LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 231
Formazione professionale
1. La Regione, nell'ambito delle attivita' previste dalla L.R. 24
luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e
l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e
locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro
finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la
promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la
partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di
aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione,
costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche
funzionali del personale di polizia locale.
3. Le modalita' di ammissione ai corsi di cui al presente articolo,
la loro durata e tipologia, nonche' i criteri di preselezione e
valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta
regionale.
NOTA ALL'ART. 231
Comma 1
La L.R. n. 19 del 1979 e' citata alla nota 1) all'art. 220.