REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

     TITOLO VIII                                                                
     POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                                  
     REGIME AUTORIZZATORIO                                                      
     CAPO I                                                                     
     Polizia amministrativa                                                     
     e politiche regionali per la sicurezza                                     
     Sezione III                                                                
     Polizia amministrativa regionale e locale                                  
          Art. 222                                                              
Servizio di polizia amministrativa regionale e locale                           
1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale e'                  
esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale            
operanti nel territorio della regione.                                          
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale              
funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attivita'                    
operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e           
servizi. Promuove, altresi', forme di collaborazione con le forze di            
pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e             
locale.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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