REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO III                                                                   
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 206                                                              
Promozione dell'attivita'                                                       
delle Universita' della terza eta'                                              
1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione                       
dell'istituzione e delle attivita' delle Universita' della terza                
eta', comunque denominate, con le seguenti finalita':                           
a) il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini, anche                    
attraverso la piu' ampia diffusione della cultura;                              
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale               
delle comunita' in cui risiedono.                                               
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la Giunta           
regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione             
di contributi alle Universita' della terza eta' istituite o gestite             
da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, societa'                    
cooperative, Enti locali, Universita'. Tali soggetti, per accedere ai           
contributi, debbono:                                                            
a) avere sede nel territorio regionale;                                         
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;                               
c) operare senza fini di lucro;                                                 
d) svolgere attivita' da almeno un anno.                                        
3. L'accesso ai corsi delle Universita' della terza eta' e' libero              
fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa                         
all'iscrizione o alla frequenza.                                                
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la                     
concessione da parte delle Province dei relativi contributi.                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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