LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione III
Sport
Art. 214
Attuazione dell'art. 157 del DLgs n. 112 del 1998
1. In attuazione del DLgs n. 112 del 1998 la Regione elabora i
programmi previsti dal comma 1 dell'art. 157 del decreto stesso.
NOTE ALL'ART. 214
Rubrica
1) L'art. 157 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 2) all'art.
5, concerne Competenze in materia di sport
Comma 1
2) Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.
3) Il testo del comma 1 dell'art. 157 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 157 - Competenze in materia di sport
1. L'elaborazione dei programmi riservata alla commissione tecnica di
cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del Decreto Legge 3 gennaio 1987, n.
2, convertito con modificazioni dalla Legge 6 marzo 1987, n. 65, e
successive modificazioni e' trasferita alle Regioni. I relativi
criteri e parametri sono definiti dall'autorita' di governo
competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
omissis.".