REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO IV                                                                    
     Beni e attivita' culturali, spettacolo e sport                             
     Sezione I                                                                  
     Beni e attivita' culturali                                                 
          Art. 208                                                              
Esercizio delle funzioni                                                        
e adeguamento della legislazione regionale                                      
1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici,           
culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di                  
valutare le opportunita' e le condizioni ottimali di gestione dei               
musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale,           
anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti              
allo Stato.                                                                     
2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli           
altri beni culturali la cui gestione e' trasferita agli Enti locali             
ai sensi del DLgs n. 112 del 1998 sono disciplinati dalla normativa             
regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri             
beni culturali di Enti locali e di interesse locale.                            
3. La Regione riordina la propria normativa in materia di                       
biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti               
criteri generali:                                                               
a) favorire l'ottimale esercizio dell'attivita' di gestione dei beni            
culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione           
e gli Enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo                 
l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli            
beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi,                
nonche' l'attivita' e lo sviluppo di forme di coordinamento e                   
cooperazione sovracomunale e di area vasta;                                     
b) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione              
per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni                     
culturali;                                                                      
c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi                    
poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra            
l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di           
valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative                
attivita' formulate dalla Commissione per i beni e le attivita'                 
culturali di cui all'art. 210;                                                  
d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in                    
particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri                 
accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;                                   
e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti              
locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali.                          
4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, recante                     
"Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali           
della Regione Emilia-Romagna", anche in relazione alle funzioni                 
attribuite alla Regione e agli Enti locali dal DLgs n. 112 del 1998.            
NOTE ALL'ART. 208                                                               
Comma 2                                                                         
1) Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.                   
Comma 4                                                                         
2) Il DLgs n. 112 del 1998 e' citato alla nota 2) all'art. 5.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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