LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione III
Sport
Art. 216
Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985
1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4
aprile 1985, n. 11, recante "Norme in materia di promozione delle
attivita' teatrali, musicali e cinematografiche", come modificata
dalle Leggi regionali 6 settembre 1993, n. 33, 3 febbraio 1995, n. 7
e 12 maggio 1997, n.13.
2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto
all'art. 211, le funzioni del Comitato tecnico previsto dagli
articoli di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro
composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo,
costituito dal direttore generale competente per materia.
NOTE ALL'ART. 216
Rubrica
1)La L.R. 4 aprile 1985, n. 11 concerne Norme in materie di
promozione delle attivita' teatrali, musicali e cinematografiche.
Comma 1
2) Il testo del comma 3 dell'art. 8 e dell'art. 9 della L.R. n. 11
del 1985, modificata dalle Leggi regionali 6 settembre 1993, n. 33, 3
febbraio 1995, n. 7 e 12 maggio 1997, n. 13, citata alla nota 1) al
presente articolo, era il seguente:
"Art. 8 - Piano triennale e programma annuale
omissis
3. La Giunta formula il piano triennale ed il programma annuale
previa acquisizione del parere del Comitato tecnico di cui all'art.
9.
Art. 9 - Comitato tecnico
E' istituito il Comitato tecnico per le attivita teatrali, musicali,
cinematografiche ed audiovisive.
Il Comitato e' composto:
- dall'assessore competente, o da un suo delegato, che lo presiede e
lo convoca;
- da nove persone di comprovata esperienza nei settori considerati,
elette dal Consiglio regionale con voto limitato.
Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, puo' darsi un regolamento
interno per disciplinare, negli aspetti non considerati dalla
presente legge, la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento.
Il Comitato, che dura in carica tre anni, esprime pareri obbligatori
e non vincolanti in ordine al piano regionale triennale, al programma
annuale ed ai singoli programmi e progetti presentati ai sensi della
presente legge.
Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da collaboratori
regionali incaricati dall'assessore competente.
Ai componenti del Comitato spettano i compensi ed i rimborsi previsti
dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49, e successive modificazioni ed
integrazioni.".