REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

     TITOLO VIII                                                                
     POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                                  
     REGIME AUTORIZZATORIO                                                      
     CAPO I                                                                     
     Polizia amministrativa                                                     
     e politiche regionali per la sicurezza                                     
     Sezione III                                                                
     Polizia amministrativa regionale e locale                                  
          Art. 230                                                              
Regolamento di polizia locale                                                   
1. Le Province, le Comunita' Montane e i Comuni singoli o associati,            
in cui sia operante un Corpo o Servizio di polizia locale, ne                   
definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attivita' e le                  
funzioni.                                                                       
2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i             
Comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della             
Legge 8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante),            
addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i                 
Comuni di classe IV, si puo' prevedere l'articolazione in addetto al            
coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora             
specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale           
classificazione dei Comuni, la Giunta regionale provvede a dettare,             
con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.                           
3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli              
Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione           
residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri                
urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria                    
operativita' del servizio, degli indici di violazione delle norme,              
nonche' di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di                     
funzionalita'.                                                                  
NOTA ALL'ART. 230                                                               
Comma 2                                                                         
Il testo della tabella A della Legge 8 giugno 1962, n. 604                      
concernente Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento                
della carriera dei segretari comunali e provinciali, come sostituita            
dall'art. 7 della Legge 17 febbraio 1968, n. 107, poi dalla tabella A           
allegata al DPR 23 giugno 1972, n. 749, concernente Nuovo ordinamento           
dei segretari comunali e provinciali, e' mantenuto in vigore                    
dell'art. 12 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, concernente Regolamento           
recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali           
e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio            
1997, n. 127, ed e' il seguente:                                                
"Tabella A                                                                      
Classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del segretario             
comunale                                                                        
Classe     del  Abitanti  Qualifica del segretario  comune                   
  IV  fino a 3.000  Segretario comunale                                         
      Segretario capo                                                           
  III  da 3.001 a 10.000  Segretario capo                                       
  II  da 10.001 a 65.000  Segretario generale di cl. II                         
  I/B  da 65.001 a 250.000 (1)  Segretario generale di cl. I B                  
  I/A  oltre 250.000  Segretario generale di cl. I A                            
(1) e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000                
abitanti.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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