LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 225
Funzioni di polizia municipale
1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale
dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative
all'esercizio delle seguenti funzioni:
a) assicurare la presenza costante sul territorio;
b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilita' stradale, in
particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti
condizioni di mobilita' ad elevato rischio;
c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al
fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti
sul territorio.
3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorita'
dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni
di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia
municipale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 65 del 1985.
NOTE ALL'ART. 225
Comma 1
1) La Legge 7 marzo 1986, n. 65 concerne Legge-quadro
sull'ordinamento della polizia municipale.
Comma 3
2) Il testo dell'art. 3 della Legge n. 65 del 1985, citata alla nota
1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3 - Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel
territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla
presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni,
con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco,
quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta
dalle competenti autorita'.".