REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO IX                                                                   
    ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                                  
          Art. 237                                                              
Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997                                               
1. Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante            
"Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale"            
la locuzione "La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono"            
e' sostituita dalla locuzione "La Regione, nel rispetto delle                   
competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del              
Consiglio, puo'".                                                               
2. Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.                 
NOTE ALL'ART. 237                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concerne Misure straordinarie di               
gestione flessibile dell'impiego regionale.                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 1977, citata            
alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 8 - Comandi                                                               
1. La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e           
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, puo' disporre o richiedere            
il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri              
Enti pubblici,  per riconosciute esigenze di servizio o quando  sia             
richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le              
norme vigenti per il personale civile dello Stato.                              
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo degli artt. 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997, citata alla           
nota 1) al presente articolo, era il seguente:                                  
"Art. 16 - Norma transitoria per il personale delle Aziende per il              
diritto allo studio universitario                                               
1. Con la fissazione della prima dotazione organica  delle Aziende              
per il diritto allo studio universitario, ai sensi dei comma 3                  
dell'art. 29 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, sono avviate da parte           
delle Aziende le procedure selettive di cui all'art. 3 riservate al             
personale in servizio presso di esse. La Giunta regionale puo'                  
autorizzare l'elevazione,  nei limiti del dieci per cento, della                
percentuale  prevista nel suddetto art. 3 qualora nel processo  di              
riorganizzazione ricorrano condizioni particolari di riqualificazione           
professionale.                                                                  
2. La facolta' di richiedere di permanere nell'organico  regionale,             
ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46,            
resta sospesa sino all'entrata in vigore della legge di riforma                 
dell'ordinamento delle Aziende per il diritto allo studio.".                    
"Art. 18 - Avvio delle procedure concorsuali                                    
1. L'avvio, per ciascuna qualifica funzionale, dei processi selettivi           
di cui all'art. 3 avviene contestualmente  all'indizione del concorso           
pubblico per la medesima qualifica.                                             
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza,                   
definisce le modalita' di integrazione  delle procedure concorsuali e           
di selezione, al fine di ottimizzare i tempi di attuazione e le                 
risorse finanziarie impegnate.".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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