LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3
RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
TITOLO VII
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III
Istruzione e formazione professionale
Art. 201
Funzioni delle Province e dei Comuni
1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998,
le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il
coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi di
detto articolo. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) programmazione della messa in rete delle scuole;
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle
relative attivita';
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di
scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.
2. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di
formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in
vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal
comma 2 dell'art. 143 del DLgs n.112 del 1998.
3. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del DLgs n.
112 del 1998, anche in collaborazione con le Comunita' Montane e le
Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della
legislazione regionale del settore;
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della
scuola materna e primaria.
4. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di
cui al comma 1 dell'art. 139 del DLgs n.112 del 1998, svolgono le
funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite
convenzioni, nelle seguenti materie:
a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui
al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed
in raccordo con gli indirizzi regionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e
nell'ambito della legislazione regionale del settore;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e
non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.
5. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante
convenzioni, gli interventi di orientamento, nonche' quelli di
prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano
nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.
NOTE ALL'ART. 201
Comma 1
1) Il testo dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 139 - Trasferimenti alle Province ed ai Comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono
attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria
superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale.
2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunita' montane e le
Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria
competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni
scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la
continuita' in verticale e orrizontale tra i diversi gradi e ordini
di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e
di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle
Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola
materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai Comuni.".
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 143 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota n. 1) all'art.
200.
Comma 3
3) Il testo dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.
Comma 4
4) Il testo del comma 1 dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998,
citato alla nota 2) all'art. 5, e' riportato alla nota 1) al presente
articolo.
Comma 5
5) La Legge 11 gennaio 1996, n. 23 concerne Norme per l'edilizia
scolastica.