 l'indennita' di cui all'art. 27 della                
medesima legge tiene luogo di quella di cui al comma 5 dell'art. 8 ed           
e' calcolata in forma attualizzata.                                             
5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto            
1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte           
le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni            
banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2. Dette                   
graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza           
anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1           
dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.                                         
6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come                   
sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni              
dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza             
del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale                
riduzione delle rispettive dotazioni organiche.                                 
NOTE ALL'ART. 238                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il Titolo VI della L.R. n. 15 del 1997, citata alla nota 3)                  
all'art. 178, concerne Trasferimento del personale e dei beni.                  
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 44 del 1984, citata alla nota             
1) all'art. 234, e' riportato alla nota 5) all'art. 234.                        
Comma 4                                                                         
3) Il testo del comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 15 del 1997,                 
citata alla nota 3) all'art. 178, e' il seguente:                               
"Art. 24 - Comando funzionale e sperimentazione  organizzativa                  
1. Al fine di determinare l'integrazione fra le strutture della                 
Regione e delle Province e l'ottimale  organizzazione dei servizi               
territoriali rivolti all'utenza, il personale assegnato ai Servizi              
provinciali  Agricoltura e' posto in comando funzionale presso le               
corrispondenti Province. Detto personale,  fino al trasferimento di             
cui all'art. 25, permane nell'organico regionale.                               
omissis".                                                                       
4) Il testo dell'art. 27 della L.R. n. 15 del 1997, citata alla nota            
3) all'art. 178, e' il seguente:                                                
"Art. 27 - Spese per il personale trasferito                                    
1. Gli oneri relativi al personale trasferito ai sensi dell'art. 25             
sono rimborsati dalla Regione fino alla data in cui detto personale             
e' impegnato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente                
legge, fatta salva l'applicazione del sistema dinamico  di cui al               
comma 2 del medesimo art. 25.                                                   
2. La contrattazione decentrata della Regione, con riferimento al               
salario accessorio, definisce il monte risorse disponibili con                  
modalita' omogenee rispetto al complesso dei personale regionale.".             
Comma 5                                                                         
5) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994, citata           
alla nota 5) all'art. 235, cosi' come modificato dalla presente                 
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 4 - Approvazione della graduatoria                                        
omissis                                                                         
2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di                 
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la                    
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di           
quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano                 
inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la              
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli           
messi a concorso.                                                               
omissis".                                                                       
6) Il testo del comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994,                 
citata alla nota 5) all'art. 235, cosi' come modificato dalla                   
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 44 - Dotazione organica e strutture organizzative                         
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione               
della propria dotazione organica e delle strutture organizzative,               
nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo               
conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e                   
funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal                    
conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di                   
attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti                 
amministrativi.                                                                 
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
7) Il testo dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, citata alla nota            
5) all'art. 235, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 44 - Dotazione organica e strutture organizzative                         
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione               
della propria dotazione organica e delle strutture organizzative,               
nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo               
conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e                   
funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal                    
conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di                   
attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti                 
amministrativi.                                                                 
2. La struttura organizzativa della Regione e' costituita nel                   
rispetto dei seguenti limiti:                                                   
a) il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a 15;           
b) il numero dei servizi non puo' essere superiore a 78;                        
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di                 
livello dirigenziale non puo' essere superiore a 240.                           
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica           
della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche                    
complessive.                                                                    
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti                     
all'attuazione della Legge n. 59 del 1997, la Giunta regionale puo'             
derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della             
soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un               
risparmio del 50% del costo relativo alle indennita' di posizione               
corrispondenti ai posti soppressi.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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