LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione II
Promozione della sicurezza
Art. 220
Politiche e interventi
1. Per le finalita' di cui all'art. 218 la Regione:
a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e
informazione;
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle
materie di cui al presente Capo.
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la
Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori
del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.
3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la
realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui
all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e
di attuazione, con esclusione delle spese di personale e delle spese
per investimenti.
4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R.
2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati
nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la
realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi
per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle
spese per investimenti.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non
superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili,
secondo le priorita', i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta
regionale.
NOTE ALL'ART. 220
Comma 2
1) La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e
deleghe della formazione alle professioni.
Comma 4
2) La L.R. n. 37 del 1996 e' citata alla nota 5) all'art. 189.