LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 236
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994
1. Dopo l'art. 2 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, recante "Riforma
dell'impiego e dell'organizzazione regionale", e' inserito il
seguente articolo:
"Art. 2 bis
Modalita' di accesso
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale
avviene tramite:
a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata
diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
b) mobilita' da altre Amministrazioni pubbliche;
c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della
normativa contrattuale.".
2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con
regolamento sono individuati:
a) i requisiti per l'accesso;
b) la tipologia delle prove;
c) gli adempimenti della commissione esaminatrice.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:
a) le modalita' di costituzione delle commissioni dei concorsi, delle
selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di
individuazione dei relativi membri, nel rispetto della lett. e) del
comma 3 dell'art. 36 del DLgs n. 29 del 1993 e delle disposizioni in
materia di pari opportunita'; dette commissioni sono presiedute da un
dirigente regionale;
b) il contenuto del bando e le modalita' di presentazione delle
domande;
c) le procedure di selezione;
d) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino
all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente
in materia di personale.".
3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Il dirigente competente in materia di personale approva la
graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di
quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano
inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli
messi a concorso.
2 bis. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono
stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati
risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni
accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e
l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo
deve essere dato atto nel bando di concorso.".
4. L'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44
Dotazione organica e strutture organizzative
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione
della propria dotazione organica e delle strutture organizzative,
nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo
conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e
funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal
conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di
attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti
amministrativi.
2. La struttura organizzativa della Regione e' costituita nel
rispetto dei seguenti limiti:
a) il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a 15;
b) il numero dei servizi non puo' essere superiore a 78;
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di
livello dirigenziale non puo' essere superiore a 240.
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica
della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche
complessive.
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti
all'attuazione della Legge n. 59 del 1997, la Giunta regionale puo'
derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della
soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un
risparmio del 50% del costo relativo alle indennita' di posizione
corrispondenti ai posti soppressi.".
5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da
47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art.
53 della L.R. n. 31 del 1994.
NOTE ALL'ART. 236
Rubrica
1) La L.R. n. 31 del 1994 e' citata alla nota 5) all'art. 235.
Comma 2
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994,
citata alla nota 5) all'art. 235, era il seguente:
"Art. 3 - Regolamenti sulle modalita' di accesso
1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con
regolamento sono individuati:
a) i requisiti per l'accesso;
b) il contenuto del bando di concorso e di corso-concorso e le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione;
c) la composizione delle Commissioni di concorso per le qualifiche
non dirigenziali e le modalita' per la selezione dei relativi
membri;
d) le procedure concorsuali, la tipologia delle prove, gli
adempimenti della Commissione esaminatrice e quanto attiene allo
svolgimento delle procedure concorsuali, fino alla trasmissione della
graduatoria di merito alla Giunta regionale.
2. La disciplina della composizione delle Commissioni di concorso di
cui alla lettera c) del comma 1 deve:
a) garantire la loro adeguatezza alle specifiche competenze richieste
per il posto messo a concorso;
b) prevedere la selezione dei loro membri attraverso sorteggio da
appositi elenchi predisposti dalla Giunta regionale di concerto con
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per materie specifiche, formati
esclusivamente da esperti che possono essere scelti anche fra
dipendenti regionali individuati dal comitato di direzione;
c) garantire il rispetto della lettera a) del comma 1 dell'art. 61
del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di pari opportunita';
dell'eventuale impossibilita' di adeguarsi a tale regola deve essere
data congrua motivazione;
d) indicare le incompatibilita' dei membri della commissione che non
siano gia' previste dalla legge.
omissis".
Comma 3
3) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994,
citata alla nota 5) all'art. 235, era il seguente:
"Art. 4 - Approvazione della graduatoria
1. La Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e dichiara
i vincitori del concorso.
