REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO IX                                                                   
    ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                                  
          Art. 234                                                              
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984                                              
1. L'art. 1 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante "Norme per                
l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della            
Regione", e' sostituito dal seguente:                                           
"Art. 1                                                                         
Struttura organizzativa e dotazione organica                                    
1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in                    
direzioni generali, servizi e uffici.                                           
2. La Giunta determina:                                                         
a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i                 
limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione                
collettiva;                                                                     
b) l'articolazione della dotazione organica;                                    
c) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del                    
personale, anche ai fini dell'articolazione della dotazione organica            
per singola direzione generale.                                                 
3. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli                
oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede              
con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai                      
trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni           
ai sensi della Legge n. 59 del 1997.                                            
4. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi e gli                 
uffici. L'atto che costituisce dette strutture, definisce le funzioni           
delle direzioni e dei servizi. Le funzioni degli uffici sono                    
specificate dai direttori generali.                                             
5. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla Giunta                   
regionale in materia di strutture organizzative e di dotazione                  
organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare,             
dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le                 
rispettive competenze, individuate con deliberazione consiliare.".              
2. Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'                   
sostituito dal seguente:                                                        
"La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive,             
rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie,           
e gli indirizzi generali per la gestione del personale del gabinetto            
e delle segreterie particolari del Presidente della Giunta, del                 
Vicepresidente e degli Assessori.".                                             
3. Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'                
aggiunto il seguente:                                                           
"A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni            
assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si                 
applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della               
L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la                 
competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al                     
Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina.".                
4. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R.           
n. 44 del 1984.                                                                 
NOTE ALL'ART. 234                                                               
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 18 agosto 1984, n. 44, concerne Norme per l'istituzione e            
il funzionamento delle strutture organizzative della Regione.                   
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 1 della L.R. n. 44 del 1984, era il seguente:             
"Art. 1 - Struttura organizzativa e dotazione organica                          
1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in                    
direzioni generali. servizi, uffici e unita' operative organiche.               
2. La Giunta determina la dotazione organica regionale, secondo i               
limiti ed i criteri stabiliti dalla legge. Qualora la determinazione            
della dotazione organica comporti maggiori oneri finanziari si                  
provvede con legge.                                                             
3. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi, gli uffici           
e gli uffici funzionali di cui all'art. 4 e ne definisce                        
contestualmente le competenze.                                                  
4. La Giunta definisce altresi':                                                
a) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;           
b) i profili in cui si articolano le qualifiche funzionati e la                 
ripartizione in tali profili dei posti di organico assegnati ad ogni            
qualifica;                                                                      
c) l'articolazione della dotazione organica per direzioni generali;             
d) la declaratoria delle mansioni, nel rispetto delle definizioni di            
cui all'art. 26 e sulla base del contenuto della prestazione                    
richiesta.                                                                      
5. Il Direttore generale, su proposta del responsabile  di servizio,            
costituisce le unita' operative  organiche e ne attribuisce la                  
responsabilita' con i criteri previsti per gli incarichi                        
dirigenziali.                                                                   
6. Il Direttore generale definisce, altresi', le competenze                     
analitiche delle strutture organizzative.                                       
7. Le funzioni che la legge regionale attribuisce  alla Giunta in               
materia di strutture organizzative  e di dotazione organica vengono             
svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare, dal Consiglio                
regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le rispettive                    
competenze che saranno individuate con deliberazione consiliare.".              
