LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione II
Spettacolo
Art. 211
Principi
1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo
secondo i seguenti principi e criteri generali:
a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti
locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello
spettacolo, tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali;
b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella
programmazione e promozione delle attivita' teatrali, musicali e di
danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di
equilibrio e omogeneita' nell'offerta e nella fruizione di
spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di
coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la
circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e
delle istituzioni concertistico-orchestrali.