2. La graduatoria conserva validita' per diciotto mesi dalla data di
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la
copertura di un numero di posti non superiore al doppio di quelli
messi a concorso che si siano resi vacanti successivamente
all'emanazione del bando.
omissis".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, citata alla nota
5) all'art. 235, era il seguente:
"Art. 44 - Revisione della dotazione organica e delle strutture
organizzative
1. La Regione procede, almeno a scadenza triennale, alla revisione
della propria dotazione organica e delle proprie strutture
organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:
a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale
dell'ente;
b) carichi di lavoro rilevati e comparazione dei risultati di
strutture analoghe;
c) delega di funzioni o servizi a soggetti esterni;
d) necessita' di accorpamento delle strutture per funzioni omogenee e
non duplicazione o sovrapposizione delle medesime.
2. Nelle more della ridefinizione della dotazione organica a seguito
della prima rilevazione dei carichi di lavoro, da concludersi entro
il 31 dicembre 1994:
a) e' temporaneamente confermata la dotazione organica delle
qualifiche non dirigenziali del ruolo regionale prevista dal comma 1
dell'art. 27 della L.R. n. 44 del 1984, come sostituito dal comma 2
dell'art. 1 della L.R. n. 40 del 1993;
b) la dotazione organica della qualifica di dirigente e' fissata in
395 unita' con una riduzione pari al 15% della dotazione organica
complessiva delle preesistenti qualifiche dirigenziali;
c) la Regione procede alla gestione del proprio personale nell'ambito
dei tetto di spesa fissato al 31 agosto 1993, in applicazione dei
principi di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Sono fatti salvi i posti ad esaurimento previsti dai commi 2 e 3
dell'art. 27 della L.R. n. 44 del 1984 come sostituiti
rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 7 del 1993 e
dal comma 4 dell'art. 1 della L.R. n. 40 del 1993, quelli previsti
dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 48 e
dall'art. 10 della L.R. 1 aprile 1993, n. 18.
4. Nella dotazione organica della qualifica di dirigente di cui al
comma 2 sono compresi n. 15 posti da coprirsi tramite incarichi di
responsabilita' di direzione generale.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
il Consiglio regionale, su proposta della Giunta adottata previo
conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, determina la ripartizione
tra il Consiglio e la Giunta della dotazione organica provvisoria,
delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle
funzioni dirigenziali diverse dalla responsabilita' di struttura nel
rispetto dei seguenti limiti massimi che realizzano una riduzione
delle strutture e delle funzioni esistenti pari al 30%:
a) direzioni generali: 15;
b) servizi: 78;
c) funzioni dirigenziali a supporto delle direzioni generali e dei
servizi: 12;
d) di uffici e funzioni dirigenziali a supporto degli uffici: 290.
6. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta, per gli ambiti di rispettiva
competenza, entro due mesi dalla ripartizione di cui ai comma 5,
procedono alla prima ridefinizione delle strutture di livello
dirigenziale e alla individuazione delle funzioni dirigenziali
diverse dalla responsabilita' di struttura.
7. Qualora a seguito della ridefinizione delle funzioni dirigenziali
di cui al comma 6 e della rilevazione dei carichi di lavoro risultino
posti della qualifica di dirigente da sopprimere, la Giunta puo'
procedere a tale soppressione determinando aliquote annuali sino al
31 dicembre 1998 in relazione alle effettive esigenze di
utilizzazione dei dirigenti in servizio.".
Comma 5
5) Il testo dell'art. 41, del comma 4 dell'art. 45, degli artt. 47,
48, 49, 50, del comma 2 dell'art. 51, dell'art. 52, dei commi 4 e 7
dell'art. 53 della L.R. n. 31 del 1994, citata alla nota 5) all'art.
235, era il seguente:
"L'art. 41 sostituiva l'art. 1 della L.R. n. 44 del 1984, citata alla
nota 1) all'art. 234, ora integralmente sostituito dal comma 1
dell'art. 234 della presente legge.".
"Art. 45 - Gestione delle risorse umane
omissis
4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 32, 34 e 35 del DLgs n.
29 del 1993, la Giunta puo' definire specifiche modalita' per
l'attuazione della mobilita' interna di cui al presente articolo.
omissis".
