REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO IV                                                                    
     Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport                             
     Sezione III                                                                
     Sport                                                                      
          Art. 216                                                              
Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985                                  
1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4                 
aprile 1985, n. 11, recante "Norme in materia di promozione delle               
attivita' teatrali, musicali e cinematografiche", come modificata               
dalle Leggi regionali 6 settembre 1993, n. 33, 3 febbraio 1995, n. 7            
e 12 maggio 1997,  n.13.                                                        
2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto            
all'art. 211, le funzioni del Comitato tecnico previsto dagli                   
articoli di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro                   
composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo,           
costituito dal direttore generale competente per materia.                       
NOTE ALL'ART. 216                                                               
Rubrica                                                                         
1)La L.R. 4 aprile 1985, n. 11 concerne Norme in materie di                     
promozione delle attivita' teatrali, musicali e cinematografiche.               
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 8 e dell'art. 9 della L.R. n. 11              
del 1985, modificata dalle Leggi regionali 6 settembre 1993, n. 33, 3           
febbraio 1995, n. 7 e 12 maggio 1997, n. 13, citata alla nota 1) al             
presente articolo, era il seguente:                                             
"Art. 8 - Piano triennale e programma annuale                                   
omissis                                                                         
3. La Giunta formula il piano triennale ed il programma annuale                 
previa acquisizione del parere del Comitato tecnico di cui all'art.             
9.                                                                              
          Art. 9 - Comitato tecnico                                             
E' istituito il Comitato tecnico per le attivita teatrali, musicali,            
cinematografiche ed audiovisive.                                                
Il Comitato e' composto:                                                        
- dall'assessore competente, o da un suo delegato, che lo presiede e            
lo convoca;                                                                     
- da nove persone di comprovata esperienza nei settori considerati,             
elette dal Consiglio regionale con voto limitato.                               
Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, puo' darsi un regolamento                
interno per disciplinare, negli aspetti non considerati dalla                   
presente legge, la propria organizzazione ed il proprio                         
funzionamento.                                                                  
Il Comitato, che dura in carica tre anni, esprime pareri obbligatori            
e non vincolanti in ordine al piano regionale triennale, al programma           
annuale ed ai singoli programmi e progetti presentati ai sensi della            
presente legge.                                                                 
Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da collaboratori             
regionali incaricati dall'assessore competente.                                 
Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi previsti           
dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49, e successive modificazioni ed               
integrazioni.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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