LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 226
Norme generali per l'istituzione del
servizio di polizia municipale
1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere
svolto con modalita' che ne consentano la fruizione tutti i giorni
dell'anno. A tal fine i Comuni adottano opportune forme associative
nel quadro dei livelli ottimali di cui al Capo III del Titolo III.
2. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia
locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere
all'istituzione del Corpo di polizia municipale.
3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di
norma, almeno un addetto ogni 1.000 abitanti. Nei Comuni di classe
I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non puo' essere
inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.