REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO IX                                                                   
    ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                                  
          Art. 235                                                              
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992                                              
1. Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,               
recante " Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante            
contratti a tempo determinato", le parole "delle qualifiche                     
dirigenziali" sono sostituite dalle parole "della qualifica                     
dirigenziale".                                                                  
2. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono                    
sostituiti dai seguenti:                                                        
"1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti               
della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di               
durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento               
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.               
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata                 
diretta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio             
regionale o della Giunta, per le rispettive dotazioni organiche,                
previo accertamento degli specifici requisiti culturali e                       
professionali indicati nello stesso atto di assunzione, previa                  
informazione alla competente commissione consiliare.".                          
3. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi           
continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui             
alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n.              
31, come modificata dalla presente legge.                                       
NOTE ALL'ART. 235                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 19 novembre 1992, n. 41, concerne Disciplina della                   
dirigenza regionale.                                                            
Comma 1                                                                         
2) La rubrica dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992, citata alla               
nota 1) al presente articolo, cosi' come modificata, e' la seguente             
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a           
tempo determinato.                                                              
Comma 2                                                                         
3) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992,             
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                      
"Art. 124 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante           
contratti a tempo determinato                                                   
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti                
delle qualifiche dirigenziali con contratti a tempo determinato di              
durata non superiore a cinque anni nel limite dei venti per cento               
della relativa dotazione organica.                                              
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata                 
diretta, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della            
Giunta regionale previo accertamento degli specifici requisiti                  
culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione.             
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992, citata               
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 22 - Albo degli esperti                                                   
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge             
il Presidente della Giunta richiede la segnalazione di almeno tre               
esperti a ciascuno dei seguenti referenti:                                      
a) i Rettori delle Universita' aventi sede nella regione, con                   
riferimento a docenti universitari e ad esponenti della comunita'               
scientifica, indicando fra questi anche esperti specifici nel campo             
della analisi e della valutazione delle risorse umane nonche' delle             
organizzazioni complesse;                                                       
b) il Presidente della Corte d'Appello e il Presidente del Tribunale            
amministrativo regionale con riferimento agli appartenenti all'ordine           
giudiziario;                                                                    
c) il Commissario di Governo, con riferimento all'alta dirigenza                
della pubblica Amministrazione;                                                 
d) i Presidenti degli Ordini professionali, con riferimento alle                
libere professioni;                                                             
e) la Scuola superiore pubblica Amministrazione,  con riferimento a             
docenti ed ad esperti nel campo dell'organizzazione e della scienza             
dell'amministrazione, indicando fra questi anche esperti specifici              
nel campo della analisi e della valutazione delle risorse umane                 
nonche' delle organizzazioni complesse.                                         
2. Gli esperti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla           
legge regionale per far parte di Commissioni esaminatrici per i                 
pubblici concorsi.                                                              
3. Ricevuti i nominativi il Presidente della Giunta dispone la                  
formazione di:                                                                  
a) un elenco di esperti con specifica competenza nella valutazione              
delle capacita' organizzatorie  e manageriali;                                  
b) vari elenchi di esperti in relazione ai concorsi per i quali e'              
richiesta una specifica conoscenza professionale.                               
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati nel Bollettino                 
Ufficiale e hanno validita' triennale  dalla data di pubblicazione.             
Entro novanta giorni prima della scadenza dell'Albo il Presidente               
della Giunta riattiva la procedura per il suo rinnovo.                          
5. Le modalita' per la richiesta delle segnalazioni,  per la                    
formazione degli elenchi, anche al fine di garantire una adeguata               
composizione numerica, e per il sorteggio di cui al comma 2 dell'art.           
23 sono stabilite con delibera della Giunta regionale.                          
          Art. 23 - Commissione di concorso                                     
1. Alle operazioni delle due fasi concorsuali e' preposta una                   
Commissione esaminatrice di cinque esperti nominata con decreto del             
Presidente della Giunta.                                                        
2. La Commissione e' formata mediante pubblico sorteggio, effettuato            
dal Presidente della Giunta, e almeno due dei componenti devono                 
essere tratti dall'elenco di cui alla lettera a) del comma 3                    
dell'art. 22. Il bando di concorso individua in quali elenchi di cui            
alla lettera b) del comma 3 dell'art. 22 devono essere scelti gli               
altri esperti.                                                                  
3. La segnalazione di cui al comma 1 dell'art. 22 comporta                      
l'accettazione dell'incarico e le dimissioni sono ammesse solo per              
giustificato motivo.                                                            
4. Ai componenti delle Commissioni di concorso e' riconosciuto un               
compenso commisurato alla oggettiva entita' della prestazione e                 
comunque non superiore alle tariffe professionali vigenti.".                    
5) Il testo della lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4                 
agosto 1994, n. 31, concernente Riforma dell'impiego e                          
dell'organizzazione regionale, come modificato dalla presente legge,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 3 - Regolamenti sulle modalita' di accesso                                
omissis                                                                         
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del                
Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:                         
a) le modalita' di costituzione delle Commissioni dei concorsi, delle           
selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di                       
individuazione dei relativi membri, nel rispetto della lett. e) dei             
comma 3 dell'art. 36 del DLgs n. 29 del 1993 e delle disposizioni in            
materia di pari opportunita': dette Commissioni sono presiedute da un           
dirigente regionale;                                                            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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