REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO IV                                                                    
     Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport                             
     Sezione I                                                                  
     Beni e attivita' culturali                                                 
          Art. 210                                                              
Commissione per i beni e le attivita' culturali                                 
1. La Commissione per i beni e le attivita' culturali di cui all'art.           
154 del DLgs n. 112 del 1998 e' la sede di concertazione tra lo                 
Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi                     
rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni                    
culturali e la promozione delle relative attivita'.                             
2. La Commissione e' costituita su iniziativa della Regione.                    
3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni                    
effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del DLgs n.             
112 del 1998, provvede, con proprio decreto, alla nomina del                    
presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro            
per i beni e le attivita' culturali.                                            
4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni                    
regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti              
del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni                     
dirigenziali nelle rispettive Amministrazioni.                                  
5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche                           
Amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20%                       
dell'indennita' di carica dei consiglieri della Regione.                        
6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli           
designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.               
NOTE ALL'ART. 210                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 154 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota            
2) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 154 - Commissione per i beni e le attivita' culturali                     
1. E' istituita in ogni Regione a statuto ordinario la commissione              
per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri                 
designati:                                                                      
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;                          
b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e                
tecnologica;                                                                    
c) due dalla Regione; due dall'associazione regionale dei Comuni, uno           
dall'associazione regionale delle Province;                                     
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;                                   
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.                            
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati             
tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti            
esterni.                                                                        
3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti              
dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i            
beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano             
in carica tre anni e possono essere confermati.".                               
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 154 del DLgs n. 112 del 1998,                 
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente           
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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