REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO IV                                                                    
     Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport                             
     Sezione III                                                                
     Sport                                                                      
          Art. 215                                                              
Adeguamento della legislazione regionale                                        
1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la             
funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti                    
principi:                                                                       
a) organizza e coordina attivita' di monitoraggio, studi e ricerche,            
di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello             
sport, in collaborazione con Enti locali, Comitato Olimpico Nazionale           
Italiano (CONI), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e           
privati;                                                                        
b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma           
regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle            
attivita' sportive, con particolare riguardo al riequilibrio                    
territoriale;                                                                   
c) sostiene attivita', iniziative sperimentali e manifestazioni                 
sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;                  
d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le              
attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore                
dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti             
di credito;                                                                     
e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei              
bambini, dei giovani e dei soggetti piu' svantaggiati, in                       
collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le autorita' scolastiche           
e gli enti di promozione sportiva;                                              
f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo           
interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del            
settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di                  
attivita' rivolte ai fruitori.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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