LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 223
Comitato consultivo per la polizia regionale e locale
1. E' istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e
locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed e' composto
dall'assessore regionale competente in materia di affari
istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti
scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale
nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.
3. Il Comitato e' organo di consulenza e proposta alla Giunta
regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento
complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia
amministrativa regionale e locale.
4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici
deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di
Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione
di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche
problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.
5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di
supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.