LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attivita' culturali
Art. 210
Commissione per i beni e le attivita' culturali
1. La Commissione per i beni e le attivita' culturali di cui all'art.
154 del DLgs n. 112 del 1998 e' la sede di concertazione tra lo
Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi
rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni
culturali e la promozione delle relative attivita'.
2. La Commissione e' costituita su iniziativa della Regione.
3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del DLgs n.
112 del 1998, provvede, con proprio decreto, alla nomina del
presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali.
4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni
regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti
del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni
dirigenziali nelle rispettive Amministrazioni.
5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche
Amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20%
dell'indennita' di carica dei consiglieri della Regione.
6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli
designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.
NOTE ALL'ART. 210
Comma 1
1) Il testo dell'art. 154 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 154 - Commissione per i beni e le attivita' culturali
1. E' istituita in ogni Regione a statuto ordinario la commissione
per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri
designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e
tecnologica;
c) due dalla Regione; due dall'associazione regionale dei Comuni, uno
dall'associazione regionale delle Province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati
tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti
esterni.
3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti
dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i
beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano
in carica tre anni e possono essere confermati.".
Comma 3
2) Il testo del comma 1 dell'art. 154 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente
articolo.