REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO IV                                                                    
     Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport                             
     Sezione II                                                                 
     Spettacolo                                                                 
          Art. 211                                                              
Principi                                                                        
1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo           
secondo i seguenti principi e criteri generali:                                 
a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti                
locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello           
spettacolo, tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali;                     
b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella                   
programmazione e promozione delle attivita' teatrali, musicali e di             
danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di            
equilibrio e omogeneita' nell'offerta e nella fruizione di                      
spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di                 
coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la                      
circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e               
delle istituzioni concertistico-orchestrali.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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