LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 233
Competizioni su strade regionali
1. E' trasferito alle Province il rilascio della autorizzazione per
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade ordinarie di interesse di piu' Province, di cui all'art. 9 del
DLgs 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha
luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre Province
interessate. Del provvedimento e' data tempestiva informazione
all'autorita' di pubblica sicurezza.
NOTA ALL'ART. 233
Comma 1
Il testo dell'art. 9 del DLgs 30 aprile 1992, n. 25, concernente
Nuovo codice della strada, e' il seguente:
"Art. 9 - Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco del Comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle
con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dal
prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti, nonche' per le gare atletiche,
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano piu' comuni. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per
quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle
competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero dei Lavori pubblici, allegando il
preventivo parere del CONI. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla
prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la
competizione, ed e' subordinata al rispetto delle norme
tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del
collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative,
effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada,
assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, dei Lavori
pubblici, dei Trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi
sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso
quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di
regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita' media
eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al
traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al
traffico; il collaudo stesso e' sempre necessario per le tratte in
cui siano consentite velocita' superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero dei Lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto puo' concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel
programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero dei Lavori
pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura e' altresi' subordinata alla
stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresi' la responsabilita'
dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque
causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di
garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei Lavori pubblici, ai fini della
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze
della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila, se si tratta
di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero
di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire
quattromilionisettecentomila, se si tratta di competizione sportiva
con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme
di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui
il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila, se
si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con
animali, ovvero di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila, se si tratta di competizione sportiva con
veicoli a motore.".