LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 234
Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984
1. L'art. 1 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante "Norme per
l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della
Regione", e' sostituito dal seguente:
"Art. 1
Struttura organizzativa e dotazione organica
1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in
direzioni generali, servizi e uffici.
2. La Giunta determina:
a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i
limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva;
b) l'articolazione della dotazione organica;
c) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del
personale, anche ai fini dell'articolazione della dotazione organica
per singola direzione generale.
3. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli
oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede
con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai
trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni
ai sensi della Legge n. 59 del 1997.
4. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi e gli
uffici. L'atto che costituisce dette strutture, definisce le funzioni
delle direzioni e dei servizi. Le funzioni degli uffici sono
specificate dai direttori generali.
5. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla Giunta
regionale in materia di strutture organizzative e di dotazione
organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare,
dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le
rispettive competenze, individuate con deliberazione consiliare.".
2. Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'
sostituito dal seguente:
"La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive,
rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie,
e gli indirizzi generali per la gestione del personale del gabinetto
e delle segreterie particolari del Presidente della Giunta, del
Vicepresidente e degli Assessori.".
3. Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'
aggiunto il seguente:
"A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni
assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si
applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della
L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la
competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al
Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina.".
4. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R.
n. 44 del 1984.
NOTE ALL'ART. 234
Rubrica
1) La L.R. 18 agosto 1984, n. 44, concerne Norme per l'istituzione e
il funzionamento delle strutture organizzative della Regione.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 1 della L.R. n. 44 del 1984, era il seguente:
"Art. 1 - Struttura organizzativa e dotazione organica
1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in
direzioni generali. servizi, uffici e unita' operative organiche.
2. La Giunta determina la dotazione organica regionale, secondo i
limiti ed i criteri stabiliti dalla legge. Qualora la determinazione
della dotazione organica comporti maggiori oneri finanziari si
provvede con legge.
3. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi, gli uffici
e gli uffici funzionali di cui all'art. 4 e ne definisce
contestualmente le competenze.
4. La Giunta definisce altresi':
a) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;
b) i profili in cui si articolano le qualifiche funzionati e la
ripartizione in tali profili dei posti di organico assegnati ad ogni
qualifica;
c) l'articolazione della dotazione organica per direzioni generali;
d) la declaratoria delle mansioni, nel rispetto delle definizioni di
cui all'art. 26 e sulla base del contenuto della prestazione
richiesta.
5. Il Direttore generale, su proposta del responsabile di servizio,
costituisce le unita' operative organiche e ne attribuisce la
responsabilita' con i criteri previsti per gli incarichi
dirigenziali.
6. Il Direttore generale definisce, altresi', le competenze
analitiche delle strutture organizzative.
7. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla Giunta in
materia di strutture organizzative e di dotazione organica vengono
svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare, dal Consiglio
regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le rispettive
competenze che saranno individuate con deliberazione consiliare.".
Comma 2
3) Il testo del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984,
citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 10 - Composizione delle strutture organizzative speciali
omissis
La Giunta regionale stabilisce la dotazione organica, le qualifiche
funzionati e i profili professionali del personale facente parte
delle seguenti strutture organizzative speciali:
a) Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente della Giunta;
b) Segreterie particolari del Vicepresidente della Giunta e degli
Assessori.
omissis".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984, citata alla nota
1) al presente articolo, cosi' come modificato e integrato, e' il
seguente:
"Art. 10 - Composizione delle strutture organizzative speciali
L'Ufficio di Presidenza stabilisce la dotazione organica, le
qualifiche funzionali e i profili professionali dei personale facente
parte delle seguenti strutture speciali:
a) Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale;
b) Segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
c) Segreterie particolari dei Presidenti delle Commissioni
consiliari;
d) Segreterie dei Gruppi consiliari.
La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive,
rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie,
e gli indirizzi generali per la gestione del personale del Gabinetto
e delle Segreterie particolari del Presidente della Giunta, del
Vicepresidente e Assessori.
