REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

     TITOLO VIII                                                                
     POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                                  
     REGIME AUTORIZZATORIO                                                      
     CAPO I                                                                     
     Polizia amministrativa                                                     
     e politiche regionali per la sicurezza                                     
     Sezione III                                                                
     Polizia amministrativa regionale e locale                                  
          Art. 226                                                              
Norme generali per l'istituzione del                                            
servizio di polizia municipale                                                  
1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere                 
svolto con modalita' che ne consentano la fruizione tutti i giorni              
dell'anno. A tal fine i Comuni adottano opportune forme associative             
nel quadro dei livelli ottimali di cui al Capo III del Titolo III.              
2. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia            
locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere             
all'istituzione del Corpo di polizia municipale.                                
3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di            
norma, almeno un addetto ogni 1.000 abitanti. Nei Comuni di classe              
I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non puo' essere                   
inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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