REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO III                                                                   
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 204                                                              
Azioni di sostegno alla qualificazione                                          
del sistema formativo integrato                                                 
1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo                 
integrato, la Regione incentiva:                                                
a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e           
non statali e tra gli enti di formazione professionale su base                  
territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema                
delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la                         
qualificazione dell'offerta formativa;                                          
b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure                   
professionali di sistema e per la qualificazione della                          
professionalita' di docenti del sistema scolastico e di operatori del           
sistema della formazione professionale;                                         
c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e                   
telematiche per consentire modalita' innovative di comunicazione e              
interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonche' a            
sostegno di processi educativi e dell'attivita' didattica.                      
2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:                    
a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla                     
legislazione nazionale e dall'art. 201;                                         
b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della              
legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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