Alle nomine per la copertura dei posti dell'organico delle Segreterie
e del Gabinetto, sulla base delle richieste nominative formulate
dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori
appartenenti agli organici regionali, provvede:
- il Presidente della Giunta con proprio decreto per il Gabinetto, la
propria Segreteria e le Segreterie degli assessori;
- l'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, per le Segreterie del
Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di
Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- l'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, per le segreterie dei
Gruppi consiliari.
Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti al ruolo
regionale si provvede con il conferimento di incarichi a tempo
determinato a norma dell'art. 61, terzo comma dello Statuto nel
rispetto dei seguenti limiti:
- una unita' per le Segreterie dei componenti l'Ufficio di
Presidenza, dei Presidenti di Commissione, degli Assessori;
- due unita' per le Segreterie del Presidente del Consiglio, del
Presidente della Giunta e del Vicepresidente della Giunta;
- quindici unita' per il Gabinetto del Presidente della Giunta.
Si puo' provvedere altresi' con il comando di personale da altre
pubbliche amministrazioni, sempre nei limiti della dotazione
complessiva della Regione.
All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che
hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi
dei componenti del Gabinetto e delle Segreterie, di cui agli artt. 7,
8 e 9, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al
passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e
dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento
dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di
diritto.
Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dalla Giunta o
dall'Ufficio di Presidenza su motivata richiesta dei titolari degli
organi indicati al comma precedente.
A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni
assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si
applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della
L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la
competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al
Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina.".
Comma 4
5) Il testo degli artt. 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R. n. 44
del 1984, era il seguente:
"Art. 4 - Ufficio funzionale
Sono istituiti presso gli organi del Consiglio e gli assessorati,
uffici funzionali, cui sono affidati compiti di utilita' generale dei
servizi facenti capo ai predetti organi e attinenti all'attivita'
normativa, finanziaria, di documentazione, di gestione del personale,
di archivio, copia, protocollo ed economato.
L'atto che istituisce gli uffici funzionali individua la direzione
generale in cui essi sono inseriti.
Art. 5 - Unita' operativa organica
Nell'ambito degli uffici e dei servizi, possono essere costituite
unita' operative organiche; a tale istituzione si provvede quando
risulti necessario per l'espletamento di compiti o di atti che, per
le comuni caratteristiche e per il carico di lavoro, richiedano una
struttura organizzativa snella, omogenea e coordinata.
I responsabili delle unita' operative organiche sono scelti tra i
dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale che precede
immediatamente quella dirigenziale.
Art. 6 - Equiparazione
Quando, per specifiche necessita', siano costituite strutture
organizzative particolari, nell'atto costitutivo deve essere indicato
a quale delle strutture organizzative tipiche, previste dall'art. 1
della presente legge, esse vengano equiparate.".
"Art. 11 - Dipendenza funzionale dei servizi
I servizi del Consiglio regionale dipendono funzionalmente
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Con deliberazione della Giunta regionale le direzioni generali ad
essa assegnate sono poste alla dipendenza funzionale del Presidente
della Regione o degli Assessori in relazione alla ripartizione dei
compiti e degli affari ai sensi dell'art. 22, comma 3, dello Statuto.
Le strutture organizzative regionali che costituiscono il supporto
tecnico-amministrativo per l'esercizio di funzioni regionali delegate
agli Enti locali territoriali singoli o associati sono poste con
legge alle dipendenze funzionali degli enti cui sono delegate le
funzioni stesse, ferma restando la dipendenza dalla Giunta regionale
per lo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio di funzioni
residue.
