LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione III
Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 222
Servizio di polizia amministrativa regionale e locale
1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale e'
esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale
operanti nel territorio della regione.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale
funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attivita'
operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e
servizi. Promuove, altresi', forme di collaborazione con le forze di
pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e
locale.