REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO IX                                                                   
    ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                                  
          Art. 236                                                              
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994                                              
1. Dopo l'art. 2 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, recante "Riforma              
dell'impiego e dell'organizzazione regionale", e' inserito il                   
seguente articolo:                                                              
"Art. 2 bis                                                                     
Modalita' di accesso                                                            
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale                
avviene tramite:                                                                
a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata            
diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;              
b) mobilita' da altre Amministrazioni pubbliche;                                
c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della             
normativa contrattuale.".                                                       
2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994 sono                     
sostituiti dai seguenti:                                                        
"1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con             
regolamento sono individuati:                                                   
a) i requisiti per l'accesso;                                                   
b) la tipologia delle prove;                                                    
c) gli adempimenti della commissione esaminatrice.                              
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del                
Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:                         
a) le modalita' di costituzione delle commissioni dei concorsi, delle           
selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di                       
individuazione dei relativi membri, nel rispetto della lett. e) del             
comma 3 dell'art. 36 del DLgs n. 29 del 1993 e delle disposizioni in            
materia di pari opportunita'; dette commissioni sono presiedute da un           
dirigente regionale;                                                            
b) il contenuto del bando e le modalita' di presentazione delle                 
domande;                                                                        
c) le procedure di selezione;                                                   
d) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino           
all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente            
in materia di personale.".                                                      
3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994 sono                     
sostituiti dai seguenti:                                                        
"1. Il dirigente competente in materia di personale approva la                  
graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.                   
2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di                 
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la                    
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di           
quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano                 
inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la              
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli           
messi a concorso.                                                               
2 bis. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono                 
stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati                   
risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni                
accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e             
l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo               
deve essere dato atto nel bando di concorso.".                                  
4. L'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994 e' sostituito dal seguente:              
"Art. 44                                                                        
Dotazione organica e strutture organizzative                                    
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione               
della propria dotazione organica e delle strutture organizzative,               
nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo               
conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e                   
funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal                    
conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di                   
attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti                 
amministrativi.                                                                 
2. La struttura organizzativa della Regione e' costituita nel                   
rispetto dei seguenti limiti:                                                   
a) il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a 15;           
b) il numero dei servizi non puo' essere superiore a 78;                        
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di                 
livello dirigenziale non puo' essere superiore a 240.                           
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica           
della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche                    
complessive.                                                                    
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti                     
all'attuazione della Legge n. 59 del 1997, la Giunta regionale puo'             
derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della             
soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un               
risparmio del 50% del costo relativo alle indennita' di posizione               
corrispondenti ai posti soppressi.".                                            
5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da            
47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art.            
53 della L.R. n. 31 del 1994.                                                   
NOTE ALL'ART. 236                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 31 del 1994 e' citata alla nota 5) all'art. 235.                  
Comma 2                                                                         
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994,              
citata alla nota 5) all'art. 235, era il seguente:                              
"Art. 3 - Regolamenti sulle modalita' di accesso                                
1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con              
regolamento sono individuati:                                                   
a) i requisiti per l'accesso;                                                   
b) il contenuto del bando di concorso e di corso-concorso e le                  
modalita' di presentazione delle domande di ammissione;                         
c) la composizione delle Commissioni di concorso per le qualifiche              
non dirigenziali e le modalita'  per la selezione dei relativi                  
membri;                                                                         
d) le procedure concorsuali, la tipologia delle prove, gli                      
adempimenti della Commissione esaminatrice  e quanto attiene allo               
svolgimento delle procedure concorsuali, fino alla trasmissione della           
graduatoria di merito alla Giunta regionale.                                    
2. La disciplina della composizione delle Commissioni di concorso di            
cui alla lettera c) del comma 1 deve:                                           
a) garantire la loro adeguatezza alle specifiche competenze richieste           
per il posto messo a concorso;                                                  
b) prevedere la selezione dei loro membri attraverso sorteggio da               
appositi elenchi predisposti dalla Giunta regionale di concerto con             
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per materie specifiche, formati           
esclusivamente da esperti che possono essere scelti anche fra                   
dipendenti regionali individuati  dal comitato di direzione;                    
c) garantire il rispetto della lettera a) del comma 1 dell'art. 61              
del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di pari opportunita';                
dell'eventuale impossibilita' di adeguarsi a tale regola deve essere            
data congrua motivazione;                                                       
d) indicare le incompatibilita' dei membri della commissione che non            
siano gia' previste dalla legge.                                                
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994,              
citata alla nota 5) all'art. 235, era il seguente:                              
"Art. 4 - Approvazione della graduatoria                                        
1. La Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e dichiara           
i vincitori del concorso.                                                       
2. La graduatoria conserva validita' per diciotto mesi dalla data di            
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la                    
copertura di un numero di posti non superiore al doppio di quelli               
messi a concorso che si siano resi vacanti successivamente                      
all'emanazione del bando.                                                       
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, citata alla nota            
5) all'art. 235, era il seguente:                                               
"Art. 44 - Revisione della dotazione organica e delle strutture                 
organizzative                                                                   
1. La Regione procede, almeno a scadenza triennale, alla revisione              
della propria dotazione organica e delle proprie strutture                      
organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:                              
a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale                 
dell'ente;                                                                      
b) carichi di lavoro rilevati e comparazione dei risultati di                   
strutture analoghe;                                                             
c) delega di funzioni o servizi a soggetti esterni;                             
d) necessita' di accorpamento delle strutture per funzioni omogenee e           
non duplicazione o sovrapposizione delle medesime.                              