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984,                 
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                      
"Art. 10 - Composizione delle strutture organizzative speciali                  
omissis                                                                         
La Giunta regionale stabilisce la dotazione organica,  le qualifiche            
funzionati e i profili professionali  del personale facente parte               
delle seguenti strutture organizzative speciali:                                
a) Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente  della Giunta;             
b) Segreterie particolari del Vicepresidente della Giunta e degli               
Assessori.                                                                      
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984, citata alla nota            
1) al presente articolo, cosi' come modificato e integrato, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 10 - Composizione delle strutture organizzative speciali                  
L'Ufficio di Presidenza stabilisce la dotazione organica, le                    
qualifiche funzionali e i profili professionali dei personale facente           
parte delle seguenti strutture speciali:                                        
a) Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale;               
b) Segreterie particolari dei componenti l'Ufficio  di Presidenza;              
c) Segreterie particolari dei Presidenti delle Commissioni                      
consiliari;                                                                     
d) Segreterie dei Gruppi consiliari.                                            
La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive,              
rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie,           
e gli indirizzi generali per la gestione del personale del Gabinetto            
e delle Segreterie particolari del Presidente della Giunta, del                 
Vicepresidente e Assessori.                                                     
Alle nomine per la copertura dei posti dell'organico delle Segreterie           
e del Gabinetto, sulla base delle richieste nominative formulate                
dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori                  
appartenenti agli organici regionali, provvede:                                 
- il Presidente della Giunta con proprio decreto per il Gabinetto, la           
propria Segreteria e le Segreterie degli assessori;                             
- l'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, per le Segreterie del              
Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di              
Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni consiliari;                       
- l'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, per le segreterie dei              
Gruppi consiliari.                                                              
Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti al ruolo                 
regionale si provvede con il conferimento di incarichi a tempo                  
determinato a norma dell'art. 61, terzo comma dello Statuto nel                 
rispetto dei seguenti limiti:                                                   
- una unita' per le Segreterie dei componenti l'Ufficio di                      
Presidenza, dei Presidenti di Commissione, degli Assessori;                     
- due unita' per le Segreterie del Presidente del Consiglio, del                
Presidente della Giunta e del Vicepresidente della Giunta;                      
- quindici unita' per il Gabinetto del Presidente della Giunta.                 
Si puo' provvedere altresi' con il comando di personale da altre                
pubbliche amministrazioni, sempre nei limiti della dotazione                    
complessiva della Regione.                                                      
All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che            
hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi              
dei componenti del Gabinetto e delle Segreterie, di cui agli artt. 7,           
8 e 9, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al                 
passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e              
dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento            
dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di           
diritto.                                                                        
Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dalla Giunta o                   
dall'Ufficio di Presidenza su motivata richiesta dei titolari degli             
organi indicati al comma precedente.                                            
A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni             
assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si                 
applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della               
L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la                 
competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al                     
Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina.".                
Comma 4                                                                         
5) Il testo degli artt. 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R. n. 44           
del 1984, era il seguente:                                                      
"Art. 4 - Ufficio funzionale                                                    
Sono istituiti presso gli organi del Consiglio e gli assessorati,               
uffici funzionali, cui sono affidati compiti di utilita' generale dei           
servizi facenti capo ai predetti organi e attinenti all'attivita'               
normativa, finanziaria, di documentazione, di gestione del personale,           
di archivio, copia, protocollo ed economato.                                    
L'atto che istituisce gli uffici funzionali individua la direzione              
generale in cui essi sono inseriti.                                             
          Art. 5 - Unita' operativa organica                                    
Nell'ambito degli uffici e dei servizi, possono essere costituite               
unita' operative organiche; a tale istituzione si provvede quando               
risulti necessario per l'espletamento di compiti o di atti che, per             
le comuni caratteristiche e per il carico di lavoro, richiedano una             
struttura organizzativa snella, omogenea e coordinata.                          
I responsabili delle unita' operative organiche sono scelti tra i               
dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale che precede                   
immediatamente quella dirigenziale.                                             
          Art. 6 - Equiparazione                                                
Quando, per specifiche necessita', siano costituite strutture                   
organizzative particolari, nell'atto costitutivo deve essere indicato           
a quale delle strutture organizzative tipiche, previste dall'art. 1             
della presente legge, esse vengano equiparate.".                                
"Art. 11 - Dipendenza funzionale dei servizi                                    
I servizi del Consiglio regionale dipendono funzionalmente                      
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.                                
Con deliberazione della Giunta regionale le direzioni generali ad               
essa assegnate sono poste alla dipendenza funzionale del Presidente             
della Regione o degli Assessori in relazione alla ripartizione dei              
compiti e degli affari ai sensi dell'art. 22, comma 3, dello Statuto.           
Le strutture organizzative regionali che costituiscono il supporto              
tecnico-amministrativo per l'esercizio di funzioni regionali delegate           
agli Enti locali territoriali singoli o associati sono poste con                
legge alle dipendenze funzionali degli enti cui sono delegate le                
funzioni stesse, ferma restando la dipendenza dalla Giunta regionale            
per lo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio di funzioni               
residue.                                                                        
Con apposita deliberazione in esecuzione alle deleghe conferite, la             
Giunta regionale:                                                               
- individua le strutture organizzative da porre alle dipendenze                 
funzionali degli enti delegati;                                                 
- specifica le funzioni residue per il cui esercizio la Regione                 
continua ad utilizzare le predette strutture;                                   
- determina le modalita' attraverso le quali anche  altri enti                  
delegati, interessati per materia e territorio, possono avvalersi di            
dette strutture organizzative;                                                  
- individua gli adempimenti relativi alla gestione  del personale               
attribuiti agli organi dell'ente delegato nonche' quelli che                    
continuano ad essere svolti dai competenti organi regionali.                    
