REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

     TITOLO VIII                                                                
     POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE                                  
     REGIME AUTORIZZATORIO                                                      
     CAPO I                                                                     
     Polizia amministrativa                                                     
     e politiche regionali per la sicurezza                                     
     Sezione II                                                                 
     Promozione della sicurezza                                                 
          Art. 220                                                              
Politiche e interventi                                                          
1. Per le finalita' di cui all'art. 218 la Regione:                             
a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e               
informazione;                                                                   
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti              
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle                  
materie di cui al presente Capo.                                                
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la              
Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori              
del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.               
3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la                        
realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui                   
all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e           
di attuazione, con esclusione delle spese di personale e delle spese            
per investimenti.                                                               
4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle                      
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R.            
2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati             
nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la                 
realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi              
per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle                
spese per investimenti.                                                         
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non               
superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili,                 
secondo le priorita', i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta           
regionale.                                                                      
NOTE ALL'ART. 220                                                               
Comma 2                                                                         
1) La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e            
deleghe della formazione alle professioni.                                      
Comma 4                                                                         
2) La L.R. n. 37 del 1996 e' citata alla nota 5) all'art. 189.                  

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