2. Nelle more della ridefinizione della dotazione organica a seguito            
della prima rilevazione dei carichi di lavoro, da concludersi entro             
il 31 dicembre 1994:                                                            
a) e' temporaneamente confermata la dotazione organica delle                    
qualifiche non dirigenziali del ruolo regionale prevista dal comma 1            
dell'art. 27 della L.R. n. 44 del 1984, come sostituito dal comma 2             
dell'art. 1 della L.R. n. 40 del 1993;                                          
b) la dotazione organica della qualifica di dirigente e' fissata in             
395 unita' con una riduzione pari al 15% della dotazione organica               
complessiva delle preesistenti qualifiche dirigenziali;                         
c) la Regione procede alla gestione del proprio personale nell'ambito           
dei tetto di spesa fissato al 31 agosto 1993, in applicazione dei               
principi di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.                
3. Sono fatti salvi i posti ad esaurimento previsti dai commi 2 e 3             
dell'art. 27 della L.R. n. 44 del 1984 come sostituiti                          
rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 7 del 1993 e              
dal comma 4 dell'art. 1 della L.R. n. 40 del 1993, quelli previsti              
dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 48 e                    
dall'art. 10 della L.R. 1 aprile 1993, n. 18.                                   
4. Nella dotazione organica della qualifica di dirigente di cui al              
comma 2 sono compresi n. 15 posti da coprirsi tramite incarichi di              
responsabilita' di direzione generale.                                          
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,             
il Consiglio regionale, su proposta della Giunta adottata previo                
conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, determina la ripartizione           
tra il Consiglio e la Giunta della dotazione organica provvisoria,              
delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle                   
funzioni  dirigenziali diverse dalla responsabilita' di struttura nel           
rispetto dei seguenti limiti massimi che realizzano una riduzione               
delle strutture e delle funzioni esistenti pari al 30%:                         
a) direzioni generali: 15;                                                      
b) servizi: 78;                                                                 
c) funzioni dirigenziali a supporto delle direzioni  generali e dei             
servizi: 12;                                                                    
d) di uffici e funzioni dirigenziali a supporto degli uffici: 290.              
6. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta, per gli ambiti di rispettiva            
competenza, entro due mesi dalla ripartizione di cui ai comma 5,                
procedono alla prima ridefinizione delle strutture di livello                   
dirigenziale e alla individuazione delle funzioni dirigenziali                  
diverse dalla responsabilita' di struttura.                                     
7. Qualora a seguito della ridefinizione delle funzioni dirigenziali            
di cui al comma 6 e della rilevazione dei carichi di lavoro risultino           
posti della qualifica di dirigente da sopprimere, la Giunta puo'                
procedere a tale soppressione determinando  aliquote annuali sino al            
31 dicembre 1998 in relazione alle effettive esigenze di                        
utilizzazione dei dirigenti in servizio.".                                      
Comma 5                                                                         
5) Il testo dell'art. 41, del comma 4 dell'art. 45, degli artt. 47,             
48, 49, 50, del comma 2 dell'art. 51, dell'art. 52, dei commi 4 e 7             
dell'art. 53 della L.R. n. 31 del 1994, citata alla nota 5) all'art.            
235, era il seguente:                                                           
"L'art. 41 sostituiva l'art. 1 della L.R. n. 44 del 1984, citata alla           
nota 1) all'art. 234, ora integralmente sostituito dal comma 1                  
dell'art. 234 della presente legge.".                                           
"Art. 45 - Gestione delle risorse umane                                         
omissis                                                                         
4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 32, 34 e 35 del DLgs n.           
29 del 1993, la Giunta puo' definire specifiche modalita' per                   
l'attuazione della mobilita' interna di cui al presente articolo.               
omissis".                                                                       
"Art. 47 - Disposizioni transitorie in materia di procedimento                  
disciplinare                                                                    
1. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati fino al loro              
esaurimento dalle disposizioni vigenti all'atto dell'entrata in                 
vigore della presente legge.                                                    
          Art. 48 - Disposizioni transitorie in materia di mobilita'            
esterna                                                                         
1. Fino all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 35           
del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le disposizioni                   
previgenti in materia di mobilita' fra la Regione e gli altri Enti              
pubblici. Per la mobilita' di singole unita' di personale  si applica           
il comma 19 dell'art. 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30.                      
