LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 219
Coordinamento delle politiche regionali e locali
per la sicurezza
1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, e nel rispetto
delle competenze ad essi spettanti, promuove:
a) il coordinamento degli interventi di cui al presente Capo
finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato
responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace
ed integrata presenza sul territorio, nonche' al raccordo dei sistemi
formativi ed informativi;
b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di
criminalita';
c) la costituzione, da parte delle Amministrazioni locali, di forme
di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi
e di volontariato.