Con apposita deliberazione in esecuzione alle deleghe conferite, la
Giunta regionale:
- individua le strutture organizzative da porre alle dipendenze
funzionali degli enti delegati;
- specifica le funzioni residue per il cui esercizio la Regione
continua ad utilizzare le predette strutture;
- determina le modalita' attraverso le quali anche altri enti
delegati, interessati per materia e territorio, possono avvalersi di
dette strutture organizzative;
- individua gli adempimenti relativi alla gestione del personale
attribuiti agli organi dell'ente delegato nonche' quelli che
continuano ad essere svolti dai competenti organi regionali.
Per l'espletamento di funzioni delegate, che non richiedono
l'utilizzo di strutture organizzative, la Giunta regionale puo'
altresi' disporre la dipendenza funzionale di unita' di personale
regionale presso gli enti delegati.".
"Art. 14 - Modalita' di organizzazione del lavoro
I responsabili delle strutture organizzative, nella individuazione
delle modalita' e procedure piu' idonee e razionali per il
conseguimento degli obiettivi loro assegnati. possono costituire
unita' semplici attraverso le quali attuare forme di lavoro di
gruppo.
Art. 15 - Conferenze di organizzazione
Allo scopo di esaminare programmi o progetti, ovvero per verificare o
discutere problemi di carattere organizzativo e di qualificazione
professionale, nonche' per consentire una adeguata informazione
sull'attivita' istituzionale della Regione, sugli specifici compiti e
il funzionamento delle strutture organizzative, gli Assessori
convocano conferenze periodiche delle strutture cui sono preposti.
Alle conferenze, cui partecipano tutti i collaboratori della
struttura interessata, sono invitate anche le organizzazioni
sindacali.
Le conferenze riguardanti le strutture organizzative del Consiglio
regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza.
Le conferenze sono convocate in relazione alle esigenze delle
strutture interessate e, comunque, almeno una volta all'anno; la
convocazione indica gli oggetti dell'ordine del giorno ed e'
accompagnata da una sintetica illustrazione dei temi da trattare; la
convocazione puo' essere richiesta motivatamente da almeno un terzo
dei collaboratori del servizio. Di ogni riunione viene redatto
apposito verbale nel quale risultino i punti trattati e le
valutazioni espresse al riguardo; il verbale viene inviato alla
Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo
la competenza, e alle Commissioni consiliari competenti al fine di
una puntuale conoscenza dei problemi dibattuti; i verbali sono
altresi' a disposizione delle organizzazioni sindacali aziendali, per
consultazione e documentazione.".
"Art. 26 - Qualifiche funzionali
Il personale della Regione e' inquadrato in due organici, ai sensi
del comma 3 dell'art. 46 dello Statuto (1c).
Gli organici comprendono otto qualifiche e la funzione dirigenziale,
articolata in un'unica qualifica ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.
41 del 1992 e successive modifiche.
Le qualifiche funzionati sono cosi' definite:
- prima qualifica funzionale: addetto alle pulizie. Nella presente
qualifica sono inserite le figure professionali che comportano
attivita' semplici di tipo manuale. E' richiesto, per l'accesso
dall'esterno, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- seconda qualifica funzionale: ausiliario. Nella presente qualifica
sono inserite le figure professionali che comportano attivita'
semplici di tipo manuale, prevalentemente di carattere non
ripetitivo. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quella
della prima qualifica. E' richiesto per l'accesso dall'esterno
l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- terza qualifica funzionale: operatore. Nella presente qualifica
sono inserite figure professionali che comportano attivita'
prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale. Le mansioni di tale
qualifica possono integrarsi con quelle della prima e seconda
qualifica purche' siano tra loro omogenee o complementari. E'
richiesto per l'accesso dall'esterno l'assolvimento dell'obbligo
scolastico ed, eventualmente, una qualificazione professionale;
- quarta qualifica funzionale: esecutore. Nella presente qualifica