Per l'espletamento di funzioni delegate, che non richiedono                     
l'utilizzo di strutture organizzative, la Giunta regionale puo'                 
altresi' disporre la dipendenza funzionale di unita' di personale               
regionale presso gli enti delegati.".                                           
"Art. 14 - Modalita' di organizzazione del lavoro                               
I responsabili delle strutture organizzative, nella individuazione              
delle modalita' e procedure piu' idonee e razionali per il                      
conseguimento degli obiettivi loro assegnati. possono costituire                
unita' semplici attraverso le quali attuare forme di lavoro di                  
gruppo.                                                                         
          Art. 15 - Conferenze di organizzazione                                
Allo scopo di esaminare programmi o progetti, ovvero per verificare o           
discutere problemi di carattere organizzativo e di qualificazione               
professionale, nonche' per consentire una adeguata informazione                 
sull'attivita' istituzionale della Regione, sugli specifici compiti e           
il funzionamento delle strutture organizzative, gli Assessori                   
convocano conferenze periodiche delle strutture cui sono preposti.              
Alle conferenze, cui partecipano tutti i collaboratori della                    
struttura interessata, sono invitate anche le organizzazioni                    
sindacali.                                                                      
Le conferenze riguardanti le strutture organizzative del Consiglio              
regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza.                            
Le conferenze sono convocate in relazione alle esigenze delle                   
strutture interessate e, comunque, almeno una volta all'anno; la                
convocazione indica gli oggetti dell'ordine del giorno ed e'                    
accompagnata da una sintetica illustrazione dei temi da trattare; la            
convocazione puo' essere richiesta motivatamente da almeno un terzo             
dei collaboratori del servizio. Di ogni riunione viene redatto                  
apposito verbale nel quale risultino i punti trattati e le                      
valutazioni espresse al riguardo; il verbale viene inviato alla                 
Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo             
la competenza, e alle Commissioni consiliari competenti al fine di              
una puntuale conoscenza dei problemi dibattuti; i verbali sono                  
altresi' a disposizione delle organizzazioni sindacali aziendali, per           
consultazione e documentazione.".                                               
"Art. 26 - Qualifiche funzionali                                                
Il personale della Regione e' inquadrato in due organici, ai sensi              
del comma 3 dell'art. 46 dello Statuto (1c).                                    
Gli organici comprendono otto qualifiche e la funzione dirigenziale,            
articolata in un'unica qualifica  ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.            
41 del 1992 e successive modifiche.                                             
Le qualifiche funzionati sono cosi' definite:                                   
- prima qualifica funzionale: addetto alle pulizie. Nella presente              
qualifica sono inserite le figure professionali che comportano                  
attivita' semplici di tipo manuale. E' richiesto, per l'accesso                 
dall'esterno, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;                           
- seconda qualifica funzionale: ausiliario. Nella presente qualifica            
sono inserite le figure professionali che comportano attivita'                  
semplici di tipo manuale, prevalentemente di carattere non                      
ripetitivo. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quella               
della prima qualifica. E' richiesto per l'accesso dall'esterno                  
l'assolvimento dell'obbligo  scolastico;                                        
- terza qualifica funzionale: operatore. Nella presente qualifica               
sono inserite figure professionali  che comportano attivita'                    
prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale. Le mansioni di tale                
qualifica possono integrarsi con quelle della prima e seconda                   
qualifica purche' siano tra loro omogenee  o complementari. E'                  
richiesto per l'accesso dall'esterno l'assolvimento dell'obbligo                
scolastico ed, eventualmente, una qualificazione professionale;                 
- quarta qualifica funzionale: esecutore. Nella presente qualifica              
sono inserite figure professionali che comportano attivita'                     
specializzate nel campo amministrativo, contabile,                              
tecnico-manutentivo. E' richiesta una specifica preparazione                    
professionale e, per l'accesso dall'esterno, anche l'assolvimento               
dell'obbligo scolastico. La funzione e' svolta di norma nell'ambito             
di istruzioni generali e puo' comportare il dover sovrintendere                 
all'attivita' di addetti a qualifiche inferiori;                                
- quinta qualifica funzionale: collaboratore professionale. Nella               
presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano            
l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni                    
lavorative. E' richiesta una specifica preparazione professionale e,            
per l'accesso dall'esterno, il diploma di istruzione secondaria                 
superiore ovvero l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il possesso           
