LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III
Istruzione e formazione professionale
Art. 202
Programmazione della rete scolastica
1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze,
formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e
l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei
parametri nazionali; coordina altresi' la programmazione dell'offerta
formativa.
2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunita' Montane
eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i
soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di
organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A
tal fine il presidente della Provincia puo' convocare apposita
conferenza di servizi.
3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, puo'
esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di
cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province
possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro
ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano
controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi
definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani
alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di
cui al comma 1 dell'art. 139 del DLgs n.112 del 1998, provvedono
alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in
attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione,
assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici
interessati.
NOTE ALL'ART. 202
Comma 4
1) Il testo del comma 1 dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) all'art.
201.