sono inserite figure professionali che comportano attivita'
specializzate nel campo amministrativo, contabile,
tecnico-manutentivo. E' richiesta una specifica preparazione
professionale e, per l'accesso dall'esterno, anche l'assolvimento
dell'obbligo scolastico. La funzione e' svolta di norma nell'ambito
di istruzioni generali e puo' comportare il dover sovrintendere
all'attivita' di addetti a qualifiche inferiori;
- quinta qualifica funzionale: collaboratore professionale. Nella
presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano
l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni
lavorative. E' richiesta una specifica preparazione professionale e,
per l'accesso dall'esterno, il diploma di istruzione secondaria
superiore ovvero l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il possesso
dei particolari requisiti previsti per i singoli profili
professionali. La funzione e' svolta nell'ambito di prescrizioni di
massima e comporta la responsabilita' per l'attivita' direttamente
svolta e per i risultati conseguiti dagli addetti con qualifiche
interiori, alla cui attivita' si debba eventualmente sovraintendere;
- sesta qualifica funzionale: istruttore. Nella presente qualifica
sono inserite figure professionali che comportano l'uso complesso di
dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica,
amministrativa. contabile o didattica. E' richiesta una preparazione
derivante da uno specifico titolo professionale e, per l'accesso
dall'esterno, il diploma di scuola secondaria superiore. La funzione
e' svolta anche con autonoma iniziativa nell'ambito di istruzioni di
massima e comporta responsabilita' per l'attivita' svolta
direttamente e per i risultati conseguiti dagli addetti con
qualifiche inferiori alla cui attivita' si debba eventualmente
sovraintendere;
- settima qualifica funzionale: istruttore direttivo. Nella presente
qualifica sono inserite figure professionali che comportano lo
svolgimento di attivita' didattica, di progettazione, realizzazione e
verifica di interventi formativi, ovvero lo svolgimento di attivita'
di natura tecnico-amministrativa e contabile consistente
nell'istruttoria di atti e provvedimenti, nell'attivita' di studio e
di ricerca. La qualifica puo' comportare funzioni di direzione di
gruppi di lavoro e di unita' semplici. E' richiesto, per l'accesso
dall'esterno, il diploma di laurea. La funzione comporta un'autonomia
operativa nell'ambito di prescrizioni generali e una responsabilita'
per i risultati delle attivita' direttamente svolte, nonche' di
quelle del gruppo eventualmente coordinato;
- ottava qualifica funzionale: funzionario. Nella presente qualifica
sono inserite le figure professionali che comportano attivita' di
studio e di ricerca, elaborazione di piani e programmi che richiedono
elevata specializzazione professionale, nonche' il controllo
dell'azione amministrativa e tecnica. E' richiesto, per l'accesso
dall'esterno, il diploma di laurea nonche' l'abilitazione
professionale, qualora sia prescritta. La funzione e' caratterizzata
da autonomia ed iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli
indirizzi generali e da responsabilita' per i risultati delle
attivita' direttamente svolte nonche' di quelle del gruppo cui
eventualmente si sovrintenda. La qualifica puo' comportare funzioni
di responsabile di unita' operativa organica;
- prima qualifica funzionale dirigenziale;
- seconda qualifica funzionale dirigenziale.
Art. 27 - Dotazione organica (11)
1. La dotazione organica complessiva dei posti del ruolo regionale e'
fissata in 3.844 unita', cosi' ripartita per qualifiche funzionali:
I 0
II 20
III 109
IV 137
V 799
VI 871
VII 670
VIII 770
I dirigenziale (13) 351
II dirigenziale 117.
2. Oltre alla dotazione fissata al comma 1, restano istituiti, ai
sensi della L.R. 3 agosto 1988, n. 31, 46 posti ad esaurimento, cosi'
ripartiti tra le qualifiche funzionali:
VI 8
VIII 4
I dirigenziale 34
3. Oltre alla dotazione fissata al comma 1 restano istituiti n. 293
posti ad esaurimento dell'apposito ruolo previsto dal comma 1
dell'art. 30 della L.R. n. 46 del 1990, cosi' ripartiti per
qualifiche funzionali:
III 12
IV 34
V 164
VI 28
VII 27
VIII 15
I dirigenziale 13".