LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VIII
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
Polizia amministrativa
e politiche regionali per la sicurezza
Sezione I
Principi generali
Art. 218
Finalita' del sistema integrato di sicurezza
1. In attuazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto
regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume
come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare
riferimento all'emergere di fenomeni di illegalita' diffusa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche
per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e
civile convivenza nelle citta' e nel territorio regionale.
3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza
privilegiano:
a) gli interventi integrati, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di
legalita'.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli
interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta
regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attivita' svolte
ai sensi del presente Capo.
5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni
sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare
i Prefetti e i Questori della regione.
NOTA ALL'ART. 218
Comma 1
Il testo della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto
regionale e' il seguente:
"Art. 2
omissis
3. Ispira la propria azione al principio di solidarieta', operando
per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli
squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio
ambito e nella comunita' nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo
sviluppo civile, economico e sociale della comunita' regionale,
operando per:
omissis
d) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e
di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di
disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento
delle aggregazioni di volontariato;
omissis".