"Art. 47 - Disposizioni transitorie in materia di procedimento
disciplinare
1. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati fino al loro
esaurimento dalle disposizioni vigenti all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 48 - Disposizioni transitorie in materia di mobilita'
esterna
1. Fino all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 35
del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le disposizioni
previgenti in materia di mobilita' fra la Regione e gli altri Enti
pubblici. Per la mobilita' di singole unita' di personale si applica
il comma 19 dell'art. 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 49 - Disposizioni transitorie per l'accesso
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1
dell'art. 3, la disciplina per lo svolgimento dei concorsi e' la
seguente:
a) per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali, si applica la
L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, in quanto compatibile con la presente
legge e con i principi del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29; il componente
della Commissione esaminatrice di cui alla lettera c) del comma 3
dell'art. 7 della L.R. n. 27 del 1985 e' designato dalla Giunta
regionale;
b) per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art. 21
della L.R. n. 41 del 1992 in quanto compatibile con la presente
legge; la valutazione di cui al comma 2 di detto art. 21 e' tesa ad
accertare le conoscenze previste dalle lettere a) e b) di tale
disposizione.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 9 dell'art. 28 del DLgs
n. 29 del 1993 il 50% dei posti della qualifica di dirigente di cui
al comma 2 dell'art. 44, conferibili mediante il concorso
disciplinato dalla L.R. n. 41 del 1992, e' attribuito mediante
concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura
integrato da colloquio.
3. Al concorso di cui al comma 2, da indire entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a
partecipare i dipendenti in possesso del diploma di laurea
appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII, che abbiano
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nelle medesime
qualifiche. Il bando prevede un'adeguata valutazione dei titoli di
servizio definendo in particolare il punteggio per ogni anno di
anzianita' eccedente il requisito di ammissione.
4. Il conferimento della qualifica dirigenziale ai vincitori e'
effettuato sui posti della dotazione organica conseguente alla
rilevazione dei carichi di lavoro.
Art. 50 - Disposizioni transitorie per la dirigenza
1. Le qualifiche di dirigente della I e della II qualifica sono
conservate ad personam fino all'adozione del provvedimento di
attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art. 5 della
L.R. n. 41 dei 1992, come sostituito dalla presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino
alla data di sottoscrizione dei primo contratto collettivo delle aree
dirigenziali. Fino a tale data, al personale che accede alla
qualifica di dirigente compete il trattamento economico in atto
previsto per la ex prima qualifica dirigenziale.
3. Al personale proveniente dalla ex prima qualifica cui sono
conferiti incarichi di direzione di strutture del livello piu'
elevato e' tuttavia corrisposto, per la durata dell'incarico, il
trattamento economico gia' corrispondente a detto incarico.
4. Gli incarichi di direzione e di coordinamento conferiti
precedentemente all'entrata in vigore della presente legge cessano
all'atto della revisione delle strutture organizzative di cui
all'art. 44 secondo i termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso
articolo.
5. Nelle more della revisione delle strutture organizzative di cui
all'art. 44, i dirigenti cui e' conferito un incarico di
coordinamento svolgono le loro funzioni secondo quanto previsto dal
comma 1 dell'art. 27 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.
6. Fino alla nomina dei Direttori generali, la competenza di questi
ultimi relativa al conferimento di incarichi e mansioni superiori ai
sensi dell'art. 57 del DLgs n. 29 del 1993 e successive modifiche e'
esercitata dalla Giunta.
7. Fino all'attuazione delle disposizioni che definiscono i limiti
dei poteri di spesa dei dirigenti, l'attribuzione di mansioni
superiori e' disposta dalla Giunta.
Art. 51 - Applicazione agli Enti dipendenti dalla Regione
omissis
2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi deliberativi di
Enti, Istituti ed Aziende regionali di cui al comma 1 dell'art. 47
dello Statuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, presentano alla Giunta un progetto di ridefinizione della
dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto del
limite massimo della dotazione esistente. Alla scadenza dei suddetto
termine, la Giunta provvede anche in assenza di detto progetto.
omissis
Art. 52 - Modifiche della L.R. n. 46 del 1990
L'articolo e' gia' stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 24 dicembre
1996, n. 50.
Art. 53 - Abrogazione di norme e delegificazione
omissis
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 25 della L.R.
22 ottobre 1979, n. 34.".
"Il comma 7 dell'art. 53 modificava l'art. 27 della L.R. 12 dicembre
1985, n. 27, citata alla nota 1) all'art. 239.