          Art. 49 - Disposizioni transitorie per l'accesso                      
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1                 
dell'art. 3, la disciplina per lo svolgimento dei concorsi e' la                
seguente:                                                                       
a) per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali,  si applica la               
L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, in quanto compatibile con la presente             
legge e con i principi del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29; il componente           
della Commissione esaminatrice di cui alla lettera c) del comma 3               
dell'art. 7 della L.R. n. 27 del 1985 e' designato dalla Giunta                 
regionale;                                                                      
b) per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art. 21               
della L.R. n. 41 del 1992 in quanto compatibile con la presente                 
legge; la valutazione  di cui al comma 2 di detto art. 21 e' tesa ad            
accertare le conoscenze previste dalle lettere a) e b) di tale                  
disposizione.                                                                   
2. In attuazione dei principi di cui al comma 9 dell'art. 28 del DLgs           
n. 29 del 1993 il 50% dei posti della qualifica di dirigente di cui             
al comma 2 dell'art. 44, conferibili mediante il concorso                       
disciplinato  dalla L.R. n. 41 del 1992, e' attribuito mediante                 
concorso per titoli di servizio, professionali  e di cultura                    
integrato da colloquio.                                                         
3. Al concorso di cui al comma 2, da indire entro sessanta giorni               
dall'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a                     
partecipare i dipendenti in possesso del diploma di laurea                      
appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII, che abbiano                 
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nelle medesime                
qualifiche. Il bando prevede un'adeguata valutazione dei titoli di              
servizio definendo in particolare il punteggio per ogni anno di                 
anzianita' eccedente il requisito di ammissione.                                
4. Il conferimento della qualifica dirigenziale ai vincitori e'                 
effettuato sui posti della dotazione organica conseguente alla                  
rilevazione dei carichi di lavoro.                                              
          Art. 50 - Disposizioni transitorie per la dirigenza                   
1. Le qualifiche di dirigente della I e della II qualifica sono                 
conservate ad personam fino all'adozione del provvedimento di                   
attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art. 5 della            
L.R. n. 41 dei 1992, come sostituito dalla presente legge.                      
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico             
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino           
alla data di sottoscrizione dei primo contratto collettivo delle aree           
dirigenziali. Fino a tale data, al personale  che accede alla                   
qualifica di dirigente compete il trattamento economico in atto                 
previsto per la ex prima qualifica dirigenziale.                                
3. Al personale proveniente dalla ex prima qualifica cui sono                   
conferiti incarichi di direzione di strutture del livello piu'                  
elevato e' tuttavia corrisposto,  per la durata dell'incarico, il               
trattamento economico gia' corrispondente a detto incarico.                     
4. Gli incarichi di direzione e di coordinamento  conferiti                     
precedentemente all'entrata in vigore della presente legge cessano              
all'atto della revisione delle strutture organizzative di cui                   
all'art. 44 secondo i termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso                
articolo.                                                                       
5. Nelle more della revisione delle strutture organizzative di cui              
all'art. 44, i dirigenti cui e' conferito un incarico di                        
coordinamento svolgono le loro funzioni secondo quanto previsto dal             
comma  1 dell'art. 27 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive              
modificazioni.                                                                  
6. Fino alla nomina dei Direttori generali, la competenza di questi             
ultimi relativa al conferimento  di incarichi e mansioni superiori ai           
sensi dell'art.  57 del DLgs n. 29 del 1993 e successive modifiche e'           
esercitata dalla Giunta.                                                        
7. Fino all'attuazione delle disposizioni che definiscono i limiti              
dei poteri di spesa dei dirigenti,  l'attribuzione di mansioni                  
superiori e' disposta dalla Giunta.                                             
          Art. 51 - Applicazione agli Enti dipendenti dalla Regione             
omissis                                                                         
2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi  deliberativi di             
Enti, Istituti ed Aziende regionali  di cui al comma 1 dell'art. 47             
dello Statuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente             
legge, presentano alla Giunta un progetto di ridefinizione  della               
dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto del            
limite massimo della dotazione esistente. Alla scadenza dei suddetto            
termine, la Giunta provvede anche in assenza di detto progetto.                 
omissis                                                                         
          Art. 52 - Modifiche della L.R. n. 46 del 1990                         
L'articolo e' gia' stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 24 dicembre           
1996, n. 50.                                                                    
          Art. 53 - Abrogazione di norme e delegificazione                      
omissis                                                                         
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, si             
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 25 della L.R.            
22 ottobre 1979, n. 34.".                                                       
"Il comma 7 dell'art. 53 modificava l'art. 27 della L.R. 12 dicembre            
1985, n. 27, citata alla nota 1) all'art. 239.                                  

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