LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III
Istruzione e formazione professionale
Art. 205
Accreditamento delle strutture formative
1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti
scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la
titolarita' diretta delle attivita' di formazione professionale,
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere
l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto
dalla normativa nazionale e regionale.
2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta
formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede
contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare
il proprio sistema qualita' secondo le norme ISO 9001.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione,
secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale, previa
definizione dei criteri e delle priorita' stabiliti dal Consiglio.