REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO III                                                                   
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 205                                                              
Accreditamento delle strutture formative                                        
1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti                     
scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la              
titolarita' diretta delle attivita' di formazione professionale,                
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere           
l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto           
dalla normativa nazionale e regionale.                                          
2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta               
formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede              
contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare             
il proprio sistema qualita' secondo le norme ISO 9001.                          
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione,                  
secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale, previa                   
definizione dei criteri e delle priorita' stabiliti dal Consiglio.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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