REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

    TITOLO VII                                                                  
    SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'                                       
     CAPO III                                                                   
     Istruzione e formazione professionale                                      
          Art. 201                                                              
Funzioni delle Province e dei Comuni                                            
1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998,            
le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il                
coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi di                
detto articolo. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:                   
a) programmazione della messa in rete delle scuole;                             
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle              
relative attivita';                                                             
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di                  
scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.                
2. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di           
formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in           
vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal           
comma 2 dell'art. 143 del DLgs n.112 del 1998.                                  
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del DLgs n.              
112 del 1998, anche in collaborazione con le Comunita' Montane e le             
Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:                         
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della                    
legislazione regionale del settore;                                             
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della                
scuola materna e primaria.                                                      
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di            
cui al comma 1 dell'art. 139 del DLgs  n.112 del 1998, svolgono le              
funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite                  
convenzioni, nelle seguenti materie:                                            
a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui           
al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed             
in raccordo con gli indirizzi regionali;                                        
b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e            
nell'ambito della legislazione regionale del settore;                           
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e              
non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;             
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla             
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.                    
5. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante                      
convenzioni, gli interventi di orientamento, nonche' quelli di                  
prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano                      
nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.                 
NOTE ALL'ART. 201                                                               
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota            
2) all'art. 5, e' il seguente:                                                  
"Art. 139 - Trasferimenti alle Province ed ai Comuni                            
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto                 
legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono                 
attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria                
superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di              
scuola, i compiti e le funzioni concernenti:                                    
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di               
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;                         
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle                    
istituzioni scolastiche;                                                        
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per           
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;                          
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle                       
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;                          
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;                        
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito               
delle funzioni conferite;                                                       
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo                 
scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello                      
territoriale.                                                                   
2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunita' montane e le              
Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria               
competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni                       
scolastiche, iniziative relative a:                                             
a) educazione degli adulti;                                                     
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;             
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;                 
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la            
continuita' in verticale e orrizontale tra i diversi gradi e ordini             
di scuola;                                                                      
e) interventi perequativi;                                                      
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e           
di educazione alla salute.                                                      
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle                 
Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola               
materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai Comuni.".                
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 143 del DLgs n. 112 del 1998,                 
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota n. 1) all'art.           
200.                                                                            
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota            
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.                  
Comma 4                                                                         
4) Il testo del comma 1 dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998,                 
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente           
articolo.                                                                       
Comma 5                                                                         
5) La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 concerne Norme per l'edilizia                
scolastica.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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