dei particolari requisiti previsti per i singoli profili                        
professionali. La funzione e' svolta nell'ambito di prescrizioni di             
massima e comporta la responsabilita' per l'attivita' direttamente              
svolta e per i risultati conseguiti dagli addetti con qualifiche                
interiori, alla cui attivita' si debba eventualmente sovraintendere;            
- sesta qualifica funzionale: istruttore. Nella presente qualifica              
sono inserite figure professionali che comportano l'uso complesso di            
dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica,            
amministrativa. contabile o didattica. E' richiesta una preparazione            
derivante da uno specifico titolo professionale e, per l'accesso                
dall'esterno, il diploma di scuola secondaria superiore. La funzione            
e' svolta anche con autonoma iniziativa nell'ambito di istruzioni di            
massima e comporta responsabilita' per l'attivita' svolta                       
direttamente e per i risultati conseguiti dagli addetti con                     
qualifiche inferiori alla cui attivita' si debba eventualmente                  
sovraintendere;                                                                 
- settima qualifica funzionale: istruttore direttivo. Nella presente            
qualifica sono inserite figure professionali che comportano lo                  
svolgimento di attivita' didattica, di progettazione, realizzazione e           
verifica di interventi formativi, ovvero lo svolgimento di attivita'            
di natura tecnico-amministrativa e contabile consistente                        
nell'istruttoria di atti e provvedimenti, nell'attivita' di studio e            
di ricerca. La qualifica puo' comportare funzioni di direzione di               
gruppi di lavoro e di unita' semplici. E' richiesto, per l'accesso              
dall'esterno, il diploma di laurea. La funzione comporta un'autonomia           
operativa nell'ambito di prescrizioni generali e una responsabilita'            
per i risultati delle attivita' direttamente svolte, nonche' di                 
quelle del gruppo eventualmente coordinato;                                     
- ottava qualifica funzionale: funzionario. Nella presente qualifica            
sono inserite le figure professionali che comportano attivita' di               
studio e di ricerca, elaborazione di piani e programmi che richiedono           
elevata specializzazione professionale, nonche' il controllo                    
dell'azione amministrativa e tecnica. E' richiesto, per l'accesso               
dall'esterno, il diploma di laurea nonche' l'abilitazione                       
professionale, qualora sia prescritta. La funzione e' caratterizzata            
da autonomia ed iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli                  
indirizzi generali e da responsabilita' per i risultati delle                   
attivita' direttamente svolte nonche' di quelle del gruppo cui                  
eventualmente si sovrintenda. La qualifica puo' comportare funzioni             
di responsabile di unita' operativa organica;                                   
- prima qualifica funzionale dirigenziale;                                      
- seconda qualifica funzionale dirigenziale.                                    
          Art. 27 - Dotazione organica (11)                                     
1. La dotazione organica complessiva dei posti del ruolo regionale e'           
fissata in 3.844 unita', cosi' ripartita per qualifiche funzionali:             
I  0                                                                            
II  20                                                                          
III  109                                                                        
IV  137                                                                         
V  799                                                                          
VI  871                                                                         
VII  670                                                                        
VIII  770                                                                       
I dirigenziale  (13) 351                                                        
II dirigenziale  117.                                                           
2. Oltre alla dotazione fissata al comma 1, restano istituiti, ai               
sensi della L.R. 3 agosto 1988, n. 31, 46 posti ad esaurimento, cosi'           
ripartiti tra le qualifiche funzionali:                                         
VI  8                                                                           
VIII  4                                                                         
I dirigenziale  34                                                              
3. Oltre alla dotazione fissata al comma 1 restano istituiti n. 293             
posti ad esaurimento dell'apposito ruolo previsto dal comma 1                   
dell'art. 30 della L.R. n. 46 del 1990, cosi' ripartiti per                     
qualifiche  funzionali:                                                         
III  12                                                                         
IV  34                                                                          
V  164                                                                          
VI  28                                                                          
VII  27                                                                         
VIII  15                                                                        
I dirigenziale  13".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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