REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

     TITOLO VIII                                                                
     POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                                  
     REGIME AUTORIZZATORIO                                                      
     CAPO I                                                                     
     Polizia amministrativa                                                     
     e politiche regionali per la sicurezza                                     
     Sezione III                                                                
     Polizia amministrativa regionale e locale                                  
          Art. 225                                                              
Funzioni di polizia municipale                                                  
1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale            
dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65.                                                
2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative               
all'esercizio delle seguenti funzioni:                                          
a) assicurare la presenza costante sul territorio;                              
b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilita' stradale, in                
particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti               
condizioni di mobilita' ad elevato rischio;                                     
c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al             
fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti            
sul territorio.                                                                 
3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorita'           
dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni            
di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia                    
municipale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 65 del 1985.                     
NOTE ALL'ART. 225                                                               
Comma 1                                                                         
1) La Legge 7 marzo 1986, n. 65 concerne Legge-quadro                           
sull'ordinamento della polizia municipale.                                      
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 3 della Legge n. 65 del 1985, citata alla nota            
1) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 3 - Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale               
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel                    
territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla               
presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni,           
con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco,           
quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta            
dalle competenti autorita'.".                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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