LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 235
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992
1. Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,
recante " Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante
contratti a tempo determinato", le parole "delle qualifiche
dirigenziali" sono sostituite dalle parole "della qualifica
dirigenziale".
2. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti
della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata
diretta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale o della Giunta, per le rispettive dotazioni organiche,
previo accertamento degli specifici requisiti culturali e
professionali indicati nello stesso atto di assunzione, previa
informazione alla competente commissione consiliare.".
3. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi
continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui
alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n.
31, come modificata dalla presente legge.
NOTE ALL'ART. 235
Rubrica
1) La L.R. 19 novembre 1992, n. 41, concerne Disciplina della
dirigenza regionale.
Comma 1
2) La rubrica dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992, citata alla
nota 1) al presente articolo, cosi' come modificata, e' la seguente
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a
tempo determinato.
Comma 2
3) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992,
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 124 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante
contratti a tempo determinato
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti
delle qualifiche dirigenziali con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni nel limite dei venti per cento
della relativa dotazione organica.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata
diretta, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale previo accertamento degli specifici requisiti
culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione.
omissis".
Comma 3
4) Il testo degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 22 - Albo degli esperti
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
il Presidente della Giunta richiede la segnalazione di almeno tre
esperti a ciascuno dei seguenti referenti:
a) i Rettori delle Universita' aventi sede nella regione, con
riferimento a docenti universitari e ad esponenti della comunita'
scientifica, indicando fra questi anche esperti specifici nel campo
della analisi e della valutazione delle risorse umane nonche' delle
organizzazioni complesse;
b) il Presidente della Corte d'Appello e il Presidente del Tribunale
amministrativo regionale con riferimento agli appartenenti all'ordine
giudiziario;
c) il Commissario di Governo, con riferimento all'alta dirigenza
della pubblica Amministrazione;
d) i Presidenti degli Ordini professionali, con riferimento alle
libere professioni;
e) la Scuola superiore pubblica Amministrazione, con riferimento a
docenti ed ad esperti nel campo dell'organizzazione e della scienza
dell'amministrazione, indicando fra questi anche esperti specifici
nel campo della analisi e della valutazione delle risorse umane
nonche' delle organizzazioni complesse.
2. Gli esperti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge regionale per far parte di Commissioni esaminatrici per i
pubblici concorsi.
3. Ricevuti i nominativi il Presidente della Giunta dispone la
formazione di:
a) un elenco di esperti con specifica competenza nella valutazione
delle capacita' organizzatorie e manageriali;
b) vari elenchi di esperti in relazione ai concorsi per i quali e'
richiesta una specifica conoscenza professionale.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale e hanno validita' triennale dalla data di pubblicazione.
Entro novanta giorni prima della scadenza dell'Albo il Presidente
della Giunta riattiva la procedura per il suo rinnovo.
5. Le modalita' per la richiesta delle segnalazioni, per la
formazione degli elenchi, anche al fine di garantire una adeguata
composizione numerica, e per il sorteggio di cui al comma 2 dell'art.
23 sono stabilite con delibera della Giunta regionale.
Art. 23 - Commissione di concorso
1. Alle operazioni delle due fasi concorsuali e' preposta una
Commissione esaminatrice di cinque esperti nominata con decreto del
Presidente della Giunta.
2. La Commissione e' formata mediante pubblico sorteggio, effettuato
dal Presidente della Giunta, e almeno due dei componenti devono
essere tratti dall'elenco di cui alla lettera a) del comma 3
dell'art. 22. Il bando di concorso individua in quali elenchi di cui
alla lettera b) del comma 3 dell'art. 22 devono essere scelti gli
altri esperti.
3. La segnalazione di cui al comma 1 dell'art. 22 comporta
l'accettazione dell'incarico e le dimissioni sono ammesse solo per
giustificato motivo.
4. Ai componenti delle Commissioni di concorso e' riconosciuto un
compenso commisurato alla oggettiva entita' della prestazione e
comunque non superiore alle tariffe professionali vigenti.".
5) Il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4
agosto 1994, n. 31, concernente Riforma dell'impiego e
dell'organizzazione regionale, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 3 - Regolamenti sulle modalita' di accesso
omissis
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:
a) le modalita' di costituzione delle Commissioni dei concorsi, delle
selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di
individuazione dei relativi membri, nel rispetto della lett. e) dei
comma 3 dell'art. 36 del DLgs n. 29 del 1993 e delle disposizioni in
materia di pari opportunita': dette Commissioni sono presiedute da un
dirigente regionale;
omissis".