REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

     TITOLO VIII                                                                
     POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                                  
     REGIME AUTORIZZATORIO                                                      
     CAPO I                                                                     
     Polizia amministrativa                                                     
     e politiche regionali per la sicurezza                                     
     Sezione III                                                                
     Polizia amministrativa regionale e locale                                  
          Art. 233                                                              
Competizioni su strade regionali                                                
1. E' trasferito alle Province il rilascio della autorizzazione per             
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su            
strade ordinarie di interesse di piu' Province, di cui all'art. 9 del           
DLgs 30 aprile 1992, n. 285.                                                    
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha                
luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre Province               
interessate. Del provvedimento e' data tempestiva informazione                  
all'autorita' di pubblica sicurezza.                                            
NOTA ALL'ART. 233                                                               
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 9 del DLgs 30 aprile 1992, n. 25, concernente                
Nuovo codice della strada, e' il seguente:                                      
"Art. 9 - Competizioni sportive su strada                                       
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni                  
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo                        
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco del Comune           
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle              
con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dal            
prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni               
nazionali sportive competenti, nonche' per le gare atletiche,                   
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione                  
animale che interessano piu' comuni. Nelle autorizzazioni sono                  
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.                  
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai              
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per                 
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per               
quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo              
nulla osta dell'ente proprietario della strada.                                 
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle           
competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro           
effettuazione al Ministero dei Lavori pubblici, allegando il                    
preventivo parere del CONI. Per consentire la formulazione del                  
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora           
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino           
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al                 
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste               
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.                                
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste             
dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla                      
prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la                
competizione, ed e' subordinata al rispetto delle norme                         
tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del              
collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative,                    
effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada,                   
assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, dei Lavori             
pubblici, dei Trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi              
sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso           
quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di                     
regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita' media                    
eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al              
traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al             
traffico; il collaudo stesso e' sempre necessario per le tratte in              
cui siano consentite velocita' superiori ai detti limiti.                       
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una              
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di                  
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al               
Ministero dei Lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno            
sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto puo' concedere            
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel               
programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per               
motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero dei Lavori              
pubblici.                                                                       
6. L'autorizzazione della prefettura e' altresi' subordinata alla               
stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per           
la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre             
1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.                        
L'assicurazione deve coprire altresi' la responsabilita'                        
dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque                  
causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di                   
garanzia sono previsti dalla normativa vigente.                                 
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica                         
tempestivamente al Ministero dei Lavori pubblici, ai fini della                 
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze              
della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla           
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o                     
incidenti.                                                                      
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente           
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla           
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire                      
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila, se si tratta             
di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero             
di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire                    
quattromilionisettecentomila, se si tratta di competizione sportiva             
con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone           
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme             
di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.                                    
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui            
il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione              
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e' soggetto               
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire                 
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila, se             
si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con                   
animali, ovvero di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire            
novecentoquarantamila, se si tratta di competizione sportiva con                
veicoli a motore.".                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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