REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

     TITOLO VIII                                                                
     POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                                  
     REGIME AUTORIZZATORIO                                                      
     CAPO I                                                                     
     Polizia amministrativa                                                     
     e politiche regionali per la sicurezza                                     
     Sezione III                                                                
     Polizia amministrativa regionale e locale                                  
          Art. 224                                                              
Contributi regionali                                                            
1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la                        
realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione             
di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui              
alla Sezione prima del Capo primo del presente Titolo, sulla base               
delle priorita', dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla Giunta           
regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute                  
ammissibili.                                                                    
2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta                   
regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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