LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 230
Regolamento di polizia locale
1. Le Province, le Comunita' Montane e i Comuni singoli o associati,
in cui sia operante un Corpo o Servizio di polizia locale, ne
definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attivita' e le
funzioni.
2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i
Comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della
Legge 8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante),
addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i
Comuni di classe IV, si puo' prevedere l'articolazione in addetto al
coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora
specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale
classificazione dei Comuni, la Giunta regionale provvede a dettare,
con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.
3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli
Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione
residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri
urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria
operativita' del servizio, degli indici di violazione delle norme,
nonche' di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di
funzionalita'.
NOTA ALL'ART. 230
Comma 2
Il testo della tabella A della Legge 8 giugno 1962, n. 604
concernente Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento
della carriera dei segretari comunali e provinciali, come sostituita
dall'art. 7 della Legge 17 febbraio 1968, n. 107, poi dalla tabella A
allegata al DPR 23 giugno 1972, n. 749, concernente Nuovo ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, e' mantenuto in vigore
dell'art. 12 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, concernente Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali
e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio
1997, n. 127, ed e' il seguente:
"Tabella A
Classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del segretario
comunale
Classe del Abitanti Qualifica del segretario comune
IV fino a 3.000 Segretario comunale
Segretario capo
III da 3.001 a 10.000 Segretario capo
II da 10.001 a 65.000 Segretario generale di cl. II
I/B da 65.001 a 250.000 (1) Segretario generale di cl. I B
I/A oltre 250.000 Segretario generale di cl. I A
(1) e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000
abitanti.".