LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 237
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997
1. Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante
"Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale"
la locuzione "La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono"
e' sostituita dalla locuzione "La Regione, nel rispetto delle
competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, puo'".
2. Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.
NOTE ALL'ART. 237
Rubrica
1) La L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concerne Misure straordinarie di
gestione flessibile dell'impiego regionale.
Comma 2
2) Il testo del comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 1977, citata
alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il
seguente:
"Art. 8 - Comandi
1. La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, puo' disporre o richiedere
il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri
Enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia
richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le
norme vigenti per il personale civile dello Stato.
omissis".
Comma 2
3) Il testo degli artt. 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997, citata alla
nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 16 - Norma transitoria per il personale delle Aziende per il
diritto allo studio universitario
1. Con la fissazione della prima dotazione organica delle Aziende
per il diritto allo studio universitario, ai sensi dei comma 3
dell'art. 29 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, sono avviate da parte
delle Aziende le procedure selettive di cui all'art. 3 riservate al
personale in servizio presso di esse. La Giunta regionale puo'
autorizzare l'elevazione, nei limiti del dieci per cento, della
percentuale prevista nel suddetto art. 3 qualora nel processo di
riorganizzazione ricorrano condizioni particolari di riqualificazione
professionale.
2. La facolta' di richiedere di permanere nell'organico regionale,
ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46,
resta sospesa sino all'entrata in vigore della legge di riforma
dell'ordinamento delle Aziende per il diritto allo studio.".
"Art. 18 - Avvio delle procedure concorsuali
1. L'avvio, per ciascuna qualifica funzionale, dei processi selettivi
di cui all'art. 3 avviene contestualmente all'indizione del concorso
pubblico per la medesima qualifica.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza,
definisce le modalita' di integrazione delle procedure concorsuali e
di selezione, al fine di ottimizzare i tempi di attuazione e le
risorse finanziarie impegnate.".