LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 224
Contributi regionali
1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la
realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione
di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui
alla Sezione prima del Capo primo del presente Titolo, sulla base
delle priorita', dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla Giunta
regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute
ammissibili.
2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta
regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223.