REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO III                                                                   
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 202                                                              
Programmazione della rete scolastica                                            
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze,                
formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e                
l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei            
parametri nazionali; coordina altresi' la programmazione dell'offerta           
formativa.                                                                      
2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunita' Montane             
eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i             
soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di               
organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A           
tal fine il presidente della Provincia puo' convocare apposita                  
conferenza di servizi.                                                          
3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, puo'                  
esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di             
cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province            
possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro               
ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano                 
controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi                  
definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani               
alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.                        
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di            
cui al comma 1 dell'art. 139 del DLgs  n.112 del 1998, provvedono               
alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in             
attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione,                 
assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici                    
interessati.                                                                    
NOTE ALL'ART. 202                                                               
Comma 4                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998,                 
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art.              
201.                                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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