LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO IV
Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport
Sezione I
Beni e attivita' culturali
Art. 209
Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali
1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei
beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attivita' di
conservazione dei beni culturali. A tale fine:
a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle
attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione
nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre
alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attivita'
tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;
b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di
interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati,
all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del
diritto di prelazione.
2. Gli Enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni
artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente
all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla
vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e
immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.