LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III
Istruzione e formazione professionale
Art. 206
Promozione dell'attivita'
delle Universita' della terza eta'
1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione
dell'istituzione e delle attivita' delle Universita' della terza
eta', comunque denominate, con le seguenti finalita':
a) il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini, anche
attraverso la piu' ampia diffusione della cultura;
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale
delle comunita' in cui risiedono.
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la Giunta
regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione
di contributi alle Universita' della terza eta' istituite o gestite
da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, societa'
cooperative, Enti locali, Universita'. Tali soggetti, per accedere ai
contributi, debbono:
a) avere sede nel territorio regionale;
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;
c) operare senza fini di lucro;
d) svolgere attivita' da almeno un anno.
3. L'accesso ai corsi delle Universita' della terza eta' e' libero
fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa
all'iscrizione o alla frequenza.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la
concessione da parte delle Province dei relativi contributi.