LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione III
Sport
Art. 215
Adeguamento della legislazione regionale
1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la
funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti
principi:
a) organizza e coordina attivita' di monitoraggio, studi e ricerche,
di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello
sport, in collaborazione con Enti locali, Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e
privati;
b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma
regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle
attivita' sportive, con particolare riguardo al riequilibrio
territoriale;
c) sostiene attivita', iniziative sperimentali e manifestazioni
sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;
d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le
attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore
dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti
di credito;
e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei
bambini, dei giovani e dei soggetti piu' svantaggiati, in
collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le autorita' scolastiche
e gli enti di promozione sportiva;
f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo
interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del
settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di
attivita' rivolte ai fruitori.